LA PROTEZIONE DELLA SCENA DEL CRIMINE di M.Mancini

LA PROTEZIONE DELLA SCENA DEL CRIMINE di M.Mancini

LA DELIMITAZIONE DELL’AREA E LA TUTELA DELL’INTEGRITÀ DELLA SCENA DEL CRIMINE

     di Massimiliano Mancini (1)

Abstract:Assicurata la preliminare sicurezza della scena del crimine la priorità della prima forza di polizia che interviene sull’area è la protezione della stessa scena del crimine da sottrazioni, distruzioni e inquinamenti delle prove presenti. Questa attività che costituisce la seconda fase nell’analisi della scena del crimine è molto importante e inizia dalla delimitazione e protezione dell’area interessata e da una serie di interventi urgenti.

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(1)Segretario Generale UPLI, già comandante dirigente di Polizia Locale e Provinciale, criminologo esperto in psicologia investigativa, giudiziaria e penitenziaria.

Premessa

L’approccio alla scena del crimine si articola in fasi e procedure connesse che possono essere raggruppate in:

  1. Prima fase-approccio in sicurezza alla scena del crimine: curando nell’ordine la sicurezza degli operatori intervenuti, delle eventuali vittime, della popolazione e dell’ambiente.
  2. Seconda fase-la delimitazione e la tutela della scena del crimine: provvedendo alla delimitazione e all’integrità dell’area della scena del crimine, all’assicurazione delle fonti di prova, all’accertamento dei soggetti e dei veicoli presenti.
  3. Terza fase-sopralluogo e repertazione: procedendo al sopralluogo della scena del crimine e delle sue prossimità alla ricerca di tracce del crimine e di prove che possono ricondurre all’autore, rilevando foto-descrittivamente l’area, utilizzando mezzi di amplificazione dei segni del reato, raccogliendo e repertando ogni utile mezzo di prova.

Dopo aver assicurato la prima fase[a] in questo contributo si approfondirà la seconda fase ossia quella di tutela dell’integrità della scena del crimine e, quindi, della tutela delle prove dell’indagine che scaturisce dal reato, singolo o plurimo, accaduti in quell’area e nelle eventuali altre zone connesse (scena primaria e scene secondarie).

Queste procedure sono essenziali per ogni operatore di polizia giudiziaria e in ogni situazione in cui ci si trovi in un’area ove è avvenuta la commissione di un reato senza alcuna distinzione, come può capitare frequentemente nel caso di sinistri stradali con feriti o morti, nei casi di furti in appartamento, negli incidenti sul lavoro, nei decessi e nel rinvenimento di fatti riconducibili al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Dalla prima alla seconda fase nell’approccio alla scena del crimine

La delimitazione e la tutela della scena del crimine è un compito che deve iniziare senza ritardo ma solo dopo aver messo in sicurezza la scena del crimine, sul piano dell’incolumità personale propria e degli altri soggetti coinvolti, e quindi sia in termini di:

  • security, assicurandosi che non ci siano malviventi sull’area che minaccino ancora le vittime oppure che possano colpire gli operatori di polizia intervenuti o la popolazione e che non ci siano situazioni di disordine o di minaccia all’ordine e alla sicurezza pubblica e quindi, informando la centrale operativa, si procede a gestire opportunamente la situazione;
  • safety, controllando il rischio di fughe di gas, esplosioni, incendi, crolli e qualsiasi altra situazione che metta in pericolo la propria e l’altrui sicurezza in termini di incolumità non derivante dalle azioni dirette di un altro soggetto.

Questa seconda fase può svolgersi anche parallelamente alla messa in sicurezza della scena del crimine laddove sia possibile ripartirsi i compiti tra colleghi, nei casi in cui la messa in sicurezza non metta a repentaglio la vita o l’incolumità degli operatori stessi e degli altri soggetti.

La preservazione della scena del crimine è una priorità in ogni caso, anche laddove si proceda direttamente all’analisi, si realizza con una serie di interventi e procedure connesse che possono essere raggruppate in:

  1. Delimitazione della scena del crimine, valutando l’estensione reale dello scenario e quindi circoscrivendolo con una barriera fisica (generalmente del nastro plastico ben visibile) e quindi impedendo ogni accesso non necessario.
  2. Cronodatazione, rilevando con precisione tutti i fatti rilevanti a cominciare dall’arrivo sulla scena.
  3. Identificazione dei presenti, tutti coloro i quali, a qualsiasi titolo siano presenti, inclusi personale sanitario e di soccorso.
  4. Registrazione dei veicoli rilevati sull’area, con descrizione sommaria e numero di targa, anche dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia.

È consigliabile provvedere nelle immediatezze, anche speditamente, a realizzare degli scatti fotografici o delle riprese video, anche con il proprio cellulare personale, in modo da verificare successivamente se siano sfuggiti dall’identificazione veicoli e persone presenti sulla scena del crimine.

È opportuno stabilire anche un punto di incontro e di consultazione al di fuori dell’area protetta, in modo da non intralciare il lavoro degli investigatori e per non inquinare ulteriormente l’area, dove confrontarsi per passarsi gli strumenti (anche solo la macchina fotografica), procedere alla vestizione/svestizione, confrontarsi e raccordarsi sulle ricerche, ascoltare i testimoni, ecc.

La protezione della scena del crimine

La commissione di un reato lascia inevitabilmente delle tracce, anche se spesso è molto difficile trovarle, sulle cose, sulle persone e nei luoghi interessati.

Gli investigatori di polizia hanno l’obbligo innanzitutto di tutelare le tracce e le cose pertinenti all’evento criminoso assicurandosi che esse siano conservate e che lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero e questo compito è imposto a tutti senza distinzioni di ruolo o competenza, infatti incombe su tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria (art.354 c.1 C.P.P.)[b].

Quindi il compito dei primi operatori intervenuti sulla scena del crimine -anche di un sinistro stradale o di un piccolo furto- dopo aver accertato la sicurezza dei luoghi e delle persone, in termini di security e safety come si è detto in precedenza, è la tutela dell’area e quindi delle prove che sono costituite non solo dagli oggetti e dai segni rinvenibili nell’area e sulle persone presenti, ma anche delle informazioni acquisibili nell’immediatezza dai soggetti presenti.

La tutela dell’integrità della scena del crimine e delle prove in essa contenute è così importante da consentire agli operatori presenti nell’area di intervenire autonomamente e direttamente al fine di evitare che le cose, le tracce e i luoghi si alterino o si disperdano o comunque si modifichino, procedendo ai necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose e se occorre procedendo addirittura al sequestro (art.354 c.2 C.P.P.)[c].

Considerando che oggi si vive nella società dell’informazione e della telematica, la normativa vigente impone espressamente a tutti gli investigatori presenti nell’area del crimine di adottare tutte le misure tecniche e di impartire tutte le prescrizioni per assicurare la conservazione e impedire l’alterazione e l’accesso non autorizzato ai dati, alle informazioni e ai programmi e sistemi informatici o telematici (quindi anche ai cellulari, smartphone, tablet, sistemi di telematica di bordo dei veicoli, ecc.) procedendo, ove possibile, all’immediata duplicazione dei dati informatici su adeguati supporti (hard disk esterni, cd/dvd-rom, chiavette usb, ecc.), mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità (art.354 c.2 C.P.P.)[d].

La delimitazione della scena del crimine

Le pattuglie che per prime giungono sul luogo del reato devono quindi provvedere a isolare e sorvegliare la località per impedire eventuali alterazioni esterne che potrebbero inquinare l’area dove è avvenuto .

La seconda fase inizia quindi con la delimitazione della scena del crimine, questa operazione consente di escludere soggetti esterni e preservare quindi la scena del crimine, almeno da quel momento in poi, ma consente anche di circoscrivere il campo principale della ricerca, che a volte è solo l’area iniziale ma non quella principale, delle tracce e del lavoro di repertamento.

Il modo più pratico e rapido per circoscrivere la zona interessata è l’utilizzo di un nastro flessibile (in genere in PVC o altro materiale plastico) ben visibile, realizzato in pratici rotoli con colori contrastanti, in genere a bande bianche e rosse o gialle e nere, riportanti l’indicazione che è una scena del crimine ovvero la dicitura della forza di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale, ecc.).

Il nastro di delimitazione, detto comunemente “nastro di sicurezza” è stato mutuato dalla tradizione anglosassone, dove si è imposto sin dagli anni ’60 del secolo scorso in vari ambiti e infatti è chiamato a tutt’oggi “caution tape” [nastro di attenzione], “warning tape”[nastro di avviso/pericolo], “police tape” [nastro di polizia] o “construction tape” [nastro di cantiere/costruzione], ha la funzione di segnalare un’area dove è interdetto l’accesso e verso la quale si deve prestare cautela.

Nella circoscrizione dell’area è opportuno definire sempre i percorsi di entrata e di uscita, facendo in modo, per quanto possibile, che non coincidano in modo da delineare facilmente i percorsi degli investigatori, attraverso l’orientamento delle proprie impronte sul terreno, e per evitare di intralciarsi.

La cronodatazione

La protezione della scena del crimine, dopo averla circoscritta con il nastro di delimitazione, inizia dal suo “congelamento” e quindi nello svolgimento delle funzioni tipiche dell’accesso all’area di un reato che sono la la ricerca e la conservazione delle tracce, delle prove e dei testimoni (art.348 c.2 C.P.P.)[e], è essenziale la localizzazione spazio-temporale di tutti questi elementi.

Quindi gli operatori intervenuti nell’area del crimine procederanno ad annotare su un taccuino che poi porteranno nel verbale di sopralluogo ovvero a registrare con un supporto multimediale (registratore vocale, fotocamera, smartphone, ecc.) che poi trascriveranno oppure allegheranno in formato digitale agli atti d’indagine:

  • orario di arrivo sul posto e composizione dell’equipaggio;
  • orario di cessazione di eventuali emergenze (ad es.spegnimento incendi, esplosioni, crolli, conflitti a fuoco, ecc.);
  • orario di rinvenimento di eventuali feriti o presunti deceduti, in questo caso è essenziale descrivere le condizioni termoclimatiche, poiché se non si è in grado di rilevare con precisione la temperatura ambientale -che sarà determinante per la datazione della morte attraverso la rilevazione della temperatura basale- si cercherà di fornire quanti più elementi utili a questo scopo (ad es. lo stato di accensione o spegnimento dei termosifoni e climatizzatori o l’eventuale apertura di finestre negli ambienti chiusi);
  • orario di arrivo e/o di partenza dalla scena del crimine dei mezzi di soccorso indicando la tipologia (ambulanze, mezzi antincendio, carroattrezzi, gru, ecc.) e rilevando la targa;
  • orario di arrivo e/o di partenza dalla scena del crimine dei mezzi delle altre forze di polizia intervenute con indicazione della targa;
  • orario di arrivo e/o di partenza di qualsiasi altro veicolo e il motivo della presenza;
  • orario di intervento del pubblico ministero o di delega di indagine;
  • orario di esecuzione di arresti o fermi.

Oltre a ciò si annoteranno tutti gli orari di fatti comunque ritenuti potenzialmente rilevanti ai fini dell’indagine.

La protezione della scena del crimine

Mentre si circoscrive la scena del crimine è opportuno identificare immediatamente tutti i soggetti presenti, anche in maniera speditiva fotografando i documenti d’identità, e tutti i veicoli presenti, anche in questo caso si può procedere speditivamente fotografando le targhe per poi procedere successivamente alla verbalizzazione.

Questa operazione non solo aiuterà nella ricostruzione dei fatti, ma permetterà anche di verificare i testimoni che dovessero presentarsi successivamente, inoltre consentirà di escludere le false tracce dalla scena del crimine eliminando dalle prove da identificare quelle attribuibili ai soggetti e ai veicoli già presenti e identificati.

A mano a mano che i soggetti sono identificati e si fanno uscire dal perimetro della scena del crimine circoscritto dal nastro, si procede quindi ad ascoltarli prendendo a sommarie informazioni testimoniali (s.i.t.) coloro i quali sono in grado di rendere informazioni utili alle indagini in corso (art.351 c.1 C.P.P.)[f].

Proteggere e congelare la scena non significa chiudere la stanza, abbandonare il luogo e attendere passivamente l’arrivo di altro personale specializzato o limitarsi a piantonare l’area ma piuttosto si deve porre attenzione a ogni possibile traccia presente nell’ambiente che si riesce a individuare con i propri sensi e a fare in modo che essa non possa essere distrutta, dispersa o inquinata.

È importantissimo, porre attenzione, fissare e documentare soprattutto quelle tracce volatili o di situazione d’ambiente che da li a poco potrebbero essere perse o modificate, come sangue all’aperto in caso di pioggia, o un’impronta di calzatura facilmente calpestabile ed è dovere nel primo intervento tutelare e impedire che queste tracce vengano disperse, pur non avendone la dimestichezza e la specializzazione per farlo, anche solo coprendo le prove e sottoporle immediatamente all’attenzione di chi interverrà successivamente.

Quindi proteggere sostanzialmente la scena del crimine richiede un comportamento attivo da parte di tutto il personale presente con un livello di attenzione elevato che osservi costantemente la realtà circostante, a prescindere dal grado gerarchico, segnalando ogni elemento che potrebbe essere rilevante e un coordinamento delle attività che raggruppi e limiti gli interventi operativi in poche persone specializzate e coordinate al fine di non intralciarsi e soprattutto per limitare al massimo l’inquinamento e la distruzione inevitabile – e quindi l’irripetibilità dell’acquisizione delle tracce – conseguente all’intervento umano su un luogo fisico.

[a] Al proposito si veda: https://www.unionepolizialocaleitaliana.it/sito/2020-56/.

[b] Codice di Procedura Penale, art.354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro) c.1 “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero.”.

[c] Codice di Procedura Penale, art.354 c.2 “Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. …omissis… Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.”.

[d] Codice di Procedura Penale, art.354 c.2 “… In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità. …”.

[e] Codice di Procedura Penale, art.348 c.2 “Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l’altro: a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi; b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti; c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.”.

[f] Codice di Procedura Penale, art.354 c.1 “La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell’articolo 362.”.

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