ILLECITO ACCERTAMENTO CON DISPOSITIVI AUTOMATICI di D.Carola

ILLECITO ACCERTAMENTO CON DISPOSITIVI AUTOMATICI di D.Carola

LA POSIZIONE DEL MINISTERO SULLA RILEVAZIONE INFRAZIONI A MEZZO DISPOSITIVI AUTOMATICI

di Domenico #Carola(1)

Abstract: Il rigetto del Prefetto di Mantova delle rilevazioni a mezzo apparecchiature automatiche non omologate a la posizione del Ministero.

Keywords:

#ApparecchiatureAutomatiche #AssicurazioneVeicoli #RevisioneVeicoli #PoliziaStradale #PoliziaStradale #DomenicoCarola #MimmoCarola #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana.

(1) Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de IlSole24Ore.

 

Premessa

Ci sono Corpi di Polizia Locale soliti nell’attuare taluni controlli (quali, ad esempio, mancata revisione auto, mancata copertura assicurativa, ecc.) procedere per mezzo di apparecchiature elettroniche che di fatto si sostituiscono fisicamente agli agenti accertatori.

L’impiego di queste apparecchiature elettroniche è stato ripetutamente oggetto di interventi da parte del Ministero dell’Interno, che ha chiarito i margini di utilizzo di dette apparecchiature elettroniche di controllo da parte degli operatori di polizia stradale.

Opposizione agli accertamenti con sistemi automatizzati

L’ultima vicenda nasce da un ricorso proposto da un automobilista al Prefetto di Mantova con il quale si faceva rilevare che la violazione di cui al verbale impugnato (si trattava di un caso di mancata revisione auto) era stata accertata per mezzo di apparecchiature elettroniche con contestazione differita.

Segnatamente il conducente rappresentava la circostanza che, nelle more tra la effettiva rilevazione della violazione e la notifica del verbale di contestazione, lui si era messo in regola sanando la suddetta violazione in modo del tutto autonomo.

Tale ultima circostanza apriva un nuovo scenario: cosa fare se appunto l’automobilista prima di ricevere la notifica del verbale ha regolarizzato la propria posizione? E quando si può derogare alla contestazione immediata?

La posizione del MIT

Con la nota nr.300/A/6822/16/127/9 del 05/10/2016 il Ministero dell’Interno, acquisito anche il parere dell’Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ha risposto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti specificando che l’accertamento per mezzo di strumenti e/o apparecchiature può avvenire solo ed esclusivamente qualora le stesse siano regolari secondo quanto prescritto dal Codice della Strada diversamente non è possibile procedere alla contestazione differita e questa non può considerarsi valida con il conseguente annullamento del verbale di contestazione[a].

La contestazione immediata ha infatti il fine di permettere di accertare nell’immediato sia la stessa violazione sia anche il soggetto che materialmente la sta commettendo.

Si esclude l’obbligo di contestazione immediata solo nei casi tassativamente indicati all’art.201 comma 1-bis del codice della strada che prevede la mancata contestazione immediata con notifica agli interessati degli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002 n.121 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2002 n.168 e successive modificazioni;

g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici alle zone a traffico limitato alle aree pedonali o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17 comma 133-bis della legge 15 maggio 1997 n. 127;

g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143 commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214 per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

Rebus sic stantibus la rilevazione delle suddette violazioni al codice della strada potranno essere effettuate  con dispositivo elettronici non omologati solo quando questi siano utilizzati dagli stessi agenti accertatori come strumento di sussidio al loro lavoro.

Il Prefetto di Mantova infatti richiamando quanto indicato sia nella nota del Ministero dell’Interno che nelle precisazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto di potere accogliere il ricorso dell’automobilista, specificando che le violazioni rilevate con apparecchiature non omologate non possono essere oggetto di contestazione differita.

[a] Ministero dell’Interno, nota nr.300/A/6822/16/127/9 del 05/10/2016 «Il presupposto principale in presenza del quale, in tali ipotesi, è consentito derogare al principio della contestazione immediata è che i dispositivi di rilevamento siano omologati o approvati ai sensi dell’art. 45 CdS per il funzionamento in modo completamente automatico, ovvero da remoto. D’altra parte, però, secondo quanto previsto dal comma l-quater dell’articolo 201 CdS, l’omologazione o l’approvazione non sono necessari qualora i medesimi dispositivi vengano utilizzati con la contestuale presenza dell’organo accertatore».

 

PER SCARICARE I DOCUMENTI CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:

D.Carola-Illecito accertamento con dispositivi automatici

Ministero Interno Nota 05-10-2016

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Socio fondatore e Segretario Generale dell'UPLI