QUARANTENA VALIDA SOLO PREVIA NOTIFICA (TAR Calabria 15/04/20) di D.Carola

QUARANTENA VALIDA SOLO PREVIA NOTIFICA (TAR Calabria 15/04/20) di D.Carola

SI È LIBERI E NON VALE LA QUARANTENA SENZA LA NOTIFICA DEL COMUNE

di Domenico #Carola(1)

Abstract: Una vicenda pendente innanzi al TAR Calabria che, rigettando la richiesta di misure cautelari, ha comunque affermato che la persona deve ritenersi libera finché non riceve la notifica della quarantena obbligatoria. Si attende quindi a breve l’esito della decisione sul merito che su questi presupposti potrebbe essere rivoluzionaria.

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(1) Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de IlSole24Ore.

La vicenda

Un imprenditore autorizzato ad allontanarsi dall’abitazione per svolgere la propria attività lavorativa, veniva fermato dalle forze di polizia mentre ritirava un oggetto da consegnare a terze persone.

Non rientrando il ritiro nelle sue mansioni occupazionali era stato, di conseguenza, obbligato al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle prescrizioni di contenimento della diffusione del Covid-19 e sottoposto alla quarantena obbligatoria di 14 giorni prevista dall’ordinanza della Regione Calabria.

Entrambi i provvedimenti, notificati a mano dagli agenti che lo avevano invitato a recarsi a casa e contattare l’azienda pubblica di servizi alla persona (Asp), sono stati impugnati davanti al Tribunale Amministrativo Regionale  chiedendo una decisione urgente che ne sospendesse gli effetti.

 

La decisione

I giudici della prima sezione del Tribunale Amministrativo della Calabria-Catanzaro, riservandosi di decidere in tempi brevi sul ricorso con il quale l’imprenditore ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza regionale che prevede la misura della quarantena, hanno rigettato l’istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie.

Nel decreto è stato ribadito che la persona deve ritenersi ‘libera’ finché non riceve la notifica dell’applicazione della quarantena obbligatoria da parte del Comune di residenza.

Il ricorrente ha sostenuto di non essere al corrente dell’adozione di atti o provvedimenti a suo carico da parte dell’Asp di Crotone e che, pertanto, anche a prescindere da quanto sopra specificato, tale ordinanza difetta nel caso di specie di un qualsiasi atto applicativo, comunicato o notificato, delle disposizioni emanate con portata generale dal Governatore della Calabria.

Numerosi cultori del diritto ritingono illegittima l’imposizione ai cittadini, attraverso un’ordinanza regionale, della quarantena obbligatoria quando si contravviene ai divieti vigenti, trattandosi nella sostanza di una vera e propria misura detentiva e che, inoltre, solo il legislatore statale può prevedere sanzioni penali per condotte illecite, essendo l’unico titolare del potere di applicare una sanzione che priva il cittadino della libertà personale.

Motivo per il quale titolare di detto potere non può essere l’Azienda pubblica di servizi alla persona, i Comuni o le Regioni.

Il ricorrente nelle motivazioni ha evidenziare proprio che l’ordinanza del presidente della Regione Calabria contrasti la Costituzione italiana e con la Convezione europea dei diritti dell’uomo.

Il decreto emesso costituisce un precedente per tutti coloro che oggi si trovano in Calabria.

I calabresi costretti a casa su indicazione delle forze dell’ordine sulla base di questa ordinanza regionale, in realtà, aggiungono i difensori dell’imprenditore, possono uscire finché non ricevono la notifica da parte del sindaco che li sottopone a quarantena immediata.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha chiarito che il foglio consegnato dalle forze di polizia è inefficace.

Occorre quindi un provvedimento specifico individuale da parte del Comune che concretizza il divieto di allontanarsi alla propria abitazione.

Il ricorrente attende la decisione definitiva per capire se l’ordinanza della Regione Calabria verrà annullata perché, come dallo stesso denunciato, è illegittima in quanto arroga ad un organo politico la facoltà di applicare sanzioni di fatto penali, paragonabili alla detenzione domiciliare, senza che vi sia un processo.

Anche perché se l’istanza di illegittimità dell’ordinanza  dovesse essere accolta non si esclude che la Regione Calabria possa essere condannata ad eventuali risarcimenti dei danni ai cittadini sottoposti illegalmente a quarantena obbligatoria.

 

PER SCARICARE I DOCUMENTI CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:

 

2020S2 D.Carola-Quarantena valida solo previa notifica (TAR Calabria 15.04.2020)

Tar Calabria-Catanzaro, ordinanza 396 del 15-04-2020

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Socio fondatore e Segretario Generale dell'UPLI