ALCOLTEST SENZA DIFENSORE (Cassazione 07/01/2021) di D.Carola

ALCOLTEST SENZA DIFENSORE (Cassazione 07/01/2021) di D.Carola

PER ESEGUIRE L’ALCOLTEST NON È NECESSARIA LA PRESENZA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA

  di Domenico Carola (a)

Abstract: I giudici della sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28 del 7 gennaio 2021 hanno stabilito che l’alcoltest) costituisce un atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ed impone l’obbligo dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia senza che da ciò derivi per i verbalizzanti l’obbligo di attenderne l’arrivo.

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(a) Esperto e coordinatore regionale UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de Il Sole 24 Ore.

Il caso

Un conducente propone apposizione avverso un verbale di contestazione per guida in stato di ebbrezza davanti al Tribunale di Treviso che lo accoglieva in quanto ha ritenuto invalido l’alcoltest effettuato a distanza di circa 20 minuti invece di 23/29 minuti dall’avviso reso all’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Il Comune di Mogliano Veneto ricorreva per Cassazione.

La decisione

Gli Ermellini accolgono il ricorso e cassano la sentenza, rinviando al Tribunale di Treviso in persona di diverso magistrato ribadendo in primis come, in materia di accertamento della guida in stato di ebbrezza, l’alcoltest si sostanzi in un accertamento strumentale di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, cui il difensore può assistere senza che gli sia riconosciuto però alcun diritto ad essere previamente avvisato, come sancito dall’ormai costante giurisprudenza di legittimità.

Infatti, onere della polizia giudiziaria è unicamente quello di avvisare la persona sottoposta ad indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e non anche quello di attendere il suo arrivo prima di procedere all’effettuazione del test alcolemico, come peraltro previsto dagli articoli 354 e 356 del codice di procedura penale.

Quanto poi all’intervallo temporale che intercorre tra il momento in cui il soggetto era alla guida del veicolo e quello in cui sono state eseguite le due prove dell’alcoltest la suddetta Sezione civile della Suprema Corte ha evidenziato innanzitutto come tale lasso di tempo sia inevitabile ma che non comporti alcun tipo di conseguenza sulla validità del rilevamento alcolemico.

Peraltro viene rilevato come non vi sia alcuna previsione normativa sostanziale e/o processuale né alcuna pronuncia di legittimità che imponga quale intervallo minimo che deve intercorrere tra la comunicazione dell’avviso della possibilità di farsi assistere da un difensore e il valido espletamento delle prove dell’alcoltest quello di 23/29 minuti (correlato ad un diverso caso di specie, che non assurge a criterio generale) pena la sua inutilizzabilità per accertare l’illecito amministrativo ai sensi dell’art. 186 comma 2° lett. a) C.d.S.

Le motivazioni

I giudici della terza sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28 del 7 gennaio 2021 hanno stabilito che l’accertamento strumentale dello stato di ebbrezza (cd. alcoltest) costituisce un atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile e impone alla polizia giudiziaria di dare avviso al soggetto interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia senza che da ciò derivi per i verbalizzanti l’obbligo di attendere un lasso di tempo minimo da tale avviso per procedere all’effettuazione dell’alcoltest al fine di consentire al difensore eventualmente nominato di presenziare.

 

PER SCARICARE I DOCUMENTI:

2021s01 D.Carola-Alcoltest senza difensore (Cassazione 07-01-2021)

Corte di Cassazione, sezione VI, 7 gennaio 2021 n.28

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Socio fondatore e Segretario Generale dell'UPLI