L’OPINIONE DEI SINDACATI DI POLIZIA SU DI NOI: COISP di A.Berti

L'OPINIONE DEI SINDACATI DI POLIZIA SU DI NOI: COISP di A.Berti

LA TRASCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEL 27/10 ALLA I COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DI MARCELLO LA BELLA

     di Alessandra Berti (a).

Abstract: La trascrizione delle dichiarazioni del sindacato COISP della Polizia di Stato sulle proposte di legge di riforma e sul ruolo delle polizie locali rese nell’audizione informale del 27/10/2020 innanzi alla I Commissione della Camera dei Deputati.

Keywords: #polizialocale #forzedipolizia #ordinepubblico #cameradeideputati #camera #riformapolizialocale #sindacatipoliziadistato #poliziadistato #coisp #marcellolabella #alessandraberti #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana.

(a) ispettore capo della Polizia Locale di Latina.

 

INTERVENTO DI MARCELLO LA BELLA
segretario generale nazionale COISP (Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle forze di Polizia)

Trascrizione dell’intervento:

La federazione COISP ritiene che l’obiettivo della legge dichiarato in premessa oltre a definire formalmente le modalità di collaborazione fra lo Stato le Regioni e gli Enti locali in materia di sicurezza è quella anche di definire anche gli elementi essenziali della funzione di polizia locale nel suo esercizio tutto ai fini del coordinamento fra le forze di polizia statale e la polizia locale necessariamente non debba incidere sull’attuale sistema di sicurezza pubblica e trova i principi cardini non solo della nostra Costituzione ma anche nella legge 121 del 1981 quanto mai attuale.

Tuttavia dalla lettura dell’impianto normativo di questo disegno di legge sembrerebbe quasi delinearsi un’altra forza di polizia o quantomeno tante forze di polizia in contraddizione invece con quanto da tempo è stato avviato anche dalla soppressione del corpo forestale.

Ricordiamo per queste ragioni che il COISP in linea generale ha molte riserve ad esprimere un parere positivo e quindi non possiamo che darne un parere negativo soprattutto alla luce di alcune innovazioni previste da questo disegno di legge che sviliscono l’impianto della legge 121 del 81 che invece dovrebbe essere un punto fermo.

Faccio degli esempi, il mancato coinvolgimento dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza, che è il questore in diversi momenti decisionali, si veda all’articolo 3 che consente al sindaco di adottare dei provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e contrattare pericoli che minacciano la sicurezza urbana e pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione e vengono comunicati questi provvedimenti al Prefetto ma non al Questore.

E così anche a seguire gli articoli 5 e 6 che vedono l’assenza del ruolo del Questore in un importante momento di accordi di politica integrale di sicurezza.

Ricordiamo che il Questore è comunque l’autorità tecnica di pubblica sicurezza nella provincia fino a finire poi nell’articolo 25 che modifica l’articolo 20 della legge 121 che è il momento di Profondo coordinamento e sinergia fra le forze di polizia cioè il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in cui al posto del responsabile provinciale del corpo forestale ormai soppresso, viene inserito il comandante del Corpo di Polizia locale del comune capoluogo quindi facendo ergere questa figura di primus inter pares all’interno di un comitato che invece è presieduto da autorità statali.

Poi non si capisce il perché inserire il comandante del Corpo di Polizia locale del comune capoluogo e non far partecipare direttamente il sindaco da cui questo dipende e lo dice anche la legge, Aanche seguendo l’articolo 12 che indica il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza e se si fermasse qui andrebbe tutto bene però nel rispetto delle intese intercorse per il tramite del comandante del Corpo di Polizia locale e questo è già innovativa in maniera secondo me negativa di quell’impianto attuale di sicurezza pubblica, quando dove invece tutto il personale della polizia locale dipende direttamente dall’autorità di pubblica sicurezza.

Poi il fatto di dare la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria non limitatamente ad alcuni aspetti ma a livello generale, questa certamente è una questione delicata che deve essere approfondita.

Così come meglio occorre definire le funzioni in materia di sussidiarietà delle funzioni di Polizia Stradale di cui all’articolo 18.

Chiudo con un’altra riflessione sull’articolo 19 che consente di portare l’arma in dotazione al di fuori del territorio di competenza e questo chiaramente non trova ragione in virtù della competenza esclusivamente locale.

Facendo riserva di fornire anche noi un più dettagliato rapporto ai fini di dare indicazioni precise a quelle che sono le riserve e gli spunti di riflessione ringrazio ancora una volta per l’opportunità che c’è stata data.”.

 

PER SEGUIRE TUTTE LE AUDIZIONI E GLI INTERVENTI DEL GIORNO:

http://webtv.camera.it/evento/16966

GLI ULTIMI 5 ARTICOLI:

L’OPINIONE DEI SINDACATI DI POLIZIA SU DI NOI: SILP CGIL di A.Berti

L’OPINIONE DEI SINDACATI DI POLIZIA SU DI NOI: SIULP di A.Berti

L’OPINIONE DEI SINDACATI DI POLIZIA SU DI NOI: SAP di A.Berti

A CHE TITOLO I SINDACATI DI POLIZIA E DELLE GUARDIE GIURATE PARLANO DI POLIZIA LOCALE?

IL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE NELL’AMBITO DEL DPCM 24/10/2020 di M.Mancini

Facebook Comments

share

Socio fondatore e Segretario Generale dell'UPLI