FERIE NON GODUTE (Cassazione 02/07/2020) di D.Carola

FERIE NON GODUTE (Cassazione 02/07/2020) di D.Carola

IL DATORE DI LAVORO È SEMPRE TENUTO A PAGARE LE FERIE NON GODUTE

    di Domenico Carola (a)

Abstract: I giudici della sezione lavoro della Corte di Cassazione con l’ordinanza n.13613 del 2 luglio 2020 hanno ritenuto che il datore è tenuto a pagare le ferie non godute se non prova di aver messo il lavoratore in condizione di fruire avvisandolo che le avrebbe perdute allo scadere del periodo indicato.

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(a) Esperto e coordinatore regionale UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de Il Sole 24 Ore.

 

La vicenda

Un dipendente di una Azienda Unità Sanitaria Locale, dirigente medico con incarico di direttore di struttura complessa ricorreva al fine di vedersi riconosciuta una somma a titolo di indennità sostitutiva per quasi un mese di ferie non godute entro la data di cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età.

L‘Azienda Sanitaria si opponeva alla richiesta ma il Tribunale di Roma respingeva l’opposizione emettendo decreto ingiuntivo, confermato dalla Corte territoriale, che lo dichiarava esecutivo.

Avverso tale sentenza la AUSL proponeva ricorso.

La decisione

Gli Ermellini rigettano il ricorso ribadendo che il datore di lavoro è tenuto a pagare al dipendente le ferie non godute se non fornisce la prova di averlo messo effettivamente in condizione di fruire delle giornate a cui aveva diritto, avvisandolo per tempo e con trasparenza che le avrebbe perdute se non le avesse sfruttate entro lo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Il diritto alle ferie annuali retribuite, infatti, è irrinunciabile e costituisce un principio fondamentale, garantito dall’art. 36 della Costituzione e dall’art.7 della direttiva 2003/88/CE.

Il Collegio sul punto, richiama l’interpretazione fornita dalla Grande Sezione della Commissione Giustizia dell’Unione Europea che ha ribadito il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite che deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, al quale non si può derogare.

Pertanto, gli incentivi datoriali a rinunciare alle ferie come periodo di riposo ovvero a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi, sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite consistenti nella necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.

In particolare, il datore di lavoro è soprattutto tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utile del beneficio che recano ala lavoratore e ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite.

Pur non potendo imporre al lavoratore le ferie, al datore è consentito invitarlo a farlo, se necessario formalmente, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest’ultima si verifica nel corso di un simile periodo.

L’onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro.

Pertanto, qualora questi non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino le norme della disciplina europea.

Qualora, invece, il datore di lavoro sia in grado di assolvere il suddetto onere probatorio e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, nulla osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.

 

PER SCARICARE I DOCUMENTI:

2020S18 D.Carola-Ferie non godute (Cassazione 02-07-2020)

Corte di Cassazione, sezione lavoro, 2 luglio 2020 n.13613

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Socio fondatore e Segretario Generale dell'UPLI