NESSUNA TENUITÀ PER IL DISABILE (Cassazione Penale 09/04/20) di D.Carola

NESSUNA TENUITÀ PER IL DISABILE (Cassazione Penale 09/04/20) di D.Carola

DISABILE FALSIFICA PERMESSO DI PARCHEGGIO PER NECESSITÀ, IL REATO NON È TENUE

di Domenico Carola[1].

AbstractI giudici della quinta sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n.11713 del 9 aprile 2020, hanno confermato la condanna per il reato di falso inflitto ad un disabile che aveva cancellato l’ultima cifra riportata sul contrassegno, sostituendola, prolungandone così la scadenza.

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[1] Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de Il Sole 24 Ore.

 

La vicenda

Un portatore di handicap diventa soggetto dell’azione penale, accusato per il delitto di cui agli artt.477 e 482 codice penale, per avere contraffatto il contrassegno per il parcheggio disabili a lui rilasciato da un Comune lombardo, valevole fino al 10 maggio 2014, cancellandone la cifra finale 4 e scrivendo la cifra 6, in tal modo posticipando la scadenza al 20 maggio 2016.

Prima il Tribunale di Lecco, poi la Corte di Appello di Milano avevano condannato il disabile, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di quattro mesi di reclusione.

Contro tale sentenza l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art.131-bis del codice penale.

L’imputato per la sua disabilità aveva diritto a usufruire del parcheggio riservato; che tuttavia, in mancanza di disponibilità economiche che consentissero di procedere al rinnovo dell’autorizzazione, egli aveva modificato la data del contrassegno, con condotta che, pur antigiuridica, non era tale da destare allarme sociale.

Detto motivo giustificava una sentenza assolutoria ai sensi dell’art.131-bis codice penale, in mancanza di comportamento abituale, e alla luce del decorso del tempo dalla commissione del fatto.

La decisione

Gli Ermellini dichiaravano inammissibile il ricorso rimarcando  la gravità della condotta dell’uomo, che già precedentemente aveva commesso altre due falsificazioni, ritenendo che un comportamento abituale è ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis del codice penale, qualora l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, commette almeno due illeciti, oltre quello preso in esame, sicché il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all’applicazione dell’istituto.

Ergo la Corte riconosce ai giudici di merito di aver fornito un’argomentazione plausibile in relazione all’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di non punibilità.

Ancora il Collegio evidenzia che tutti i motivi di ricorso costituiscono una riedizione di quelli già dedotti in appello e inammissibilmente riproposti in sede di legittimità, ove non è consentito di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri, di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Difatti, esula dai poteri della Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, non censurabile dalla Corte, se condotta nel rispetto dei canoni della logica e della completezza.

Con specifico riferimento al caso de quo, i giudici di merito, con doppia conforme, avevano evidenziato l’intrinseca connotazione di gravità della condotta falsificatrice dell’imputato che aveva già, precedentemente, commesso due simili falsificazioni; inoltre, i giudici di merito avevano ritenuto di non dover dare rilevanza alla circostanza, segnalata dalla difesa, che il ricorrente fosse effettivamente portatore di disabilità. Infatti hanno rilevato la gravità della condotta falsificatrice e non hanno dato peso al fatto che l’imputato sia un disabile, senza contare l’esistenza di due precedenti specifici.

Ritenuto manifestamente infondato anche il motivo di ricorso con cui si invoca un più benevolo bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, in ordine al quale la Corte di merito ha richiamato la previsione di cui all’art.99 comma quarto del codice penale  che contiene il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti.

 

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2020S7 D.Carola-Nessuna tenuità per il disabile (Cassazione Penale 09-04-2020)

Cassazione Penale 09-04-2020 n.11713

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Socio fondatore e Segretario Generale dell'UPLI