LE PROROGHE DEI DOCUMENTI DI GUIDA di D.Carola

LE PROROGHE DEI DOCUMENTI DI GUIDA di D.Carola

LA CIRCOLARE MIT 24/03/2020 E LA VALIDITA’ DEI DOCUMENTI DEI VEICOLI E DEI CONDUCENTI

di Domenico #Carola(1)

Abstract: Il riepilogo e i chiarimenti delle proroghe di validità disposte dalle norme sull’epidemia CODIV-19 per le patenti e tutti gli altri documenti del conducente e del veicolo contenujti nella Circolare esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 24 marzo 2020.

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(1) Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de IlSole24Ore.

 

I documenti di guida

Che fare con le patenti di guida in scadenza in questo periodo di quarantena quando gli uffici della Motorizzazione sparsi per l’Italia sono spesso chiusi (o fanno attività ridotta) e le autoscuole o le agenzie di pratiche auto non sempre disponibili?

Senza contare il timore di frequentare posti a rischio contagio?

La circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 24 marzo 2020 n.9487 è intervenuta a ribadire e chiarire la portata dei provvedimenti straordinari introdotti dal decreto legge 17 marzo 2020 n.18 “Cura Italia”.

L’articolo 104[a] del Decreto Cura Italia che ha prorogato al 31 agosto 2020 la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche scaduti dallo scorso 31 gennaio 2020 o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Ricordiamo infatti che ai sensi dell’articolo 35 comma 2 del dPR n.445 del 28 dicembre 2000[b] le patenti di guida sono equiparate ai documenti di identità.

Il Decreto ministeriale n.50 del 10 marzo 2020 prevede che a seguito della sospensione degli esami per il conseguimento delle patenti di guida presso gli uffici della Motorizzazione prevista dai DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020 per il contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus si dispone che gli esami di teoria possono svolgersi oltre il normale termine di 6 mesi dalla presentazione della domanda senza necessità di presentare un’ulteriore richiesta entro il 30 giugno 2020 previa prenotazione presso l’ufficio locale della Motorizzazione.

Inoltre le autorizzazioni a esercitarsi alla guida (‘Foglio rosa’) con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate sempre fino al 30 giugno 2020.

Sui fogli rosa la Motorizzazione annoterà l’indicazione “Autorizzazione prorogata fino al 30 giugno 2020 ai sensi del D.D. 10 marzo 2020”.

Infine ai sensi dell’articolo 103[c] commi secondo e terzo del Decreto Cura-Italia in base ai quali “tutti i certificati attestati permessi concessioni autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020” (salvo specifiche disposizioni emanate con questo o con altri decreti) si dispone che:

  • la validità delle carte di qualificazione del conducente (CQC) e dei certificati di formazione professionale per il trasporto delle merci pericolose con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020 è estesa sull’intero territorio nazionale fino al 30 giugno 2020
  • i certificati di abilitazione professionale in scadenza di validità dal 31 gennaio al 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020
  • i permessi provvisori di guida per i titolari di patente chiamati a sottoporsi alla visita medica presso le commissioni mediche locali per il rinnovo del documento gli attestati dei conducenti over 65 per guidare autotreni e autoarticolati con massa superiore a 20 tonnellate e gli attestati dei conducenti over 60 per guidare autobus autocarri autotreni autoarticolati autosnodati sono anch’essi tutti prorogati al 15 giugno 2020.

Revisione dei veicoli

I termini per le revisioni dei veicoli (ex art. 80 codice della strada) in scadenza fino al 31 luglio 2020 sono prorogati al 31 ottobre 2020.

RC auto

Non è prevista alcuna sospensione del pagamento dei premi per le assicurazioni RC veicoli a motore.

Tuttavia fino al 31 luglio 2020 è portato a 30 giorni (invece dei 15 tradizionali) il periodo entro cui l’impresa di assicurazioni è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo in assenza di rinnovo o stipula di una nuova polizza. (articolo 125 comma secondo decreto-legge 18/2020).

Termini per il pagamento della sanzioni amministrative in misura ridotta

Sono sospesi sino al 13 aprile 2020 a partire dal 22 febbraio 2020  ai sensi del DPCM 1 marzo 2020 tutti i termini delle sanzioni amministrative.

La nuova disposizione prevede che in via del tutto eccezionale e transitoria la somma di cui all’art.202 comma secondo del codice della strada sia ridotta del 30% per le sanzioni notificate tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 se pagate entro 30 giorni (invece dei convenzionali 5) dalla contestazione o notifica della violazione. (articolo 108, comma secondo decreto-legge 18/2020).

Termini per la notifica dei processi verbali

Ai sensi del Codice della strada e delle altre norme legge che prevedono sanzioni amministrative ai sensi della L.689/81e per la presentazione dei ricorsi e degli scritti difensivi sono sospesi, ai sensi dell’art.10 commi quarto e diciottesimo del d.l. 19/2020, fino al 3 aprile 2020 a partire dal 10 marzo 2020.

Proroga validità certificati, attestati, permessi, concessioni e autorizzazioni

Tutti i certificali attestati permessi concessioni autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Pertanto i permessi di soggiorno in scadenza nel periodo sopra indicato vengono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020.

La domanda di rinnovo potrà essere presentata dopo il 15 giugno 2020. (art.103 comma secondo decreto-legge 18/2020[d]).

Menzione per la rinuncia alle sospensioni

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dalla legge, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze.

Tale menzione non è prevista per le sospensioni di portata esclusivamente regionale.

 

[a] D.l. 17 marzo 2020 n.18, art.104. (Proroga di validità dei documenti di riconoscimento). «1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1 comma 1 lettere c) d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 rilasciati da amministrazioni pubbliche scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento».

[b] DPR 28 dicembre 2000 n.445, art. 35 (Documenti di identità e di riconoscimento) «1.In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. 2.Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto la patente di guida la patente nautica il libretto di pensione il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici il porto d’armi le tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da un’amministrazione dello Stato. 3.Nei documenti d’identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile salvo specifica istanza del richiedente».

[c] D.l. 17 marzo 2020 n.18, art.103. (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza). «2.Tutti i certificati attestati permessi concessioni autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. 3.Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020 n. 6 2 marzo 2020 n. 9 e 8 marzo 2020 n. 11 nonché dei relativi decreti di attuazione».

[d] D.l. 17 marzo 2020 n.18, art.103. (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza). «2.Tutti i certificati attestati permessi concessioni autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020».

PER SCARICARE I DOCUMENTI CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:

202016 D.Carola-Le proroghe dei documenti di guida

Circolare MIT 9487 del 24 marzo 2020

DL 17 marzo 2020 n.18

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Socio fondatore e Segretario Generale dell'UPLI