SONO NULLE LE SANZIONI COVID SINO AL 10 APRILE 2020 di L.Grossi

SONO NULLE LE SANZIONI COVID SINO AL 10 APRILE 2020 di L.Grossi

LE SANZIONI PER LE VIOLAZIONE AL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE SINO AL 10 APRILE SONO NULLE

di Leone #Grossi(1)

Abstract: Le sanzioni elevate per la violazione al divieto di spostamento entro il territorio comunale sono nulle sino alla data del 10 aprile 2020 in quanto in nessun testo era vietato ma solo consigliato.

Keywords:

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(1) Avvocato del foro di Latina.

 

Dall’8 marzo al 10 aprile 2020 lo spostamento all’interno del Comune di residenza non era vietato ma soltanto consigliato, almeno nella Regione Lazio.

A prescindere dalla dubbia legittimità costituzionale del provvedimento amministrativo che limita la libertà personale, da una lettura congiunta dei vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che si sono susseguiti nel tempo, è questa la conclusione più logica.

Andiamo nello specifico, nel primo Dpcm 8 marzo 2020, si indicano misure di contenimento per alcune province del nord Italia.

All’art.1, comma 1, lettera a, si legge chiaramente: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:  a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza…”.

In sostanza si chiede di evitare gli spostamenti ma non vi è alcun divieto specifico.

Il giorno seguente con il Dpcm 9 marzo 2020 si estendono tali misure all’intero territorio nazionale.

All’art. 1 si prevede: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”.

Quindi si continua a richiedere di evitare gli spostamenti all’interno del Comune.

Con il Dpcm 22 marzo 2020, per la prima volta, si parla di divieto, ma si noti bene: divieto di spostamento tra comuni e non all’interno del territorio comunale, dove gli spostamenti sono ancora “…da evitare…”.

All’art.1, comma 1, lettera b, si legge: “…è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse”.

Nel preambolo delle varie ordinanze regionali, che si sono susseguite nel tempo (si veda ad esempio ordinanza n.Z00013 del 20.03.2020), si legge: “PRESO ATTO che da una lettura congiunta delle diverse norme (DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020 e circolare del ministero dell’Interno del 12 marzo 2020), sono di fatto vietati gli spostamenti degli individui da un Comune a un altro, e anche all’interno di uno stesso Comune, con l’eccezione di quelli dovuti a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute”.

La stessa Regione Lazio riconosce che si tratta di una situazione di fatto e non di diritto.

Solo nel Dpcm 10 aprile 2020 si legge art. 1: “a) sono consentiti solo gli spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per  motivi  di salute e, in ogni caso, e’ fatto divieto a tutte le  persone  fisiche di trasferirsi  o  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto  pubblici  o privati, in un comune diverso rispetto a  quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze  lavorative,  di  assoluta urgenza ovvero per motivi  di  salute  e  resta  anche  vietato  ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza“.

Quindi dal 10 aprile non si parla di “evitare” gli spostamenti ma che gli stessi non sono “consentiti”.

Anche questa parolina “consentiti” non è chiarissima ma è sicuramente meno equivoca di “evitare”.

In conclusione, qualora quanto suddetto non venisse smentito da qualche frase nascosta in un piccolo rigo, tutte le sanzioni amministrative, elevate per violazioni all’interno del territorio comunale di residenza, dal 8 marzo al 10 aprile 2020 sono da annullare!

 

PER SCARICARE I DOCUMENTI CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:

202026 L.Grossi-Sono nulle le sanzioni covid sino al 10 aprile 2020

Ordinanza Regione Lazio Z00013 del 20-03-2020

DPCM 8 marzo 2020 GU

DPCM 9 marzo 2020-Ulteriori disp.attuativa DL 23 febbraio 2020 n.6

DPCM 22 marzo 2020 GU

DPCM 10 aprile 2020

DPCM 26 aprile 2020

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Socio fondatore e Segretario Generale dell'UPLI