COMMENTO ALLE FAQ DEL GOVERNO SULLA FASE2 di D.Carola

COMMENTO ALLE FAQ DEL GOVERNO SULLA FASE2 di D.Carola

RIFLESSIONI SULLE FAQ DEL GOVERNO SUL DPCM 26 APRILE 2020

di Domenico #Carola(1)

Abstract: Riflessione ragionata e critica sulle FAQ (Frequently Asked Questions ossia domande più frequenti) del Governo di commento e spiegazione dell’ultimo Dpcm 26 aprile 2020 che disciplina la fase2 dell’emergenza Covid-19 ossia il graduale ritorno alla normalità e la fine del lockdown.

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(1) Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de IlSole24Ore.

 

Premessa

Con questo ulteriore contributo desideriamo confrontarci con le disposizioni contenute nel decreto del 26 aprile.

È vero che il Governo lo fa con le “Frequently Asked Questions[a], cioè le risposte alle domande ricevute con maggiore frequenza dai cittadini a proposito delle nuove misure relative all’emergenza sanitaria, ma siamo convinti che, a loro volta, le Faq sono soggette a interpretazioni.

Ed allora andiamo a cominciare partendo dall’inizio!

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 sono state adottate nuove misure per il contenimento e la gestione del Covid-19 applicabili a partire dal 4 maggio 2020 e efficaci fino al 17 maggio 2020.

Le prescrizioni pur ricalcando, in linea di massima le precedenti contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, introducono rilevanti novità in diversi ambiti fra quelli oggetto di regolamentazione.

A decorrere dal 4 maggio, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile cessano di avere efficacia e rimangono in vigore “le misure di contenimento più restrittive, adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale”.

Mascherine

Il decreto del Presidente del Consiglio prevede comunque mascherine per tutti, sia nei luoghi accessibili al pubblico, sia sui mezzi di trasporto.

Si possono usare anche mascherine autoprodotte ma sono esentati i bambini sotto i sei anni.

Spostamenti

L’articolo 1, comma primo, lett. a)[b] consente, in via generale e ora in ambito regionale, gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

In tale ambito il provvedimento innova la precedente normativa prevedendo espressamente che si considerano necessari, e come tali giustificati, gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.

Con riguardo al termine “congiunti”, si evidenzia che l’ambito cui si riferisce tale espressione può ricavarsi in modo sistematico dal quadro normativa e giurisprudenziale.

All’uopo invitiamo alla lettura della puntuale ed esaustiva nota espressa dal dr.Massimiliano Mancini, segretario generale dell’UPLI, che ad ogni buon fine si allega[c] [d].

Viene, invece, ribadito, con la stessa norma, il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assolata urgenza ovvero per motivi di salute.

L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita anche distante dalla propria residenza, domicilio, abitazione, ma solo individualmente o accompagnati da persone conviventi.

Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.

È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.

Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato.

Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria regione.

Resta, invece, un margine di incertezza sul divieto a raggiungere le seconde case: il tema non è esplicitamente trattato neanche nelle Faq, ministeriali salvo l’esplicito divieto in caso la seconda abitazione sia fuori dalla regione di residenza.

In ultima analisi il principio cardine dal 4 maggio resta che gli spostamenti si fanno per motivi di salute, lavoro o necessità.

Lo spostamento alla seconda casa non è una necessità.

Rimane vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza, salvo che per motivi di lavoro o di urgenti necessità.

Genitori separati/divorziati possono spostarsi per andare a trovare i propri figli minori equivalendo tale spostamento alo stato di necessità.

Per i genitori e figli minori è consentito ad un solo genitore svolgere attività motoria all’aperto, anche distante dalla propria abitazione.

Il medesimo articolo 1, sempre al comma primo, lett. a), stabilisce, inoltre, che è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza di chi è rimasto bloccato dal lockdown nelle città in cui studia o lavora.

Pertanto, una volta che si sia fatto rientro, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento sopra indicati.

Le circostanze giustificative di tutti gli spostamenti ammessi, m caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità consentite.

La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

La lett. b) dello stesso articolo 1[e], ribadendo la misura afferente la “forte raccomandazione“, impone ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5° C, un vero e proprio obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, “contattando il proprio medico curante”.

Autodichiarazione

Mentre all’interno della regione di residenza diventano più facili gli spostamenti, sembrano allentarsi anche gli obblighi di autocertificazione.

Per le passeggiate, non sarà più indispensabile l’autocertificazione.

Neppure per il tragitto casa-lavoro e viceversa: al massimo, chi ha il tesserino potrà esibirlo.

Ma il documento di autocertificazione resta in vigore con le seguenti motivazioni:

➢ comprovate esigenze lavorative;

➢ assoluta urgenza;

➢ situazione di necessità;

➢ motivi di salute.

Aree pubbliche e private

Di particolare rilievo è la disposizione contenuta all’articolo 1, comma primo, lett. e) [f] che rende nuovamente possibile l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, condizionandolo tuttavia al rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; anche in relazione a tali contesti è stato previsto il potere del sindaco di chiudere temporaneamente specifiche aree nelle quali le suddette condizioni non possano essere assicurate.

Ma altalene e scivoli rimarranno vuoti: non possono infatti essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che restano chiuse.

Attività motoria e sportiva

L’articolo 1, comma primo, lett. f) del decreto conferma il divieto di attività ludica o ricreativa all’aperto e consente lo svolgimento di attività sportiva o motoria sia individualmente che con un accompagnatore (per i minori e le persone non completamente autosufficienti), purché sia rispettata la distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

La norma pertanto non solo reintroduce l’attività sportiva fra quelle consentite, ma rimuove, tanto per l’attività sportiva che per quella motoria, il limite della prossimità alla propria abitazione.

La lett. g), allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, consente le sessioni di allenamento, a porte chiuse, degli atleti professionisti e non professionisti di discipline sportive individuali, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Paralimpico italiano e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e del divieto di assembramento.

Sulla base di una lettura sistematica delle varie disposizioni, suffragata da un orientamento condiviso in sede interministeriale, si ritiene sia comunque consentita, anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non individuali, come ad ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento.

Cerimonie religiose

Ancora niente messe, anche se mi comunicano, è arrivata in serata l’intesa con la Cei per le linee guida di un accordo, che consentirà, nelle prossime settimane, sulla base dell’evoluzione della curva epidemiologica, di riprendere la celebrazione delle messe.

Nel protocollo di massima, ancorché non ufficiale, si legge che è prevista una graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche.

L’ipotesi è che la celebrazione sarà dapprima possibile solo all’aperto, per poi essere estesa alle chiese verso la fine del mese di maggio, ma se le condizioni lo consentiranno anche alla fine della fase 2 fissata, come nota a tutti, il 18 maggio p.v.

Innovata la precedente normativa con riferimento alle cerimonie funebri.

Da lunedì si potranno celebrare, con l’esclusiva partecipazione di congiunti e comunque fino ad un massimo di 15 persone e obbligo di mascherina, e si potrà andare nei cimiteri, laddove le amministrazioni locali decidano di riaprire.

L’importante novità è che potremo recarci in un’altra regione per questa triste occasione. Ai funerali, così come nei cimiteri, si potrà sempre assistere nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento.

Esercizi commerciali

I commercianti e i gestori degli esercizi commerciali che sono aperti devono attenersi alle regole sono indicate all’allegato 5 del decreto 26 aprile 2020.

Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura.

È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.

Ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie

Bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, birrerie, caffetterie ecc. restano chiusi, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

La novità è che dal 4 maggio è permessa, non solo la consegna di cibo a domicilio, (delivery) ma anche l’asporto (take away), fatto in auto, il cosiddetto “drive through”.

I prodotti non potranno però essere consumati sul posto di vendita.

Bisogna, però, sempre rispettare il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

Il cibo non potrà essere consumato nei pressi dell’esercizio e bisogna evitar assembramenti tra le persone che attendono il turno per l’ordinazione.

Probabilmente verranno emanate circolari ministeriali, per altri chiarimenti.

Un quadro reso ancora più complesso dalle ordinanze regionali, specie in tema di mascherine e aperture delle attività: provvedimenti in passato contestati dal governo.

La stessa regola vale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono parimenti vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.

Biciclette

L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita.

È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.

Automobili

In auto si può andare a far visita ai propri congiunti che vivono nella stessa regione.

È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio.

È consentito raggiungere, mare, laghi, montagne in auto. Naturalmente, non si dovranno creare assembramenti, ma in ogni caso ci si potrà andare. Ma, lo ribadiamo, niente spostamenti verso le seconde case.

Si può uscire per andare ad acquistare cibo, farmaci, beni di prima necessità, giornali e altri prodotti: come le automobili.

Ci si potrà però recare da un concessionario auto per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione.

È possibile, comunque, muoversi in auto. Al massimo in due persone: guidatore e passeggero. Sei chi al volante è da solo, la mascherina non è necessaria, è indispensabile, invece, in presenza dell’altra persona.

Se il trasportato non è convivente, deve viaggiare seduto nella parte posteriore del veicolo affinché ci sia distanziamento.

Inoltre, aumenta il numero di aziende che possono aprire: fra queste, le fabbriche di automobili e le concessionarie.

È scontato che crescerà parecchio l’utilizzo delle vetture private, considerate come un valido strumento di distanziamento individuale anti-contagio.

Trasporto pubblico

Aumento delle frequenze nelle ore di punta, numero massimo di passeggeri su tram, autobus e metropolitana, markers sui posti a sedere per indicare quelli che non possono essere utilizzati, obbligo di indossare le mascherine di comunità, anche di stoffa

Spesa

Non cambia nulla sulle modalità per fare la spesa: nei piccoli negozi, si entrerà uno alla volta mentre nei supermercati l’accesso sarà scaglionato.

Oltre ad indossare la mascherina, che diventa ormai obbligatoria, il cliente potrà disporre del gel disinfettante per le mani e dei guanti monouso che verranno messi a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento.

I clienti dovranno indossare la mascherina, oltre ai guanti, così come gli addetti alla vendita.

Dove possibile, vengono previsti percorsi diversi per entrate e uscite.

Restano aperte, inoltre, le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie e viene ribadito l’obbligo di garantire, in ogni caso, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Al riguardo, si segnala che nel novero delle attività consentite è stato inserito il commercio al dettaglio di fior piante, semi e fertilizzanti.

Scuole

Ripartono anche esami universitari e lauree in presenza, purché si possano tenere le distanze, sono possibili attività di restauro e laboratori e tirocini universitari.

Restano chiuse ancora le scuole, ma riaprono i centri diurni per i disabili e si valuta di permettere da fine mese o a giugno l’apertura di asili nido e centri estivi.

Shopping

Si potrà continuare a fare shopping via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici.

I negozi, a parte quelli di prima necessità e di abbigliamento e di calzature per bambini, manterranno infatti le serrande abbassate ma on line, potranno vendere i loro prodotti.

Chiusura esercizi commerciali nei giorni festivi e prefestivi

Non è prevista nelle giornate festive e prefestive chiusura delle medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Infatti non c’è differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni.

I supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al decreto 26 aprile 2020.

Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli.

In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di un metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

Consegna a domicilio

Per i beni di prima necessità, come ad esempio la spesa, oltre a recarsi al supermercato o in negozio, viene consentita la consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto.

Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Agricoltura, allevamento e pesca

È consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole o forestali adibite alle produzioni per autoconsumo, compreso il taglio della legna da ardere sempre per autoconsumo.

La coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nei codici ATECO “0.1.” e “02” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola o forestale produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

Si precisa tuttavia che i tagli boschivi possono proseguire solo se la Regione o Provincia autonoma competente ha prorogato con proprio atto i termini per la stagione di taglio.

Resta fermata la possibilità di avvalersi di professionisti nel rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni per la prevenzione del contagio da COVID-19.

Colf

Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza.

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo scorso, il governo aveva escluso dallo stop il codice Ateco 97, che include tutti i datori di lavoro domestico.

Tuttavia, aveva suggerito di sospendere l’attività, salvo casi eccezionali, come atto di responsabilità e per dare attuazione alle disposizioni introdotte.

Ora viene chiarito che possono continuare a prestare servizio e che non influisce in questa decisione la convivenza o meno tra la colf e il datore di lavoro.

Restauratori

Via libera ai lavori di attività di restauro, finalizzate alla conservazione di opere d’arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni archeologici.

Tali attività non sono infatti sostanzialmente riducibili a profili ricreativi o artistici di cui al codice Ateco 90.0, essendo invece riconducibili alle attività assentite nell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio 26 aprile 2020 del restauro di edifici storici e monumentali (41.20), dell’industria del legno (16), di architettura, ingegneria, collaudo e analisi tecniche (71) e alle altre attività professionali, scientifiche e tecniche (74) nonché alle riparazioni di beni mobili (95). Il Governo definisce infatti queste attività “non sostanzialmente riconducibili a profili ricreativi o artistici”.

Esami e lauree in presenza

Sì alle sessioni d’esame e alle cerimonie di laurea “in presenza” e quindi non in via telematica, ma con cautela.

Il Governo precisa infatti che potranno essere svolte “a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione”: quindi mascherine, distanza di almeno un metro.

Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, si potrà ricorrere alle modalità a distanza.

Attività pratiche nel campo della ricerca e della formazione

Tali attività potranno ricominciare ad essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal decreto del 26 aprile 2020.

Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti e/o ricercatori, si potrà ricorrere, ove possibile, anche alle modalità a distanza.

Cantieri edili

Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice Ateco 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari.

Il 24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, costituente l’Allegato 7 al decreto.

Isolamento fiduciario per chi rientra in Italia dall’estero

Per chi rientra dall’estero con qualsiasi mezzo c’è l’obbligo:

Di consegnare al vettore (aereo, marittimo, ferroviario, ecc..) una dichiarazione con le quali si indicano le ragioni del viaggio, l’indirizzo della dimora o abitazione presso la quale verrà effettuato il periodo di isolamento fiduciario, il mezzo di trasporto impiegato per raggiungere tale dimora.

Il periodo di isolamento fiduciario non sarà inferiore ai 14 giorni dalla dichiarazione al Dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio.

Nel caso insorgano sintomi da Sars-Cov-2 è possibile mutare il luogo nel quale svolgere il periodo di isolamento fiduciario, previa comunicazione al Dipartimento prevenzione della ASL del luogo individuato e del tragitto che si utilizzerà e in questo caso i 14 giorni riprendono a decorrere dalla seconda comunicazione.

In caso di comparsa dei sintomi si deve avvertire immediatamente il medico di medicina generale e l’operatore di sanità pubblica, indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura e allontanarsi da altri conviventi e rimanere isolato nella propria stanza. Si consiglia di assicurare una adeguata ventilazione naturale all’ambiente.

Lavoratori transfrontalieri

È consentito il soggiorno in Italia per comprovate esigenze lavorative di persone provenienti dall’estero per 72 ore ( con possibilità di proroga di ulteriori 48 ore).

È necessario produrre una autocertificazione in cui vengono indicate:

  1. le comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
  2. l’indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di arrivo sul territorio nazionale
  3. il recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere comunicazioni durante la permanenza in Italia
  4. comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione della ASL competente in base al luogo di ingresso sul territorio nazionale.

Attività produttive, industriali e commerciali

Consentite le attività legate ai vari settori manifatturieri alla costruzione di edifici al commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) alle attività immobiliari.

Si evidenzia che non è più consentita la possibilità, previa comunicazione al prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, di mantenere aperte anche le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti 

Le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il governo e le parti sociali, di cui all’allegato 6.

Per i rispettivi ambiti di competenza, inoltre, le imprese che riprendono le attività rispettano:

  • il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7;
  • il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sanzioni amministrative

In mancanza di un valido motivo (necessità, salute, lavoro) nonché per gli esercenti attività commerciali, imprenditoriali interessati dalla temporanea chiusura della medesima attività o dall’organizzazione della stessa tale da evitare assembramenti e in ogni caso in cui sono trasgredite le prescrizioni del DPCM 26 aprile 2020 è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 400 a 3000 euro. Se viene commessa la violazione con l’utilizzo di un veicolo la sanzione è aumentata fino ad un terzo (giungendo al massimo così a 4.000,00 euro).

Il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dal decreto-legge 19/2020 da parte delle attività produttive, commerciali ed imprenditoriali interessate dai divieti è punita inoltre con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o attività da 5 fino a 30 giorni.

Sanzioni penali

Il mancato rispetto della quarantena ex. art. 260 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (TULS) è punito con l’arresto da 3 a 18 mesi e con il pagamento di una ammenda da 500 a 5.000 euro.

Le dichiarazioni mendaci rese agli operatori di polizia durante le attività di controllo sono punite ai sensi dell’art. 495 c.p. con la reclusione da 1 a 6 anni.

Controlli

Con riguardo alla normativa applicabile in sede di controlli, si precisa, che sempre il citato comma sesto, nel fare espressa menzione dei contenuti dei tre citati protocolli, attribuisce alle prescrizioni ivi previste la natura di misure di contenimento del contagio, con la conseguenza che la loro violazione comporta l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto contestato costituisca reato.

La verifica dell’eventuale sussistenza degli estremi di un illecito penale dovrà fare riferimento al quadro normativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delineato dal decreto legislativo n. 81/2008.

Fuori da tali ipotesi, potranno trovare applicazione, come detto, le varie disposizioni contenute nel citato articolo 4 del decreto-legge n.l9/2020, in ordine alle quali si richiama l’attenzione sulla previsione di cui al comma quarto che, per talune ipotesi di violazione delle misure dettate per evitare la diffusione del contagio, configura la possibilità per l’organo procedente, già all’atto dell’accertamento, di disporre la chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni.

Nella successiva fase di adozione del provvedimento sanzionatorio di competenza del prefetto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, tale periodo di chiusura provvisoria dovrà essere scomputato dalla durata della sanzione inflitta.

Di particolare interesse è la previsione contenuta nell’articolo 2, comma undicesimo, del decreto del Presidente del Consiglio, che affida alle Regioni la funzione di monitoraggio dell’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive.

Nei casi in cui da tale monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi di cui all’allegato 10 al decreto citato e i criteri stabiliti con il decreto dal Ministro della salute adottato in data 30 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri ex art. 2, comma secondo, del decreto-legge 19/2020, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento.

Per quanto concerne le ulteriori disposizioni di cui agli articoli da 3 a 10 del decreto si evidenza che l’articolo 3 nel riproporre le misure di informazione e prevenzione, introduce, al comma secondo, l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Non sono soggetti a tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

L’articolo 7 detta le misure di contenimento della diffusione del Covid-19 che devono essere osservate nello svolgimento delle attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, anche sulla base del Protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, e anch’esso facente parte integrante del decreto in argomento.

ln merito all’esercizio delle funzioni e delle prerogative riservate dalla legge al Prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, si rinvia alle indicazioni già fomite in materia con precedenti circolari, anche con riferimento alle modalità di coinvolgimento della Polizia locale nell’attività di controllo del territorio.

Si evidenzia, infine che, ai sensi dell’articolo 10 del decreto in argomento, continuano a trovare applicazione le misure più restrittive adottate dalle Regioni, d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Determinante, per il conseguimento di tali obiettivi, sarà pertanto l’attivazione di un adeguato sistema di controlli, teso a verificare la puntuale osservanza delle prescrizioni poste a presidio delle suddette tutele e ad applicare le eventuali, relative sanzioni.

D’altro canto, per quanto riguarda le prescrizioni sulla possibilità di spostamento delle persone, ferma restando l’assoluta necessità di far leva sul senso di responsabilità dei singoli cittadini, il quadro complessivo delle misure adottate impone di trovare un punto di equilibrio tra il primario obiettivo di salvaguardare la salute pubblica, da perseguire essenzialmente con il divieto di assembramento e, più in generale, con il distanziamento interpersonale e ogni altra forma di protezione individuale, e l’esigenza di contenere l’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.

In questo ambito, la valutazione dei casi concreti dovrà essere affidata ad un prudente ed equilibrato apprezzamento che, nella prioritaria considerazione delle specifiche finalità sanitarie sottese alle predette, essenziali misure, conduca ad una applicazione coerente delle disposizioni contenute nel decreto in commento.

 

[a] http://www.governo.it/it/faq-fasedue.

[b] Dpcm 26 aprile 2020, art.1 p.a) “a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento inter- personale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;..:”.

[c] https://www.unionepolizialocaleitaliana.it/sito/2020-22/.

[d] https://www.unionepolizialocaleitaliana.it/sito/2020-25/.

[e] Dpcm 26 aprile 2020, art.1 p.b) “b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;..:”.

[f] Dpcm 26 aprile 2020, art.1 p.b) “e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;..”.

 

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202028 D.Carola-Commento alle FAQ del Governo

DPCM 26 aprile 2020

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DUBBI DI LEGALITA’ DEL DPCM 26/04/2020 di M.Mancini

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Socio fondatore e Segretario Generale dell'UPLI