NULLITÀ SANZIONI COVID (GdP Frosinone 15-29/07/2020) di D.Carola

NULLITÀ SANZIONI COVID (GdP Frosinone 15-29/07/2020) di D.Carola

UNA SENTENZA CLAMOROSA DI UN GIUDICE DI PACE (FROSINONE 15-29 LUGLIO 2020)

    di Domenico Carola (a)

Abstract: Il Giudice di pace di Frosinone, avv. Manganiello, ha ritenuto illegittimo non semplicemente i DPCM che imponevano il lockdown per tutti i cittadini per fronteggiare l’emergenza Covid-19, ma addirittura l’atto presupposto ovvero la dichiarazione dello stato di emergenza per motivi sanitari, caso non contemplato nel Codice della Protezione Civile. Una sentenza storica che avrà delle conseguenze sull’intera legittimità dell’impianto normativo per la gestione dell’emergenza pandemica.

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(a) Esperto e coordinatore regionale UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de Il Sole 24 Ore.

Stato di emergenza non applicabile all’ambito sanitario

Una sentenza clamorosa ed inaspettata che avrà ripercussioni su tutti i cittadini italiani.

Il Decreto Emergenza si basa sul Codice della Protezione Civile e può dichiararsi soltanto per calamità naturali o per danni provocati dall’uomo, tra l’altro dalla stessa Protezione Civile; non vi sarebbe, dunque, alcun riferimento all’ambito del rischio sanitario.

La pandemia di Covid-19, così, non potrebbe in alcun modo giustificare lo Stato di Emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri nel mese di gennaio e successivamente rinnovato tra enormi critiche

Per questo motivo tutte le multe elevate per motivi legati all’epidemia di coronavirus in Italia “sono illegittime”: lo ha stabilito il giudice di pace del tribunale di Frosinone annullando un verbale elevato dalla Polizia Stradale di Frosinone.

La sentenza, che fa giurisprudenza, entra proprio nel merito della illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza per violazione degli articoli 95 e 78 della costituzione e della illegittimità dei DPCM del governo Conte per violazione dell’articolo 13 della costituzione[1].

L’incostituzionalità dello stato di emergenza

Una sentenza che farà discutere.

Nello specifico, il giudice di pace di Frosinone non si è limitato solo ad annullare la sanzione elevata a padre e figlia che erano stati bloccati fuori casa durante il lockdown mentre erano diretti a fare rifornimento di acqua ad una fontanella, ma ha anche motivato la decisione che rigetta la sanzione di oltre 400 euro a persona.

E non per illegittimità costituzionale dei Dpcm di Giuseppe Conte ma, come dicevamo, “illegittimità addirittura dello stato di emergenza che può essere dichiarato solo dalla Protezione Civile, come recita appunto il Codice della Protezione Civile”.

La sanzione, dunque, è stata revocata perché, secondo il magistrato onorario, lo stato di emergenza che il governo può decretare non contempla “il rischio sanitario”.

Era abbastanza evidente che le norme decretate dal Governo italiano durante il lockdown fossero eccessivamente restrittive delle libertà individuali, dei diritti dell’uomo e palesemente incostituzionali. Adesso arriva la conferma ufficiale.

Le sanzioni per il mancato rispetto dei DPCM ed in particolare del divieto di spostamento dei cittadini elevate dalle forze dell’ordine durante il lockdown sono illegittime.

Demolito l’impianto normativo del governo

Questa prima, storica sentenza demolisce l’impianto normativo previsto dal Governo durante il periodo di lockdown.

Non sarebbe poi da accogliersi, allo stesso modo, il riferimento all’articolo 16 della Costituzione[2], quello che prevede delle “limitazioni di circolazione per motivi sanitari“.

Gli stessi, infatti, si possono riferire soltanto a luoghi circoscritti, mentre la limitazione non può comportare mai un obbligo di permanenza domiciliare (restrizione di libertà che in Italia è riservata all’ambito penale).

Per onestà intellettuale va considerato, in ogni caso, che la storica sentenza non potrà significare che tutte le multe per spostamenti privi di valido motivo durante il lockdown saranno annullate: la stessa avrà valore soltanto per il singolo caso ad oggetto e, nel migliore dei casi, il ragionamento del giudice di Pace di Frosinone potrà fare giurisprudenza se verrà ritenuto persuasivo.

Per il resto, ogni decisione dovrà essere assunta dai singoli giudici territoriali.

[1] Costituzione art.13 “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3]. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.”.

[2] Costituzione art.16 “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [cfr. art. 120 c. 2, XIII c. 2]. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.”.

 

PER SCARICARE I DOCUMENTI:

2020S20 D.Carola-Nullità sanzioni covid (GdP Frosinone 15-29-07-2020)

GdP Frosinone 15-29 luglio 2020 n.516

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Socio fondatore e Segretario Generale dell'UPLI