IL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE NELL’AMBITO DEL DPCM 24/10/2020 di M.Mancini

IL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO DEL DPCM 24/10/2020 di M.Mancini

PERCHÉ LE POLIZIE LOCALI SONO ESCLUSE DAL DCPM 24 OTTOBRE 2020

  di Massimiliano Mancini (1)

 

AbstractPerché la Polizia Locale non rientra tra le disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020 e quali norme impediscono di inserirla tra i destinatari dei piani prefettizi e delle ordinanze dei Questori, se non stipulando preventivamente accordi con le amministrazioni di appartenenza.

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(1) Segretario Generale UPLI, già comandante dirigente di Polizia Locale e Provinciale, criminologo esperto in psicologia investigativa, giudiziaria e penitenziaria.

 

Premessa

Il nuovo DPCM del 24 ottobre 2020, per contrastare la diffusione del virus Sars-Cov-2, introduce nuove norme che limitano le attività commerciali, i servizi e in particolare la somministrazione di alimenti e bevande e la libera circolazione dei cittadini oltre un certo orario.

A questo scopo nel porre nuovi divieti ricollega l’attività sanzionatoria ai controlli eseguiti dagli enti preposti e, all’art.11[1] in particolare, ordina ai prefetti di assicurare l’esecuzione delle misure in esso contenute avvalendosi delle Forze di polizia.

Già questa formulazione pare riaprire l’annosa questione sul fatto che le polizie locali, secondo quanto previsto dall’art.16[2] della Legge 121/81, spesso letta in maniera molto superficiale e interpretata in maniera molto faziosa, che riconduce alla categoria delle Forze di polizia: la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e la Polizia penitenziaria.

Il fatto poi che lo stesso art.11 preveda in capo ai prefetti la possibilità di avvalersi persino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell’Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro e persino delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali e dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata, senza fare cenno apparente alle polizie degli Enti locali, pare acuire un’interpretazione discriminatoria nei confronti della Polizia Locale che tanto ha contribuito e contribuisce non solo al sistema di sicurezza in generale ma anche al controllo delle disposizioni sul rispetto delle norme in materia di Covid-19.

Le forze di polizia

Il punto fuorviante che ritorna ciclicamente nelle discussioni sul ruolo della polizia locale è l’equivoco sul fatto che la funzione di polizia non è una qualifica a sé stante ma viceversa deriva dall’attribuzione di qualifiche specifiche (ad es.polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia tributaria, ecc.) riconducibili alla funzione di prevenzione ed accertamento delle norme e, “…attraverso la rimozione di tutte le cause che possono ostacolare una tranquilla e ordinata convivenza civile o ledere i beni e gli interessi legittimi dei singoli, mirano alla conservazione dell’ordine pubblico, della sicurezza e della pace sociale”[3].

Non è quindi la legge che ha smilitarizzato il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, istituendo la Polizia di Stato, che può qualificare quale corpo possa considerarsi polizia in generale e, infatti, lo stesso art.16 della Legge 121/81 nell’elencare i corpi considerati Forza di polizia premette espressamente che quella indicazione è da intendersi: “Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica…”.

La funzione di controllo dell’ordine e della sicurezza pubblica

Se l’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica è attribuita dalla Legge 121/81 alle Forze di polizia dello Stato, la Legge 65/86, che tuttora rappresenta il quadro generale di riferimento normativo per le polizie locali, all’art.5 prevede espressamente l’estensione di tale funzione anche alle polizia degli enti locale ma in via ausiliaria[4].

Proprio perché tale funzione spetta in via principale allo Stato e alle sue forze di polizia, ma tuttavia le polizie locali non sono prive di tale qualifica, sebbene limitata alla sola qualifica di agente ausiliario di pubblica sicurezza e previo riconoscimento del prefetto (L.65/86 art.5 c.2)[5], esse tuttavia possono collaborare con lo Stato -e quindi con l’apparato preposto al controllo dell’ordine e della sicurezza pubblica- ma non essendovi obbligati è richiesta la stipula di specifiche intese con il capo dell’amministrazione di appartenenza (sindaci, presidenti della provincia) previa richiesta dell’autorità dello Stato (L.65/86 art.3)[6] che peraltro non può nemmeno essere generica ma motivata e per specifiche esigenze e situazioni.

La correttezza dell’esclusione della polizia locale dalle disposizioni del DPCM

Sulla base delle premesse precedenti, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ordinato ai prefetti, che sono i massimi rappresentanti del Governo nelle province – quindi ad esso assoggettati-  e autorità provinciale di pubblica sicurezza, l’attuazione delle direttive contenute nel DPCM 24/10/2020 così come previsto dalla Legge (L.121/81 art.13 c.1-2)[7].

L’art.11 in particolare dispone di eseguire i compiti propri e istituzionali del prefetto nel caso e nel contesto particolare dell’attuale situazione pandemica, prevedendo specificatamente all’art.11 del DPCM 24/10/2020 che egli:

  1. “…assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto…”, proprio perché ha il dovere generale di sovraintendere all’attuazione delle direttive emanate in materia (L.121/81 art.13 c.2)[8];
  2. “…si avvale delle Forze di polizia,…” dal momento che egli dispone della forza pubblica (L.121/81 art.13 c.2)[9] e quindi delle “Forze di Polizia” elencate nell’art.16 della stessa L.121/81;
  3. “…nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.” proprio perché non potendo disporre direttamente delle polizie locali, può solo verificare lo svolgimento delle competenze a loro imposte dalla legge e specificatamente l’accertamento delle violazioni alle norme del DPCM 24/10/2020 in conseguenza delle qualifiche attribuite dalla Legge 65/86.

Evidentemente il DPCM 24/10/2020 ha correttamente escluso le polizie locali da obblighi specifici e dalla subordinazione al prefetto essendo una Forza di polizia autonoma e non assoggettata al governo proprio perché esclusa dalle previsioni della legge 121/81.

 

[1] Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020. Art.11 “1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.”

[2] Legge 1 aprile 1981, n.121 – Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. Art.16. (Forze di polizia) “Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l’Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.”.

[3] Dizionario Treccani, voce “polizìa”.

[4] Legge 7 marzo 1986 n.65 – Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale. Art.5 c.1 (Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza) “Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: …omissis…c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 3 della presente legge.”.

[5] Legge 7 marzo 1986 n.65 – Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale. Art.5 c.2 (Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza) “A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:  a) godimento dei diritti civili e politici;  b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;  c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.”.

[6] Legge 7 marzo 1986 n.65 – Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale. Art.3 (Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale) “Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.”.

[7] Legge 1 aprile 1981, n.121 – Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. Art.13. (Prefetto) c.1-2 “1.Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza. 2.Il prefetto ha la responsabilità generale dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia…”.

[8] Legge 1 aprile 1981, n.121 – Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. Art.13. (Prefetto) c.2 “Il prefetto … sovraintende all’attuazione delle direttive emanate in materia.”.

[9] Legge 1 aprile 1981, n.121 – Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. Art.13. (Prefetto) “4.Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività. 5.Il prefetto trasmette al Ministro dell’interno relazioni sull’attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.”.

 

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202074 M.Mancini-Perché le polizie locali sono escluse dal DPCM 241020

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