CONTRASTO TRA PREFETTO E SINDACO DI PESCARA di D.Carola ed E.Grippo

CONTRASTO TRA PREFETTO E SINDACO DI PESCARA di D.Carola ed E.Grippo

SCONTRO A COLPI DI PROVVEDIMENTO TRA PREFETTO E SINDACO DI PESCARA E LA POLIZIA LOCALE CHE DOVREBBE FARE

di Domenico #Carola(1) ed Ernesto #Grippo(2).

Abstract: Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha adottato una ordinanza che il prefetto Gerardina Basilicata ha contestato per la violazione di legge rispetto le norme nazionali. Il conflitto istituzionale durissimo espone gli operatori della Polizia Locale a un grave conflitto tra le indicazioni della politica e il rispetto della legge.

Keywords: #ConflittoIstituzionale #SindacoPescara #CarloMasci #PrefettoPescara #GerardinaBasilicata #OrdinanzeComunali #OrdinanzeComunali #Covid-19 #Coronavirus #ResponsabilitàPenale #ResponsabilitàCivile #ResponsabilitàErariale #DomenicoCarola #MimmoCarola #ErnestoGrippo #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana.

(1) Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de IlSole24Ore.

(2) Già comandante della Polizia Locale de L’Aquila.

 

La vicenda

Durissimo scontro senza esclusione di colpi quello che si sta consumando a Pescara in questi giorni che ha creato una vera e propria frattura all’interno dei poteri amministrativi tra il Prefetto Gerardina Basilicata e il Sindaco Carlo Masci per i provvedimenti assunti dal primo cittadino.

Il primo cittadino di Pescara, infatti, nel periodo precedente le feste, aveva ripetutamente ed a gran voce annunciato un giro di vite afferente ulteriori ed aggiuntive restrizioni della libertà personale che avrebbero subito un incremento in vista appunto delle festività Pasquali.

Definita una “sceriffata”, l’ordinanza del sindaco, la n.47 del 1 aprile 2020, ribadendo la precedente ordinanza n.43 del 19 marzo 2020, già ampliamente criticata, vieta qualsiasi attività motoria e sportiva all’aperto, anche entro i 400 metri dalla propria abitazione, se non per “giustificati motivi di salute”, e per di più “adeguatamente certificata[a].

Il tenore della predetta ordinanza ha scatenato le ire del Prefetto il quale non ha perso tempo nel mettere penna su carta per dichiarare detta ordinanza inefficace per violazione dell’art.3, commi secondo e terzo del decreto-legge n.19 del 25 marzo 2020[b], ritenerla inefficace e considerarla alla stregua di carta straccia.

 

La reazione del prefetto

Stante la palese inefficacia dell’ordinanza 47, del primo aprile scorso, si invita a ritirare la stessa, anche per non generare confusione negli organi accertatori delle violazioni concernenti la vigente normativa statale“.

Con queste parole, in una nota riservata, il prefetto di Pescara Gerardina Basilicata, il 3 aprile scorso, ha invitato il sindaco della città adriatica, Carlo Masci, a ritirare l’ordinanza emanata allo scopo di introdurre ulteriori limitazioni in materia di spostamenti rispetto al decreto legge in vigore.

Queste convinzioni prefettizie sono state chiaramente e senza mezzi termini comunicate con una lettera durissima, due pagine, notificata il 3 aprile, al sindaco-sceriffo che viene anche invitato a ritirare l’ordinanza, emessa in evidente contrasto con il decreto ministeriale.

Ergo una nota che censura pesantemente l’ordinanza: non ha alcun valore, scrive il prefetto, e non può essere applicata dalle forze di polizia, e per di più apre un fronte di responsabilità contabile in caso di sanzioni da parte della polizia municipale.

Chiunque insomma, sia stato sanzionato o riceverà sanzioni imputabili a quell’ordinanza potrà fare ricorso e vincerlo.

 

Il principio giuridico da tutelare

L’Autorità Governativa è convinta che i Sindaci non possono adottare ordinanze contingibili e urgenti che dispongono misure confliggenti e contrastanti con le leggi dello Stato.

Per onestà intellettuale si deve rimarcare che le maggiori critiche prefettizie si sono focalizzate sulla disciplina delle sanzioni conseguenti alla violazione dei divieti.

Infatti la nota  ha ritenuto che l’ordinanza sindacale de qua abbia introdotto un quadro sanzionatorio difforme ed in contrasto da quello previsto dall’art.4 del citato decreto-legge 19/2020[c] atteso che la norma di rango statale ha depenalizzato le sanzioni correlate alle violazioni delle misure di contenimento del contagio.

Ulteriore profilo di illegittimità sollevato dalla nota prefettizia attiene all’insussistenza, in capo ai Sindaci, di poteri così restrittivi della libertà personale le cui attuali condizioni, pur gravi, non giustificano alla luce del tenore dell’emergenza sanitaria nella Regione Abruzzo.

Vogliamo ricordiamo che il durissimo scontro tra il Prefetto e il Sindaco non è il primo in quanto già in precedenza l’Autorità Governativa aveva dichiarato l’inefficacia dell’ordinanza n.43 del 19 marzo 2020 sempre per contrasto con la normativa nazionale.

Il prefetto, nella nota de qua, è lapidario: “Spiace constatare in primo luogo il mancato rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, atteso che il contenuto del provvedimento non solo non è stato preannunciato alla scrivente quale autorità provinciale di pubblica sicurezza ma non le è stato neanche trasmesso ufficialmente”.

L’atto, ricorda sempre il Prefetto, è stato inviato solo alle Forze di Polizia, “le quali sono state edotte di un provvedimento che non possono fare rispettare né in virtù della normativa in vigore sul riparto delle competenze né in virtù dell’ordinanza sindacale medesima, che ne affida, peraltro, l’esecuzione alla sola polizia municipale”.

 

Bocciatura totale per il “sindaco-sceriffo”

Il primo cittadino non può adottare correttivi al ribasso e introdurre norme più restrittive solo in caso di “aggravamento delle motivazioni scientifiche e sanitarie”.

E questo non si è verificato.

Quindi, tanto per essere chiari, è pienamente legittimo uscire di casa per una passeggiata entro i 400 metri, con o senza bambini o cani al seguito, sempre rispettando le prescrizioni di sicurezza.

E questo, tradotto, vuol dire una sola cosa: che anche per il futuro, le ordinanze del sindaco saranno prese con le molle, e le forze dell’ordine si muoveranno solo per fare rispettare i decreti governativi.

Il resto è propaganda. In ogni caso, in un momento difficile come quello che stiamo vivendo i cittadini augurerebbero e riterrebbero maggiormente auspicabile un continuo e costruttivo dialogo e collaborazione tra le istituzioni e non una inutile esibizione di muscoli.

E ciò al fine di dare puntuali e chiare risposte senza ingenerare confusione in fase di accertamento delle violazioni delle misure anticontagio.

In verità il Sindaco incassa ma non ritira l’ordinanza e le forze dell’ordine, semplicemente, sono state invitate a non tenerne conto.

 

Cosa succede se si applicherà comunque l’ordinanza

La violazione di legge rende nulla l’ordinanza  ipso iure e quindi quali gravi conseguenze scaturirebbero se la polizia locale applicasse comunque l’ordinanza del Sindaco?

Oltre l’accoglimento scontato e obbligatorio stante la dichiarazione del Prefetto di qualsiasi ricorso dei cittadini multati, il comportamento degli operatori di polizia che applichino comunque il provvedimento sapendo della dichiarata illegittimità dichiarata dal prefetto dal Prefetto che ha ricordato la chiara legge vigente, come sarebbero valutati ai fini della legge penale, della responsabilità civile e del conseguente danno patrimoniale arrecato all’Ente da cui dipendono, costretto a soccombere alle spese del procedimento illegittimo e del danno risarcito al cittadino?

Questo inutile conflitto apre scenari inquietanti che devono ricordare agli operatori di polizia che obbedire alla politica non li può salvare né dalle responsabilità penali, che sono sempre personali, né dal danno erariale che la Corte dei Conti addebita sempre personalmente.

[a] Comune di Pescara, ordinanza n.47 del 01/04/2020: “… omissis…ORDINA

-di confermare tutti divieti previsti dall’Ordinanza Sindacale n. 43 del 19/03/2020 recante “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da virus covid-19”;

-di precisare che l’attività motoria, svolta in prossimità della propria abitazione, è consentita soltanto se giustificata da motivi di salute debitamente certificati;”.

[b] Decreto legge 25 marzo 2020 n.19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, art. 3. (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale): “1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. 2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”.

[c] Decreto legge 25 marzo 2020 n.19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, art. 3. (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale): “1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. 2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”.

 

PER SCARICARE I DOCUMENTI CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:

2020A D.Carola-Contrasto tra Prefetto e Sindaco di Pescara

Nota prefetto di Pescara al sindaco

Ordinanza Comune di Pescara n.47 del 01-04-2020

Ordinanza Comune di Pescara n.43 del 19-03-2020

MODULI CONNESSI:

MODELLO VIOLAZIONI COVID AGGIORNATO AL DPCM 10/04/2020 (modulo personalizzabile) di M.Mancini

NUOVO MODELLO VERBALE CDS AGGIORNATO DL23/2020 (modulo personalizzabile) di M.Mancini

MODELLO REGISTRO CONTROLLI SU STRADA COVID (modulo personalizzabile) di M.Caponigro.

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Socio fondatore e Segretario Generale dell'UPLI