AGENTI E UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA di M.Mancini

AGENTI E UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA di M.Mancini

LE FUNZIONI DEGLI UFFICIALI E DEGLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

  di Massimiliano Mancini (1)

 

Abstract:Un breve approfondimento delle competenze proprie degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria, nella ratio legis e nell’applicazione pratica, con l’analisi degli atti rimessi alla competenza esclusiva e quindi inderogabibe degli UPG. Inoltre si affrontano anche i casi di competenza relativa, allorquando gli atti attribuiti agli ufficiali possono essere straordinariamente compiuti, per necessità e urgenza, anche dagli agenti di polizia giudiziaria. L’analisi degli atti specifici di competenza esclusiva degli ufficiali di polizia

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(1) Segretario Generale UPLI, già comandante dirigente di Polizia Locale e Provinciale, criminologo esperto in psicologia investigativa, giudiziaria e penitenziaria.

 

L’inizio dell’attività di polizia giudiziaria

Come è noto, il perseguimento dei reati è funzione propria del potere giurisdizionale che tuttavia si avvale operativamente della polizia giudiziaria per svolgere le sue funzioni (art.109 Cost.[1]).

Nell’ambito dell’obbligatorietà dell’azione penale (art.112 Cost.[2]), che è stata una scelta forte dell’Assemblea Costituente per prevenire favoritismi ad personam, la funzione della polizia giudiziaria, congiuntamente e in raccordo e subordinazione al pubblico ministero è lo svolgimento delle indagini necessarie per l’esercizio dell’azione penale (art.326 c.p.p.[3]).

L’attività di polizia giudiziaria quindi inizia con un fatto oggettivo e predefinito dalla legge, che deve qualificarlo come reato prima che esso sia commesso (art.25 Cost.[4]), e quindi si svolge d’iniziativa della stessa polizia giudiziaria che ne ha notizia o su delega della magistratura.

Quindi si differenzia dalla polizia di sicurezza, che è preordinata alla prevenzione dei reati, mentre la polizia giudiziaria è preposta alla loro repressione e per tale motivo può esercitare anche poteri coercitivi quali l’arresto in flagranza o il fermo di una persona gravemente indiziata.

La direzione della polizia giudiziaria

Tutte le attività della polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria (art.56 c.p.p.[5]) che peraltro può disporre direttamente di qualsiasi servizio e organo di polizia giudiziaria ovunque sia (art.58 c.p.p.[6]).

La subordinazione della polizia giudiziaria alla magistratura è una scelta garantista che per impedire qualsiasi abuso da parte dell’organo amministrativo -la polizia- che esercita le funzioni più invasive sul piano dei diritti e delle libertà personali -com’è l’attività di polizia giudiziaria- sottoponendole al giudizio di un organo terzo e imparziale qual’è il giudice.

Infatti anche la magistratura requirente, ossia i pubblici ministeri, hanno l’obbligo di lealtà processuale dovendo cercare la verità e non limitarsi a ricercare le prove favorevoli alla propria ricostruzione accusatoria ma anche accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini (art.358 c.p.p.[7]).

La polizia giudiziaria quindi è in un rapporto di dipendenza funzionale dalla magistratura, verso cui è subordinata, infatti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria sono espressamente tenuti a eseguire i compiti a essi affidati dall’autorità giudiziaria e nessun organo superiore può distoglierli (art.59 c.p.p.[8]).

Gli atti della polizia giudiziaria

La funzione e i conseguenti atti attribuiti alla polizia giudiziaria sono tassativamente fissati dal Codice di Procedura Penale (art.55 c.p.p.[9]):

  • vigilanza e repressione, agendo anche di propria iniziativa per raccogliere notizia dei reati commessi e impedendo che vengano portati a conseguenze ulteriori;
  • investigazione, ricercando gli autori e assicurando le fonti di prova;
  • esecuzione degli atti disposti dal giudice, svolgendo ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.

Per ogni atto compiuto dalla polizia giudiziaria vige l’obbligo generale di documentazione (art.357 c.2 p.e c.p.p.[10]) al fine di descrivere fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.

La documentazione può avere la forma completa e rigorosa del verbale quando si compiano atti di rilevanza processuale e comunque invasivi della sfera delle libertà e dei diritti dei cittadini, come ad esempio nei casi di:

  • raccolta di denunce, querele e istanze presentate oralmente (art.357 c.2 p.a c.p.p. [11]);
  • assunzione di sommarie informazioni dall’indagato (art.350 c.p.p.), da persona informata sui fatti (art.351 c.1 c.p.p.), da imputato in reato connesso (art.351 c.1-bis c.p.p.), dichiarazioni spontanee (art.350 c.7 c.p.p.) ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art.357 c.2 p.b-c c.p.p.[12]);
  • perquisizioni (art.352 c.p.p.), sequestri (art.354 c.p.p.) sia del corpo del reato che delle cose pertinenti ad esso (art.357 c.2 p.d c.p.p.[13]).

Viceversa in tutti gli altri casi in cui si svolgano attività semplici e di limitata rilevanza processuale si può procedere con l’annotazione d’indagine, prevista dall’art.373 c.3 c.p.p.[14], che costituisce di norma la documentazione delle attività d’indagine preliminare (art.357, comma 1, 2 c.p.p.).

Competenza degli Agenti e ufficiali di polizia giudiziaria

La differenza tra i ruoli di ufficiale e agente di polizia giudiziaria è rilevante per quanto riguarda la competenza a compiere determinati atti che in via generale sono riservati agli ufficiali quelli più complessi e con maggiore invasività sul piano delle limitazioni dei diritti di libertà dei cittadini, mentre tutti gli altri possono essere compiuti indistintamente da agenti e ufficiali.

La distinzione tuttavia non è assimilabile all’idea generale e ai ruoli organizzativi delle forze di polizia, infatti la qualifica di ufficiale è riconosciuta anche al personale inquadrato nelle qualifiche di sottufficiali e assimilate (marescialli dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, ruolo ispettori della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria).

La riserva degli atti rimessi alla competenza degli ufficiali di polizia giudiziaria può essere a seconda dei casi:

  1. assoluta, quando l’atto, per la sua complessità e delicatezza, può essere compiuto esclusivamente dagli ufficiali di polizia giudiziaria a pena di nullità;
  2. relativa, quando l’atto può essere compiuto anche dagli agenti di polizia giudiziaria nei casi di particolare necessità e urgenza, cioè a dire, nei casi che esigono l’immediato svolgimento di attività operativa, come ad esempio: perquisizioni, sequestri, accertamenti urgenti sui luoghi, cose e persone (artt.353 e 354; art.113 att. c.p.p.).

La competenza assoluta degli ufficiali di polizia giudiziaria

Sono rimessi alla competenza assoluta degli ufficiali di polizia giudiziaria[15] gli atti che hanno la caratteristica di essere:

  • complessi, richiedendo approfondite conoscenze normative e un certo grado di esperienza giuridica operativa;
  • rilevanti sul piano processuale, quindi gli atti devono essere prodotti con grande precisione e competenza per evitare qualsiasi opposizione in sede dibattimentale;
  • invasivi sul piano dei diritti e delle libertà, necessitando quindi di grande scrupolo e quindi di un alta professionalità per saper scegliere adeguatamente tra le opzioni procedurali;

Rientrano in questa categoria:

  1. Ricezione e la redazione di notizie di reato qualificate come:
    1. denuncia di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (art.331 c.p.p.);
    2. denuncia da parte di privati (art.333 c.p.p.);
    3. referto (art.334 c.p.p.);
    4. istanza di procedimento (art.341 c.p.p.)
    5. querela (art.336 c.p.p.).
  2. Atti estintivi:
    1. rinuncia alla querela (art.339 c.p.p.);
    2. remissione di querela (art.340 c.p.p.).
  3. Informazioni testimoniali:
    1. dalla persona sottoposta alle indagini (art.350 c.1 c.p.p.);
    2. da persona imputata in procedimento connesso o di reato collegato (art. 351, co.1-bis c.p.p.);
    3. assunzione di notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini (art.350, commi 5 e 6 c.p.p.);
    4. ricezione di spontanee dichiarazioni dall’indagato (art. 350, co.7 c.p.p.);
    5. assunzione di sommarie informazioni dalle persone informate sui fatti (art. 351);
  4. Interrogatorio su delega del pubblico ministero, dell’indagato in stato di libertà e confronto con il medesimo (art. 370, co.1 c.p.p.).
  5. Perquisizioni:
    1. di iniziativa (art.352 c.p.p.);
    2. delegate (art.247, co.3 ).
  6. Sequestro:
    1. preventivo (art.321 cpp);
    2. probatorio del corpo del reato e delle cose pertinenti (354 c.2 c.p.p.);
    3. delegato (art. 253, co.3 c.p.p.).
  7. Rilievi urgenti sui luoghi alla ricerca di tracce, prove e persone (348 cpp).
  8. Redazioni del verbale e delle annotazioni degli atti del pubblico ministero (art 373, co. 6).
  9. Immediata liberazione dell’arrestato o del fermato (art.389, co.2 c.p.p.).
  10. Ricezione delle impugnazioni e dichiarazioni dell’imputato in stato di arresto o detenzione domiciliare ovvero custodito in luogo di cura (art.123, co.2 c.p.p.).
  11. Operazioni di intercettazione di comunicazioni e conversazioni.
  12. Identificazione dell’indagato e del potenziale testimone (art. 349, co. 1 c.p.p.);
  13. Accompagnamento in ufficio dell’indagato e del potenziale testimone (art.349, co.4 c.p.p.).
  14. Esecuzione di rilievi dattiloscopici, fotografici, antropometrici e di altri accertamenti per l’identificazione dell’indagato (art. 349, co. 2 c.p.p.).
  15. Ricezione della dichiarazione o elezione di domicilio dell’indagato (art.349, co.3 c.p.p.).
  16. Funzioni di pubblico ministero in alcuni tipi di procedimento penale.

La competenza relativa degli ufficiali di polizia giudiziaria

Alcuni atti attribuiti agli ufficiali di polizia giudiziaria sono considerati di competenza relativa poiché si considera prevalente l’interesse al compimento dell’atto rispetto tutte le altre necessità che l’ordinamento ha considerato distribuendo le competenze tra agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

In questi casi il presupposto è la necessità e l’urgenza e quindi questi atti possono essere compiuti anche dall’agente di polizia giudiziaria laddove non sia disponibile nelle immediatezze del fatto un ufficiale di polizia giudiziaria e vi sia, in considerazione della natura dell’atto e quindi delle conseguenze del fatto, l’urgenza indifferibile di procedere.

Sono atti rimessi alla competenza relativa degli ufficiali di polizia giudiziaria:

  1. Ricezione di querela orale nei confronti del soggetto arrestato (art.380, co.3 c.p.p.).
  2. Perquisizione personale nei confronti di un soggetto appena sorpreso nella flagranza di un grave reato (Cass.2091/1999).

L’agente che compie un atto in assenza di una situazione di necessità e urgenza può rispondere disciplinarmente[16].

[1] Costituzione, art.109 “L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.”.

[2] Costituzione, art.112 “Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.”.

[3] Codice di Procedura Penale, art.326 (Finalità delle indagini preliminari) “1.Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.”.

[4] Costituzione, art.25 “1.Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 2. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. 3.Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.”.

[5] Codice di Procedura Penale, art.56 (Sezioni e servizi di polizia giudiziaria) “1.Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria: a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge; b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria; c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.”.

[6] Codice di Procedura Penale, art.58 (Disponibilità della polizia giudiziaria) “1.Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto. 2.Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica. 3.L’autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria.”.

[7] Codice di Procedura Penale, art.358 (Attività di indagine del pubblico ministero) “1.Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell’articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.”.

[8] Codice di Procedura Penale, art.59 (Subordinazione della polizia giudiziaria) “1.Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite. 2.L’ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell’attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente. 3.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati inerenti alle funzioni di cui all’articolo 55 comma 1. Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall’attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.”.

[9] Codice di Procedura Penale, art.55 (Funzioni della polizia giudiziaria) “1.La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. 2.Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.”.

[10] Codice di Procedura Penale, art.357 (Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria) c.2 “Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti: …omissis… e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;…omissis…”.

[11] Codice di Procedura Penale, art.357 c.2 “Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti: a) denunce, querele e istanze presentate oralmente; …omissis…”.

[12] Codice di Procedura Penale, art.357 c.2 “Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti: …omissis… b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini; c) informazioni assunte, a norma dell’articolo 351 ;…omissis…”.

[13] Codice di Procedura Penale, art.357 c.2 “2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti: …omissis… d) perquisizioni e sequestri; …omissis…”.

[14] Codice di Procedura Penale, art.373 c.3 “Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, …omissis… quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie.”.

[15] Per l’approfondimento dei soggetti che hanno la qualifica e quindi possono esercitare le funzioni previste per gli ufficiali di polizia giudiziaria, si veda: M.Mancini, La qualifica di polizia giudiziaria https://www.unionepolizialocaleitaliana.it/sito/2020-69/.

[16] Per approfondire questo tema si veda: M.Mancini, La responsabilità disciplinare della polizia giudiziariahttps://www.unionepolizialocaleitaliana.it/sito/2020-67/.

 

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