FALSO GROSSOLANO REATO POSSIBILE (Cassazione Penale 18/02/20) di L.Del Giudice

FALSO GROSSOLANO REATO POSSIBILE (Cassazione Penale 18/02/20) di L.Del Giudice

IL FALSO GROSSOLANO NON SEMPRE CONFIGURA IL REATO IMPOSSIBILE

di Luigi Del Giudice[1]

Abstract: Anche quando la contraffazione è grossolana può scattare il reato di cui all’articolo 455 del codice penale. Una sentenza depositata in cancelleria il 14 maggio 2020 pone i limiti al falso grossolano laddove sia efficace per realizzare un reato doloso.

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[1] Consigliere nazionale UPLI, comandante della Polizia Locale di Cimitile (NA).

La vicenda

Una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione, pubblicata lo scorso 14 maggio 2020, pone un limite alla configurabilità predefinita del reato impossibile nei casi banconote irregolari contraddistinte da falso grossolano.

La Corte di Appello di Cagliari confermava la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato per il reato di cui all’articolo 455 del codice penale, un uomo, per aver messo in circolazione una banconota falsa del valore di 100 euro consegnandola all’addetto alle consegne di una pizzeria, in pagamento del prezzo di 17,30 euro.

Avverso tale decisione veniva proposto ricorso in Cassazione.

La decisione

La Cassazione ha chiarito che seppur la banconota contraffatta consiste  in una semplice fotocopia, tagliata in malo modo, priva degli elementi essenziali quali la filigrana, e quindi sostanzialmente una falsificazione rudimentale è di fondamentale importanza il contesto in cui la stessa è consegnata in pagamento.

Nel caso di specie, la banconota veniva consegnata al fattorino della pizzeria, alla quale erano state fornite generalità false per strada, in maniera frettolosa, in condizioni di luce precarie.

Ciò ha quindi reso la condotta concretamente idonea a ingannare l’accipiens, che l’ha ricevuta nutrendo solo qualche sospetto, poi dissolto soltanto dall’esame attento del fattorino della pizzeria, che aveva altresì una maggiore consuetudine con le banconote

Ne deriva che in tema di falso nummario, la grossolanità idonea ad integrare gli estremi del reato impossibile di cui all’articolo 49 del codice penale ricorre solo quando tale falso sia riconoscibile ad occhio nudo dalla generalità dei consociati, espressa dall’uomo qualunque di comune esperienza, ed il relativo giudizio va riferito non solo alle caratteristiche oggettive della banconota, ma anche, in considerazione del normale uso delle stesse, alle modalità di scambio ed alle circostanze nelle quali esso avviene[a].

In conclusione il reato è impossibile per inidoneità della condotta solo nei casi in cui la grossolanità della contraffazione renda il falso così evidente da escludere la stessa possibilità, e non soltanto la probabilità, che lo stesso venga riconosciuto da una qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza[b].

[[a]] Cfr. in tal senso Sez. 5, n. 1278 del 15/12/1993, dep. 1994, Bonzi, Rv.197071.

[[b]] Cfe. in tal senso, Sez. 1, n. 41108 del 24/10/2011, Borrello, Rv. 251173.

 

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2020S7 L.Del Giudice-Falso Grossolano reato possibile (Cassazione Penale 18-02-2020)

Cassazione Penale 18-02-2020 n.15122

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Socio fondatore e Segretario Generale dell'UPLI