LA PRIVACY NELLE RIPRESE FOTO E VIDEO di M.Mancini

LA PRIVACY NELLE RIPRESE FOTO E VIDEO di M.Mancini

LA PRIVACY NELLA RIPRESA E NELL’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE E VIDEO

di Massimiliano #Mancini(1)

Abstract: In quali casi è lecito riprendere immagini fotografiche e audiovisive e quale uso ne è legittimo da parte dei privati, degli enti pubblici, dei pubblici ufficiali e delle forze di polizia.

Keywords: #Privacy #DGPR #Fotografia #RipreseVideo #Audiovisivo #TrattamentoDatiPersonali #DiffusioneImmagini #TrattamentoImmagini #PubblicazioneImmagini #Imnternet #Socials #Facebook #Instagram #Twitter #MassimilianoMancini #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana

(1) Segretario Generale UPLI, già comandante dirigente di Polizia Locale e Provinciale, DPO/RPD e consulente privacy in enti pubblici e aziende private.

 

Premessa

Oggi si vive nella società dell’immagine e non c’è momento, contesto, situazione o personaggio che non sia fotografato, ripreso e quindi pubblicato su internet ossia diffuso con una circolazione della propria immagine e conoscenza dei propri comportamenti difficilmente controllabile.

Internet è il grande mare che tutto inghiotte e tutto conduce senza che si sappia davvero dove e  sino a quando, senza limiti predefiniti e nemmeno stimabili esattamente.

Ecco allora che, mai come oggi, è necessario tutelarsi e tutelare le immagini e le informazioni audiovisive proprie e dei soggetti che abbiamo sotto la nostra responsabilità.

Però è anche vero che la diffusione della tecnologia ci permette di accorciare le distanze, aprire opportunità professionali mantenere relazioni sentimentali e affettive senza limiti di distanza e di contesti e inoltre la tecnologia permette di salvare vite, risolvere casi, tutelare la sicurezza.

La conoscenza rende liberi e la coscienza ci permette di esercitare appieno i nostri diritti.

In questo approfondimento si affronterà la normativa vigente in materia di riprese fotografiche e audiovisive e sul loro impiego, alla luce della nuova normativa europea sulla privacy e del quadro normativo nazionale.

Queste norme evidentemente vincolano tutti allo stesso modo e quindi è importante conoscerle sia da parte dei privati, sia da parte delle aziende, sia da parte degli enti pubblici.

 

Quando rientra nella normativa della privacy l’immagine audiovisiva

Il punto di partenza è se l’immagine fotografica e video sia un dato personale e se ne sia autorizzato quindi il trattamento e a quale condizioni.

La normativa vigente in materia di privacy è definita dal Regolamento UE 2016/679, General Data Protection Regulation da cui l’acronimo di GDPR, entrato in vigore il 25 maggio 2016 tranne che per le sanzioni che si applicano dal 25 maggio 2018.

La disciplina del DGPR al si applica a condizione che vi sia la concomitante presenza di due condizioni:

  1. Dati personali di persone fisiche (GDPR art.1 c.1) [a].
  2. Trattamento, ossia le attività espressamente indicate che coinvolgono i dati personali (GDPR art.1 c.2)[b].

Per il primo punto si deve rilevare che le immagini e i filmati rientrano nella definizione di dato personale solo se in quanto atti ad individuare e identificare una persona fisica, quindi sono del tutto escluse da qualsiasi applicazione della privacy le immagini con il volto coperto o offuscato, anche naturalmente ad esempio perché indossano un casco o sono ripresi in modo che il volto non si veda completamente.

Inoltre anche quando l’immagine sia diretta e personale sul soggetto se non vi è trattamento non si applica comunque la normativa sulla privacy, quindi la ripresa fotografica o video in se non è astrattamente un trattamento, poiché il soggetto in luogo aperto al pubblico è parte del contesto come qualsiasi altro oggetto.

Assume una sua dimensione ai fini della privacy laddove è l’oggetto esclusivo del trattamento e quindi ad esempio della fotografia o della ripresa in primo piano.

 

Liceità della ripresa audiovisiva

Alla luce dei principi del GDPR indicati in precedenza la ripresa audiovisiva (fotografica e/o video) deve essere valutata in funzione dell’utilizzo che se ne faccia per valutarne la legittimità.

In via di principio è espressamente consentita ai fini della libertà di espressione e di informazione, e per questo il GDPR dispone che gli stati membri concilino questi valori con la protezione dei dati personali (GDPR art.85 c.1) [c].

E’ sempre lecito fotografare ed eseguire riprese video:

  1. A fini giornalistici e di informazione in generale (GDPR art.85 c.1) [d], in questi casi tuttavia pur non essendo previsto il consenso per la ripresa e persino per la diffusione l’informazione e l’uso che se ne fa non deve essere diffamatorio.
  2. Per scopi accademici (GDPR art.85 c.1 cit. e l.633/1941 art.97 c.1[e]), di studio, di formazione, quindi sono lecite le riprese delle lezioni e delle conferenze, però l’immagine del soggetto coinvolto non può essere mostrata se gli rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro (633/1941 art.97 c.2[f]).
  3. Per arte e letteratura, (GDPR art.85 c.1), quindi sono lecite tutte le foto in pubblico che siano finalizzate non specificatamente a riprendere un singolo soggetto, poiché il fine artistico sarebbe sempre giustificato dal panorama, dal monumento, dal luogo ripreso; anche in questo caso l’immagine del soggetto coinvolto non può essere mostrata se gli rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro (633/1941 art.97 c.2 cit.).
  4. In occasione di eventi, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, in questi casi non serve il consenso delle persone riprese, ma ognuno di essi non deve essere il vero e proprio soggetto dello scatto (art.97 l.633/1941 cit).
  5. In tutti i casi in cui vi sia il consenso dell’interessato, anche in maniera implicita e questo deriva anche dalla mancanza di opposizione. Ad esempio il selfie di gruppo, dove chi non vuole può comunque sottrarvisi, oppure chi appare fotografato evidentemente in posa.
  6. Le foto nella privata dimora del soggetto che si espone evidentemente, dando un consenso implicito, e che può essere liberamente osservato dall’esterno[g]. Ad esempio che si spoglia mettendosi in bella mostra davanti alla finestra spalancata.

Non è consentito:

  1. Riprendere, diffondere e/o commercializzare il ritratto di una persona singolarmente senza il suo consenso, fuori dal contesto dei casi indicati sopra (633/1941 art.96 [h]), ciò non vale per le persone famose, i personaggi pubblici, i personaggi dello spettacolo che godono di una privacy attenuata (l.633/1941 art.97 c.1 cit.). Ad esempio una persona ripresa con il teleobiettivo in volto.
  2. Foto di situazioni imbarazzanti, dove ovviamente sia visibile il soggetto o comunque riconoscibile (633/1941 art.97 c.2 cit.), senza il suo consenso. Ciò vale anche se lo scopo dell’immagine è generale e non rivolta al soggetto, ad es. pubblicare a corredo di un articolo giornalistico sull’accattonaggio una foto di un questuante senza coprire o sgranare l’immagine del viso della persona ritratta integra il reato di diffamazione[i].
  3. Foto illecitamente riprese relative alla vita privata all’interno della propria abitazione, questa situazione è tutelata a livello Costituzionale (Cost.art.14[j]) e inoltre costituisce reato penale (art.615bis c.p.)[k]. E’ vietata sia la ripresa che la diffusione anche se i due comportamenti sono attuati da persone differenti. Ad esempio foto di persone nel proprio giardino oppure dentro la propria abitazione. Tuttavia non è vietato fotografare l’immobile ovvero ciò che è liberamente osservabile dall’esterno come ad esempio delle persone intente a realizzare un muro[l].
  4. Foto di minori coinvolti in procedimenti penali (dPR 448/1988 art.13[m]). Ad esempio foto di ragazzi arrestati, immagini di minori indagati o imputati.

 

Le immagini riprese nell’attività di polizia

Il Regolamento UE 2016/679 esclude dall’applicazione della normativa sulla privacy alcune attività specifiche svolte delle forze di polizia e previste come tali dalle leggi nazionali (DGPR art.1 c.2)[n], mentre nell’attività generale i corpi di polizia devono rispettare integralmente tutte le norme, le procedure, formali e sostanziali, e gli adempimenti previsti in materia di privacy.

Sono pertanto escluse da queste norme e quindi è consentita la ripresa fotografica e audiovisiva e di conseguenza l’impiego del materiale nei casi in cui l’attività che non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e quindi l’attività di Interpol svolta al di fuori dell’Unione europea (DGPR art.1 c.2 cit. lettera a).

A ciò si aggiungono le attività effettuati a fini di prevenzione indagine accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, che concretamente sono le attività di polizia giudiziaria e di esecuzione di provvedimenti penali (DGPR art.1 c.2 cit. lettera d).

Quest’attività è propria di tutte le forze di polizia, governative e locali, poiché la qualifica di polizia giudiziaria è una componente inscindibile della figura degli operatori di polizia che non siano semplici vigilanti della sosta (ausiliari del traffico e della sosta).

Per queste finalità sono lecite le fotografie e le riprese audiovisive eseguite da tutti i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio i quali, a differenza dei privati cittadini, hanno sempre l’obbligo di riferire la notizia di reato alla Procura della Repubblica, nei casi in cui il reato sia perseguibile d’ufficio, direttamente o a mezzo della polizia giudiziaria (art.331 c.p.)[o].

Inoltre, per le stesse motivazioni, ne è lecita l’attività anche da parte dei privati cittadini in tutti i casi in cui la finalità sia quella di denunciare un reato e ciò vale anche nei confronti delle forze di polizia o degli altri pubblici ufficiali, quindi ad esempio è lecita la ripresa, anche occulta, del comportamento di un funzionario di polizia allo scopo di documentarne il comportamento penalmente rilevante.

Infine è sempre consentito effettuare fotografie e riprese audiovisive allo scopo di salvaguardare le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse, che comprende l’attività generale di pubblica sicurezza svolta da tutte le forze di polizia.

 

 

[a] Regolamento UE 2016/679 art.4 c.1: «1. «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato») si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente con particolare riferimento a un identificativo come il nome un numero di identificazione dati relativi all’ubicazione un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica fisiologica genetica psichica economica culturale o sociale;»

[b] Regolamento UE 2016/679 art.4 c.2: « 2. «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica l’estrazione la consultazione l’uso la comunicazione mediante trasmissione diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione il raffronto o l’interconnessione la limitazione la cancellazione o la distruzione;»

[c] Regolamento UE 2016/679 art.85 (Trattamento e libertà d’espressione e di informazione), c.1: «Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d’espressione e di informazione incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica artistica o letteraria.»

[d] Regolamento UE 2016/679 art.85 (Trattamento e libertà d’espressione e di informazione), c.2: «Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica artistica o letteraria gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi) III (diritti dell’interessato) IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento) V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali) VI (autorità di controllo indipendenti) VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d’espressione e di informazione.3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.»

[e] Legge 22 aprile 1941 n.633, Legge a protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 97 c.1: «Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto da necessità di giustizia o di polizia da scopi scientifici didattici o colturali o quando la riproduzione è collegata a fatti avvenimenti cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.»

[f] Legge 22 aprile 1941 n.633, art. 97 c.2: « Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.»

[g] Cassazione Penale, Sez.V, sentenza 11 maggio 2012 n.18035.

[h] Legge 22 aprile 1941 n.633, Legge a protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 96: «Il ritratto di una persona non può essere esposto riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa salve le disposizioni dell’articolo seguente.Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo terzo e quarto comma dell’art. 93.»

[i] Cassazione Penale, Sez.V, sentenza 30 gennaio 2012 n.3721.

[j] Costituzione art.14 «Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [cfr. artt. 13 111 c. 2].Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. »

[k] Codice Penale, art.615bis. «Chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace salvo che il fatto costituisca più grave reato chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.I delitti sono punibili a querela della persona offesa tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato

[l] Cassazione Penale, Sez.V, sentenza 24 giugno 2011 n.25453.

[m] DPR 22 settembre 1988 n.448 Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. Art. 13 «Divieto di pubblicazione e di divulgazioneSono vietate la pubblicazione e la divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.La disposizione del comma i non si applica dopo l’inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica».

[n] Regolamento UE 2016/679 art.1 c.2: «2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali: a) effettuati per autorità che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione; b) effettuati dagli Stati membri nell’esercizio di autorità che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo V capo 2 TUE; c) effettuati da una persona fisica per l’esercizio di autorità a carattere esclusivamente personale o domestico; d) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione indagine accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.»

[o] Codice Penale, art.331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio): «1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347 i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio devono farne denuncia per iscritto anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.»

 

PER SCARICARE I DOCUMENTI CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:

M.Mancini-La privacy nelle riprese foto e video

 

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