LE NUOVE SCADENZE NELL’EMERGENZA COVID-19 di D.Carola

LE NUOVE SCADENZE NELL'EMERGENZA COVID-19 di D.Carola

NOTIFICA MULTE E CARTELLE: COSA CAMBIA CON IL CORONAVIRUS

di Domenico #Carola(1)

Abstract: Le variazioni ai termini previsti per le multe e la notifica delle cartelle introdotti in conseguenza dell’epidemia CODIV-19

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(1) Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de IlSole24Ore.

 

Proroghe nuove scadenze e ultimi aggiornamenti

Siamo ancora in piena emergenza Coronavirus ed è opportuno fare un riepilogo esaustivo sui tempi di notifica di multe e cartelle in virtù delle numerose sospensioni e proroghe decise nelle scorse settimane.

Ovviamente essendo la situazione ancora in divenire (e sarà così ancora a lungo) date termini e scadenze sono tutte suscettibili di ulteriori modifiche in base ai prossimi provvedimenti delle autorità.

Tempi di notifica multe stradali

Con la circolare del 13 marzo 2020 il ministero dell’Interno ha disposto su tutto il territorio nazionale la sospensione dei termini di notifica dei verbali e di esecuzione per il pagamento in misura ridotta. Pertanto dal 10 marzo al 3 aprile 2020 (termine esteso poi al 13 aprile) sono automaticamente sospesi i termini di 90 giorni per la notifica delle multe stradali (360 per le notifiche all’estero).

Riguardo invece le multe già notificate o che lo saranno nel periodo di sospensione perché nel frattempo già inviate vengono invece “congelati” i termini di pagamento delle sanzioni in misura ridotta (60 giorni dalla notifica) e di presentazione dei ricorsi al giudice di pace (30 giorni dalla notifica) e al Prefetto (60 giorni).

Ergo salvo ulteriori diverse indicazioni molto probabili tutte le scadenza interrotte riprenderanno a partire dal 13 aprile quando inizieranno a decorrer i due mesi di tempo per pagare la sanzione con la mora.

Pagamento ridotto multe stradali

I verbali per violazione alle norme del codice della  strada ricevute durante l’emergenza Coronavirus si possono pagare con lo sconto del 30% anche entro 30 giorni contro i consueti 5 previsti ordinariamente dall’art.202 del C.d.S.[1]

L’art.108[2] comma secondo del d.l. 17 marzo 2020 n.18 “Cura Italia” ha disposto infatti che per le violazioni al Codice della Strada contestate direttamente al trasgressore o notificate dal 16 febbraio al 31 maggio 2020 si ha diritto alla riduzione del 30% per un periodo più lungo appunto fino a 30 giorni.

Attenzione: alla luce della sospensione dei termini di pagamento delle sanzioni il conteggio dei 30 giorni è sospeso dal 10 marzo al 13 aprile (salvo ulteriori proroghe).

Il beneficio dell’estensione da 5 a 30 giorni del periodo in cui è possibile pagare la multa con il 30% di sconto non si applica ai verbali che prevedono la sanzione accessoria della sospensione della patente o della confisca del veicolo.

Modalità di notifica multe per posta

Dal 17 marzo al 30 giugno 2020 con il già citato Decreto Cura Italia il Governo ha previsto per il recapito di raccomandate posta assicurata e notifiche a mezzo posta comprese pertanto le notifiche di eventuali multe e di atti giudiziari una disciplina temporanea che autorizza i postini a effettuare la consegna citofonando al destinatario avvisandolo del recapito firmando la cartolina di ritorno e lasciando il plico nella cassetta delle lettere o in un altro luogo presso lo stesso indirizzo indicato dal destinatario.

Questo per evitare qualsiasi inopportuno contatto tra postino e destinatario.

Per questo motivo gli invii in contrassegno o con consegna a mani proprie sono depositati esclusivamente presso gli uffici postali previo rilascio dell’avviso di giacenza (i cui termini sono estesi per gli invii raccomandati e assicurati da 30 a 60 giorni).

Abuso dell’avviso di giacenza

A proposito della nuova modalità di notifica della cosiddetta corrispondenza a firma (raccomandate, multe, ecc.) l’associazione dei consumatori ADUC ha ricevuto numerose segnalazioni riguardo postini che lasciano direttamente l’avviso di giacenza senza nemmeno accertarsi della presenza in casa del destinatario (peraltro assai probabile di questi tempi) costringendolo quindi a recarsi presso un ufficio postale per ritirare il plico con tutti i disagi del caso.

Vogliamo ricordare che si tratta di una procedura illegittima perché come detto i postini devono sempre assicurarsi che il destinatario sia in casa e in caso affermativo lasciargli il plico nella cassetta (o in altro luogo concordato) dopo averlo firmato.

I postini possono ricorrere all’avviso di giacenza solo dopo aver appurato l’assenza del destinatario.

Tempi di notifica cartelle esattoriali

Il Decreto Cura-Italia ha sospeso anche i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento avvisi di accertamento e di addebito in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

I pagamenti dovranno poi essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

Fino alla stessa data sono sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione (che possono riguardare pure il mancato pagamento di multe stradali o del bollo auto).

 

[1] Codice della Strada, art.202. (Pagamento in misura ridotta). «1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie il trasgressore è ammesso a pagare entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo ai sensi del comma 3 dell’articolo 210 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

  1. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale oppure se l’amministrazione lo prevede a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All’uopo nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale o eventualmente su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico».

[2] D.l. 17 marzo 2020 n.18, art.108. (Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale). «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020 al fine di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi di cui all’articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261 nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta di cui alla legge 20 novembre 1982 n. 890 e all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione dell’ufficio o dell’azienda al piano o in altro luogo presso il medesimo indirizzo indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. 2. Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia in via del tutto eccezionale e transitoria la somma di cui all’art. 202 comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020 è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente».

 

PER SCARICARE I DOCUMENTI CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:

D.Carola-Le nuove scadenze nell’emergenza COVID-19

DL 17 marzo 2020 n.18

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Socio fondatore e Segretario Generale dell'UPLI