LA NORMATIVA BOLKESTEIN NEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA di D.Carola

LA NORMATIVA BOLKESTEIN NEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA di D.Carola

AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA PER CITTADINO COMUNITARIO RESIDENTE NEL PAESE D’ORIGINE

  di Domenico Carola (a)

Abstract: Quale procedura si applica per l’autorizzazione al commercio su area pubblica, ex commercio ambulante, per un cittadino comunitario residente all’estero e specificatamente nel paese nel quale ha la cittadinanza anche alla luce della normativa Bolkestein.

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(a) Esperto e consigliere nazionale UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de Il Sole 24 Ore.

Indice

Premessa-la normativa Bolkestein; La procedura di autorizzazione del cittadino comunitario.

Premessa-la normativa Bolkestein

Come considerare la possibilità del rilascio di un’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ad un cittadino comunitario (olandese) residente in Olanda.

Va premesso che i cittadini che fanno parte della comunità europea possono liberamente svolgere attività commerciale e quindi anche la forma itinerante del commercio su area pubblica a condizione che si iscrivano al registro delle imprese indicando la sede della propria azienda.

L’articolo 11 comma primo del decreto legislativo 59/2010, recepimento della direttiva Bolkestein, indica che l’accesso ad una attività di servizi non può essere subordinata, fra l’altro, al requisito della cittadinanza italiana o a quello della residenza in Italia per il prestatore o per i suoi dipendenti.

La procedura di autorizzazione del cittadino comunitario

Il cittadino comunitario, nei primi tre mesi di permanenza, può iscriversi al Registro Imprese senza particolari formalità e alle stesse condizioni dei cittadini italiani, presentando un documento di identità valido e la copia della dichiarazione di presenza timbrata da un ufficio di polizia italiano.

Il Trattato CE prevede:

  • il diritto di stabilimento, per i lavoratori autonomi e per le imprese di stabilirsi in uno Stato differente dal proprio per esercitare stabilmente un’attività non salariata alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato in cui ci si stabilisce; non comporta l’obbligo di trasferimento della sede dell’attività nel nuovo paese, dove può essere aperta soltanto una unità locale, mantenendo la sede nel paese d’origine;
  • diritto di libera prestazione di servizi
  • diritto di prestare, a titolo temporaneo, la propria attività in altro stato membro alle condizioni dei residenti, senza aprire un insediamento permanente (per servizi si intende praticamente qualsiasi attività industriale, commerciale, artigianale, professionale).

Si riporta il testo del succitato art. 11 comma primo del decreto legislativo 59/2010

  1. L’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:
  • i requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull’ubicazione della sede legale.
  1. In particolare:
  • il requisito della cittadinanza italiana per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;
  • il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i detentori dì capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;
  • il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di altri Stati membri;
  • restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l’obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;
  • condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l’energia;
  • l’applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell’esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell’attività o alla valutazione dell’adeguatezza dell’attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d’interesse generale;
  • l’obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un’assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito in Italia;
  • l’obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri italiani o di avere in precedenza esercitato l’attività in Italia per un determinato periodo.

PER SCARICARE IL DOCUMENTO:

202108 D.Carola-La normativa Bolkestein nel commercio su area pubblica

 

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