LA NOSTRA IDEA DI RIFORMA DELLA POLIZIA LOCALE

LA NOSTRA IDEA DI RIFORMA DELLA POLIZIA LOCALE

UNA NUOVA VERA POLIZIA (LOCALE) INDIPENDENTE, DISTINTA MA INTEGRATA CON LE ALTRE POLIZIA

Abstract: Una idea semplice ma rivoluzionaria quella approvata nell’ultima assemblea dei soci UPLI del 7 luglio 2021: punto di partenza un contratto autonomo, separato da quello degli Enti locali senza confluire nella legge 121/81 nella quale la nostra associazione ha sempre evidenziato che ci vuole entrare chi non la conosce affatto. La polizia locale è una vera forza di polizia, ha una sua identità, una lunga e gloriosa storia e, pertanto, ha diritto a un suo contratto pienamente equiparato nelle retribuzioni e nelle tutele assistenziali e previdenziali a quello delle altre forze di polizia ma autonomo, a una vera indipendenza dalla politica, a un’organizzazione almeno regionale, che consenta una carriera meritocratica e non politica e, soprattutto, a una progressione che avvenga solo dall’interno.

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I PUNTI DELLA IDEA DI RIFORMA UPLI

  1. CONTRATTO SEPARATO ED EQUIPARATO ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIAPREMESSA: ad oggi la polizia locale, pur non avendo alcuna contiguità nei ruoli e nelle funzioni, ha lo stesso CCNL degli impiegati d’anagrafe, con una serie di strumenti aberranti per la funzione di polizia che la rendono di fatto una polizia politica, sottoposta al diritto di scelta dei comandanti da parte del capo politico dell’amministrazione (che possono essere presi anche tra privati cittadini in forza dell’art.11 TUEL), sottoposti al controllo della retribuzione operata da scelte politiche discrezionali (con la Posizione organizzativa, con l’attribuzione di premi di produzione, di indennità per speciali mansioni ex art.17 CCNL, raggiungimento obiettivi) e attraverso il controllo politico della carriera (progressioni economiche orizzontali, scelta del comandante discrezionale essendo riconosciuta la fungibilità della funzione dirigenziale, reclutamento di comandanti dall’esterno).MODALITÀ DI ATTUAZIONE: attraverso atti specifici ovvero introducendo tra le norme finali e transitorie nella legge di riforma della previsione di un CCNL specifico per la Polizia Locale.

    RIFORMA: istituzione di un vero e proprio contratto collettivo nazionale per la polizia locale, separato e indipendente dall’attuale CCNL Regione e autonomie locali, ed equiparato ai trattamenti retributivi, assistenziali e previdenziali del comparto sicurezza.

  2. RECLUTAMENTO E FORMAZIONE NAZIONALE

    PREMESSA: l’assunzione attraverso bandi e concorsi locali è fonte di spreco di risorse e di difformità di criteri selettivi, inoltre la formazione frammentaria, non istituzionalizzata crea grandi vuoti formativi e grandi differenziazioni tra Enti.MODALITÀ DI ATTUAZIONE: introduzione di uno specifico atto normativa (eventualmente un articolo bis nella legge 65/86) che imponga il reclutamento e le valutazioni per l’avanzamento di carriera degli operatori di polizia locale su base nazionale o regionale e percorsi uniformi e obbligatori per tutti gli operatori a intervalli di tempo e secondo i ruoli.

    RIFORMA: garantire a tutti gli operatori della polizia locale le stesse opportunità di carriera e di crescita professionale.

  3. GERARCHIA E FUNZIONE DI COMANDANTE LEGATA AL GRADO FUNZIONALE

    PREMESSA: il vigente CCNL Regioni e autonomie locali, applicato assurdamente anche alla polizia locale, prevede solo 3 livelli gerarchici (istruttori di vigilanza cat.C, istruttori direttivi cat.D, dirigenti), a peggiorare il quadro si inserisce la possibilità riconosciuta alla politica dell’attribuzione discrezionale del comando del Corpo (attraverso la concessione della dirigenza ex art.110 TUEL, la sostituzione dei dirigenti di ruolo, la concessione della posizione organizzativa).MODALITÀ DI ATTUAZIONE: introduzione di uno specifico atto normativa (eventualmente un articolo 7bis nella legge 65/86) che disponga che la gerarchia nel corpo è commisurata al grado funzionale rivestito e che il comando spetti al più elevato in grado all’interno della realtà locale ovvero scelto tra il personale di polizia locale di più elevato grado disponibile alla mobilità.

    RIFORMA: garantire chiarezza di funzioni e di operatività senza favoritismi politici.

  4. REGOLAMENTO NAZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE

    PREMESSA: la polizia locale è disciplinata in maniera frammentaria e disorganica, con mille gradi, colori e divise, in virtù della maliziosa interpretazione delle competenze esclusive della Regioni, che ai sensi dell’art.117 p.h) della Costituzione hanno competenza esclusiva sulla polizia amministrativa locale, che è una funzione ma non la competenza su un corpo di polizia che esercita innanzitutto le funzioni di polizia (giudiziaria, stradale, amministrativa, pubblica sicurezza) rimesse alla competenza esclusiva, legislativa e amministrativa, dello Stato.MODALITÀ DI ATTUAZIONE: abrogazione dell’art.7 integralmente e dell’art.6 comma 2 limitatamente ai punti 4 e 5 della Legge 65/86.

    RIFORMA: attribuzione al Ministro dell’Interno della competenza esclusiva a disciplinare: gradi, uniformi, fogge, strumenti e armi in dotazione a tutti gli operatori di polizia locale in maniera uniforme sul territorio nazionale.

  1. EQUIPARAZIONE ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA NELL’ARMAMENTO E STRUMENTI

    PREMESSA: la polizia locale, pur svolgendo le stesse funzioni e correndo gli stessi rischi delle altre forze di polizia è ingiustamente discriminata, consentendo alle singole amministrazioni locali di decidere se armare o meno la propria polizia e così consentendo di fare politica sulla pelle degli operatori, inoltre l’accesso alle banche dati di polizia è consentito solo in alcuni casi e solo per i grandi corpi, esponendo ingiustificatamente gli operatori a disparità di esposizione ai rischi.MODALITÀ DI ATTUAZIONE: introduzione di specifica previsione normativa (eventualmente attraverso articolo bis della legge 65/86) che preveda la stessa dotazione di armi da fuoco, strumenti da difesa, sistemi informatici e accesso allo SDI e gli stessi percorsi di formazione e addestramento previsti per le altre forze di polizia.

    RIFORMA: parificazione dei rischi e dell’operatività di tutte le forze di polizia.

  2. QUALIFICHE ESTESE SU BASE REGIONALE E CONDIVISIONE DELLE COMPETENZE TRA ENTI

    PREMESSA: i piccoli Enti soffrono dell’estensione territoriale, spesso ampia a dispetto della popolazione, e del personale ridotto che pregiudica il servizio creando ingiuste disparità.MODALITÀ DI ATTUAZIONE: modifica dell’art.5 della L.65/87 e dell’art.57 cpp, con estensione delle qualifiche rivestite (agente e ufficiale di polizia giudiziaria, agente di pubblica sicurezza, qualifica di pubblico ufficiale, ecc.) su tutto il territorio regionale, a prescindere dall’ente presso cui si presta servizio, introduzione di specifica previsione normativa (eventualmente attraverso articolo bis della legge 65/86) che imponga il servizio effettivo su tutto il territorio regionale h24 e per 365 giorni anno, con obbligo per gli enti che non possano garantire il servizio di consorziarsi in aree vaste o .

    RIFORMA: uniformità del servizio e del ruolo della polizia locale su tutto il territorio nazionale.

  3. SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZE TRA SICUREZZA LOCALE E SICUREZZA NAZIONALE

    PREMESSA: l’attuale sistema normativo non prevede alcuna ripartizione di competenze tra le varie polizie se non in rari e specifici casi (funzioni di ordine pubblico ex art.16 L.121/81, competenze sull’intervento in ambito autostradale) e questo causa ridondanza e sprechi di risorse a cui corrispondono pericolose saccature nella sicurezza.MODALITÀ DI ATTUAZIONE: emanazione di specifica legge che suddivida le competenze tra le forze di polizia dello Stato e quelle delle polizie locali.

    RIFORMA: sinergia ed efficienza del sistema sicurezza.

 

L’ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DEL SEGRETARIO GENERALE

 

 

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L’UPLI AL GIURAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE DI POZZUOLI [con video]

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Socio fondatore e Segretario Generale dell'UPLI