IL CORRETTO ACCESSO ALLA SCENA DEL CRIMINE di M.Mancini

IL CORRETTO ACCESSO ALLA SCENA DEL CRIMINE di M.Mancini

L’ACCESSO ALLA SCENA DEL CRIMINE TUTELANDO LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI E DELLE PROVE

     di Massimiliano Mancini (1)

AbstractL’accesso a un’area dove è avvenuto un qualsiasi reato, anche apparentemente lieve, anche se i fatti sembrano evidenti, come potrebbe accadere in un sinistro stradale o in un ambiente dove è avvenuto un furto, richiede sempre una serie di cautele e di attente procedure per evitare che le indagini siano irrimediabilmente compromesse e ciò vale tanto nel rispetto degli aspetti giuridici quanto di quelli criminalistici. In questo contributo si fornisce qualche indicazione in maniera schematica e operativa.

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(1)Segretario Generale UPLI, già comandante dirigente di Polizia Locale e Provinciale, criminologo esperto in psicologia investigativa, giudiziaria e penitenziaria.

Premessa

Qualsiasi area dov’è avvenuto un reato è una scena del crimine a prescindere dalla gravità del delitto e quindi il comportamento degli operatori di polizia, soprattutto della prima pattuglia accorsa sul posto, deve essere sempre lo stesso e questo vale, ad esempio, anche quando si interviene su un incidente stradale, in un’abitazione dove è avvenuto un furto oppure in un luogo dove è deceduta una persona per cause violente o comunque colpose.

Rispetto la gravità del reato, alcune situazioni non sono immediatamente qualificabili poiché potrebbero essere in evoluzione sia per l’ingravescenza del quadro clinico delle vittime, il classico esempio è quello di un incidente stradale, sia per le tracce che saranno rinvenute, ad esempio una ipotesi di morte naturale che potrebbe in seguito alle indagini rivelarsi un caso di omicidio.

La gestione di una scena del crimine quindi deve seguire sempre le stesse procedure standardizzate e quindi, dopo aver preliminarmente provveduto a:

  1. Prima fase-approccio in sicurezza alla scena del crimine: curando nell’ordine la sicurezza degli operatori intervenuti, delle eventuali vittime, della popolazione e dell’ambiente (di questo argomento si è trattato nel precedente articolo: https://www.unionepolizialocaleitaliana.it/sito/2020-56/).
  2. Seconda fase-la delimitazione e la tutela della scena del crimine: provvedendo alla delimitazione e all’integrità dell’area della scena del crimine, all’assicurazione delle fonti di prova, all’accertamento dei soggetti e dei veicoli presenti (di questo argomento si è trattato nel precedente articolo: https://www.unionepolizialocaleitaliana.it/sito/2020-59/).

In questo contributo si affronterà quindi del cuore dell’analisi della scena del crimine che è:

  1. Terza fase-sopralluogo e repertazione: procedendo al sopralluogo della scena del crimine e delle sue prossimità alla ricerca di tracce del crimine e di prove che possono ricondurre all’autore, rilevando foto-descrittivamente l’area, utilizzando mezzi di amplificazione dei segni del reato, raccogliendo e repertando ogni utile mezzo di prova.

Il sopralluogo

L’attività che correntemente si definisce in ambito criminalistico “analisi della scena del crimine” rappresenta nell’ambito della procedura penale l’attività definita dall’art.354 c.p.p. “accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone”, che consiste nelle seguenti attività:

  • cura delle tracce e le cose pertinenti al reato e quindi loro ricerca, esaltazione, rinvenimento, raccolta e repertazione (art.354 c.1 c.p.p.[1]);
  • accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose in tutti i casi in cui vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi pertinenti il reato si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente o non ha ancora assunto la direzione delle indagini (art.354 c.2 c.p.p.[2]);
  • conservazione, copia e ogni utile misura tecnica per impedire l’alterazione e l’accesso non autorizzato ai programmi e ai sistemi informatici e telematici (art.354 c.2 c.p.p.[3]);
  • sequestro dei corpi del reato e delle cose pertinenti (art.354 c.2 c.p.p.[4]).

Queste attività sono obbligatorie per tutti i soggetti che abbiano la qualifica di ufficiale e agente di polizia giudiziaria, senza alcuna distinzione e quindi:

  • gli operatori delle forze di polizia nazionale: Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria (art.57 c.1 p. a-b c.p.p.[5]);
  • gli operatori di polizia locale: Polizia Municipale/Locale, Polizia Metropolitana, Polizia Provinciale (art.57 c.2 c.p.p.[6], art.5 L.65/1986[7]);
  • il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza (art.57 c.1 c.p.p.[8]);
  • il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto e i funzionari della navigazione interna (art.1235 c.1 e 4 Codice della navigazione[9]);
  • funzionari ispettivi INPS e INAIL (art.6, c.2 D.Lgs. n. 124/2004[10]);
  • ispettori ASL tecnici della prevenzione (art.1 c.1 DM 58/97[11]) la cui nomina sia riconosciuta dal Prefetto;
  • tecnici della prevenzione delle ARPA regionali con compiti ispettivi e di vigilanza (art.14 c.7 L.132/2016[12]);
  • alcune categorie di funzionari degli aeroporti pubblici e privati (art.1235 c.1 p.e e c.4 Codice della navigazione[13]);
  • comandanti di qualsiasi nave o aeromobile limitatamente ai reati commessi a bordo durante la navigazione e per gli atti delegati dalle autorità giudiziarie (art.1235 c.2 Codice della navigazione[14]);
  • guardie zoofile alle quali è conferita la qualifica di guardie particolari giurate (G.P.G.), appartenenti alle associazioni ambientalistiche e di protezione degli animali (art.6 c.2 legge n.189/2004);
  • altri soggetti ai quali le norme attribuiscono queste funzioni (art.57 c.3 c.p.p.[15]).

Gli strumenti per la protezione della scena del crimine

Qualunque sia l’apparente gravità, avendo presente che anche un caso che potrebbe sembrare un evento naturale (morte, danneggiamenti, lesioni per cause fisiologiche, accidentali o imprevedibili) potrebbe rivelarsi criminoso o celare altri reati, sia esso un sinistro stradale o di un piccolo furto, si devono innanzitutto tutelare, metaforicamente “congelare”, lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone e custodire con cura tutte le tracce e le cose pertinenti all’evento sino all’intervento del pubblico ministero e questo compito è imposto a tutti gli operatori di polizia intervenuti, siano essi agenti o ufficiali di polizia giudiziaria (art.354 c.1 C.P.P.)[16].

Quindi, per quanto possibile, chi accede alla scena del crimine deve indossare indumenti protettivi che possano allo stesso tempo proteggere gli operatori da rischi di contaminazione biologicsa e chimica (ad esempio entrando in contatto con fluidi biologici o irritanti chimici) e per non aggiungere le proprie tracce, bastano anche dei semplici ed economici dispositivi come ad esempio:

  • guanti in lattice;
  • copriscarpe monouso in plastica;
  • tuta in TNT monouso con cappuccio.

Inoltre si deve evitare di apportare sostanze estranee che potrebbero contaminare l’area e quindi non si deve.

  • fumare;
  • portare cibi o bevande (anche la bottiglietta dell’acqua);
  • torce a combustione (le fiaccole di segnalazione/illuminazione devono essere poste fuori il perimetro del nastro di sicurezza).

È raccomandabile un minimo di strumentazione multiuso per tutte le attività di polizia:

Essenziali

  • torcia;
  • nastro di sicurezza;
  • macchina fotografica reflex con flash e capiente scheda di memoria;
  • batterie di ricambio per il flash e la macchina fotografica ovvero controllare costantemente lo stato di carica delle batterie ricaricabili;
  • regolo metrico ad alta visibilità per i rilievi fotografici;
  • gessi o pastelli a cera per delimitare ed evidenziare le tracce e prove sulla scena del reato;
  • rollina metrica per le misurazioni (da almeno 10/15 mt);
  • buste sigillabili trasparenti;
  • sigilli;
  • cartelli resistenti alle intemperie per indicare l’area posta sotto sequestro (anche fogli di carta bianchi e pennarelli);
  • block notes, matite e penne possibilmente in più colori;
  • cassetta di pronto soccorso.

Fortemente raccomandabili

  • lente d’ingrandimento;
  • pinze in plastica per la raccolta di reperti;
  • cartellini numerati e/o con lettere;
  • buste trasparenti con chiusura di sicurezza (che evidenzino aperture successive) e spazio scrivibile (per descrivere il reperto e l’operatore che lo ha acquisito);
  • cartellini per la sigillatura con sistema di chiusura di sicurezza (che rivelino con la rottura l’apertura) e con spazio scrivibile (per annotare il reperto e il nominativo dell’operatore che lo ha acquisito);
  • lampada UV;
  • telo impermeabile per coprire i cadaveri e proteggere le tracce e le prove dalle intemperie;
  • buste adesive per proteggere i cartelli di sequestro e applicarli agevolmente su veicoli e parti dove non si possono applicare agevolmente cartelli;
  • hard disk rimuovibile con sistema di sicurezza dagli accessi protetto con password (per copiare dati informatici);
  • termometro 8per misurare la temperatura ambientale e degli oggetti).

[1] Codice di Procedura Penale, art.354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro) c.1 “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero.”.

[2] Codice di Procedura Penale, art.354 c.2 “Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. … omissis…”.

[3] Codice di Procedura Penale, art.354 c.2 “…omissis… In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità.”.

[4] Codice di Procedura Penale, art.354 c.2 “… omissis… Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.”.

[5] Codice di Procedura Penale, art.57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria) c.1 “Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;…omissis…”.

[6] Codice di Procedura Penale, art.57 c.2 “2.Sono agenti di polizia giudiziaria: …omissis… nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.”.

[7] Legge 7 marzo 1986 n.65 Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale, art.5 (Funzioni dl polizia giudiziaria, polizia stradale, pubblica sicurezza) v.1 p.a “1. II personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell’articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; …omissis…”.

[8] Codice di Procedura Penale, art.57 c.1 “…omissis… c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza.”.

[9] Codice della Navigazione, art.1235 (Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria) “Agli effetti dell’art. 221 del Codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria: 1) i comandanti gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, appartenenti alla categoria servizi portuali, (i direttori)…omissis… 4) omissis… Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del Corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell’Amministrazione della navigazione interna, …omissis…”.

[10] Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n.124 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n.30”. Art.6 (Personale ispettivo) “1. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro. 2. Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria. 3. Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell’INPS, dell’INAIL, dell’ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell’ambito dell’attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. A tale personale, nell’esercizio delle funzioni di cui al presente comma, non compete la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria.”.

[11] Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997, n.58 “Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”. Art.1 c.2 “Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria;…omissis…”.

[12] Lelle 28 giugno 2016, n.132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”. Art.14 p.7 “Il presidente dell’ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell’esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell’ente di appartenenza.”.

[13] Codice della Navigazione, art.1235 (Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria) “Agli effetti dell’art. 221 del Codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria: 1) …omissis… e) i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell’aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede l’ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria sono attribuite all’ENAC nella cui circoscrizione l’aeroporto è compreso; 2) …omissis… Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali. …omissis… i funzionari e gli agenti degli aeroporti statali o privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria. Sono, inoltre, agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di aeroporto statale o privato in servizio di ronda.”.

[14] Codice della Navigazione, art.1235 (Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria) “Agli effetti dell’art. 221 del Codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria: …omissis… 2) i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonché riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall’autorità giudiziaria;”.

[15] Codice di Procedura Penale, art.57 c.3 “Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55.”.

[16] Codice di Procedura Penale, art.354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro) c.1 “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero.”.

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202061 M.Mancini-Il corretto accesso alla scena del crimine

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