LEGITTIMO L’ORDINE DELLA POLIZIA LOCALE SULLA QUARANTENA (TAR Campania 17/04/20) di D.Carola e M.Mancini

LEGITTIMO L'ORDINE DELLA POLIZIA LOCALE SULLA QUARANTENA (TAR Campania 17/04/20) di D.Carola e M.Mancini

CONFERMATA LA LEGITTIMITÀ DELL’ORDINE DI RIENTRO E PERMANENZA DOMICILIARE

di Domenico Carola[1] e Massimiliano Mancini[2]

Abstract: Confermata la misura cautelare dell’obbligo di permanenza domiciliare in quarantena adottata in conformità anche all’ordinanza della Giunta regionale della Campania n.23/2020 dalla polizia municipale, contro la quale si era opposto il destinatario dell’atto.

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[1] Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de Il Sole 24 Ore.

[2] Segretario Generale UPLI, già comandante dirigente di Polizia Locale e Provinciale, docente e consulente in enti pubblici e aziende private.

 

La vicenda

Un imprenditore veniva fermato in provincia di Caserta per controllo del rispetto delle normative restrittive della circolazione per il contenimento del Covid-19 dalla polizia locale in data 10 aprile 2020 e nell’autocertificazione che rilasciava non emergevano ragioni che, a giudizio degli agenti, avrebbero giustificato la violazione dell’obbligo di non lasciare il domicilio, poiché non rientrante nelle ipotesi previste nell’ordinanza della Giunta Regionale della Campania n.23 del 25 marzo 2020[a].

Pertanto veniva immediatamente diffidato al rientro nel proprio domicilio con imposizione dell’obbligo di permanenza domiciliare in isolamento per giorni quattordici in conformità a quanto disposto dalla ordinanza della Giunta Regionale della Campania n.23/2020[b].

Avverso tale provvedimento si proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania con richiesta di sospensiva ai sensi dell’art.56 cod. proc. amm.

La decisione

La V sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con la sentenza n. 783 del 17 aprile 2020 ha rigettato l’istanza di sospensione del provvedimento emesso dalla polizia municipale e degli atti presupposti e conseguenti della Regione Campania, Asl Caserta, U.T.G. – Prefettura di Caserta.

Preso atto anche del precedente controllo avvenuto il giorno antecedente (09 aprile 2020) l’autodichiarazione del dichiarante resa agli operatori di polizia, dalla quale non risultavano le motivazioni addotte nel ricorso, eventi che avrebbero dovuto esser, se rappresentati, verbalizzati e valutati con riguardo alla loro rilevanza rispetto alla contestata domiciliazione fiduciaria.

Il giudice amministrativo ha quindi ritenuto corretto il comportamento della polizia locale e la legittimità degli atti adottati fissando per la decisione collegiale nel merito la camera di consiglio del prossimo 12 maggio 2020.

 

[a] Giunta regionale della Campania, ordinanza 25 marzo 2020 n.23, punto 1 “Con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute.”.

[b] Giunta regionale della Campania, ordinanza 25 marzo 2020 n.23, punto 5 “La trasgressione degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta, altresì, per l’esposizione al rischio di contagio cui si è sottoposto il trasgressore, l’obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell’ASL ai fini della eventuale disposizione, tenuto conto della circostanze in cui si è verificata l’uscita in violazione del presente provvedimento – contestate all’atto dell’accertamento della violazione ovvero comunque comprovate – e del rischio di contagio nella specifica fattispecie, della misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, per 14 giorni e con obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.”.

 

PER SCARICARE I DOCUMENTI CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:

2020S4 D.Carola e M.Mancini-Legitttimo l’ordine della PL sulla quarantena (TAR Campania 17.04.2020)

Tar Campania decreto 782-2020

Regione Campania ordinanza n.23 del 25 marzo 2020

 

 

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Socio fondatore e Segretario Generale dell'UPLI