IL GROOMING AL TEMPO DEL CORONAVIRUS di C.Matteuzzi

IL GROOMING AL TEMPO DEL CORONAVIRUS di C.Matteuzzi

COVID-19: I GIOVANI E I PERICOLI DELLA RETE

di Costanza Matteuzzi (1)

Abstract: A seguito del lockdown che,  per i minori, ha avuto luogo dal 5 marzo con la chiusura delle scuole, si è verificato un aumento del tempo utilizzato davanti al computer o al cellulare. Il fenomeno non stupisce, ma parallelamente questo ha determinato anche una maggiore esposizione dei giovani ai pericoli della rete.

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(1) Avvocato del foro di Firenze specializzata in cyber crime.

 

Grooming ovvero l’addescamento di minori in rete

Grooming è un termine anglosassone che indica in etologia il comportamento di pulizia del mantello esibito da molti mammiferi, tipico e più conosciuto è quello praticato dai primati, soprattutto dagli scimpanzé, che è svolto non semplicemente come gesto di pulizia ma esso è strumentale alla creazione di relazioni emozionali e sociali.

Le scimmie infatti lo praticano come un gesto di affetto e tributo verso il maschio dominante.

Da questo comportamento animale il termine ha assunto, per le similitudini fenomenologiche, una valenza criminologica per indicare il processo di adescamento di minori da parte di adulti, favorito dalla tecnologia informatica diffusa e dall’anonimato della rete.

I pericoli della rete

Nel corso dell’ultimo ventennio la tecnologia è entrata sempre di più a far parte della vita delle persone.

L’epoca in cui si vive si caratterizza proprio per la rivoluzione digitale e in quanto tale essa ha modificato qualsiasi ambito della realtà ed ha influenzato in modo positivo le interazioni sociali, talvolta aiutando gli introversi a stabilire dei rapporti virtuali che poi sono diventati amicizie nella realtà.

D’altronde di ogni cosa si può fare un uso distorto, strumentalizzandola per perpetrare reati.

In questo contesto, talmente dinamico e trasversale, i giovani sono sempre più bravi e capaci ad utilizzare le nuove tecnologie ma questa abilità non ha una parallela maturità nella valutazione dei rischi che derivano dalla rete.

Pertanto si avverte la necessità di rappresentare, se pur sinteticamente ed in modo non esaustivo, i pericoli della interazione virtuale.

E’ sufficiente pensare al sexting, forma molto diffusa di primo approccio sessuale adottata dal minore che produce materiale a contenuto sessualmente esplicito che ritrae se stesso o altri e lo condivide (l’autoritrarsi prende il nome di self-generated sexually explicit material, acronimo SGSEM).

Europol[a] ha individuato quattro ambiti che spingono il minore alla creazione di una immagine con contenuto sessualmente esplicito su un supporto:

  • Creato da un minore in seguito a una richiesta di un altro;
  • Creato da un minore e inviato a un destinatario che non lo ha richiesto;
  • Usato per ottenere altro materiale da un minore che ne aveva precedentemente creato;
  • Ridistribuito da un destinatario ad altri peer o ad un archivio web pubblico (ovvero piattaforma o blog di social media) e potenzialmente raccolto ulteriormente.

Generalmente i canali utilizzati per reperire e diffondere queste immagini o filmati sono: reti peer to peer  (P2P) e l’accesso anonimo al Dark Web mediante piattaforme tipo Tor. In realtà si assiste anche all’utilizzo della tecnologia blockchain.

A questo ultimo proposito importante menzionare un fatto risalente al 2018 in cui il Guardian denunciava l’utilizzo della tecnologia Blockchain di Bitcoin come strumento di diffusione di materiale pedopornografico.

In pratica la blockchain oltre a mantenere le transazioni di bitcoin, registra ed archivia anche dati non economici e diviene così veicolo di materiale non pertinente; infatti da alcuni recenti studi è dimostrata l’esistenza di  immagini pedopornografiche di cui alcune con collegamenti esterni al Darkweb all’interno di blockchain di bitcoin [b].

Ciò ha dei riflessi giuridici di non poco rilievo perché si potrebbe immaginare almeno in capo a chi fa parte della catena la detenzione di materiale pedopornografico.

Un ulteriore canale di cui poco si tratta sono i videogiochi, segnatamente quelli MMORPG (massively multiplayer on line role playing game).

Il grooming

L’art. 609 undecies del codice penale, rubricato “Adescamento di minorenni”, è stato introdotto con la Legge 1 ottobre 2012, n.172 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

Si tratta di un delitto che viene posto in essere da un soggetto che, allo scopo di commettere una serie di reati, analiticamente indicati nella disposizione, tra i quali si annoverano le ipotesi ex artt. 609 bis[c] e 609 quater[d] c.p., adeschi un minore di sedici anni.

La disposizione precisa che per adescamento deve intendersi qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso lusinghe, artifici o minacce, realizzati anche attraverso l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Pertanto questa fattispecie criminosa richiede che vi sia l’utilizzo della coartazione psicologica da parte dell’adescatore perpetrata a danno del minore che può realizzarsi mediante violenza o minaccia o induzione a fare o subire un comportamento contrario alla volontà del destinatario, al fine di commettere violenza sessuale o altri reati.

In concreto la configurazione di tale delitto si presenta molto spesso associata oltre che alle conversazioni con fine chiaramente erotico, anche allo scambio di immagini pedopornografiche quale medium alla violenza finale.

Pertanto si punisce la condotta preparatoria tesa alla realizzazione di un altro reato ben più grave e ciò rende molto difficile punire questo comportamento criminoso.

Conclusioni

L’interazione tra minore e genitori o insegnanti appare fondamentale. È importante monitorare i contatti che interagiscono con il minore, soprattutto quando il giovane inizia a idolatrare eccessivamente o a idealizzare persone conosciute on line.

Potrebbe anche capitare, laddove si riesca a giungere a una buona confidenza, che sia il minore stesso a confidare al genitore di essere stato destinatario di richieste sessualmente esplicite, nel qual caso non è opportuno sgridarlo, ma raccogliere tutti i messaggi inviati e rivolgersi alla Polizia Postale.

Allo scopo vi sono anche applicazioni appositamente realizzate, si pensi a “YouPol”[e], della Polizia di Stato, o “Mytutela”[f], software utilizzato per raccogliere messaggi da parte di eventuali stalker.

Si consideri nel caso di specie che un eventuale approfittatore del giovane, anche se rubricato in modo differente dal codice, diviene insistente esattamente come un molestatore assillante.

La scuola, a sua volta, si pone l’obiettivo di sensibilizzare i propri discenti sui pericoli nella rete, cercando di fornire degli strumenti di tutela contro il grooming senza distinzione di sesso.

Si ritiene che uno sforzo debba essere compiuto oltre che dai soggetti qui menzionati, anche dagli host stessi dei videogiochi, posto che solo mediante la collaborazione di questi ultimi è possibile rintracciare gli adescatori.

 

[a] https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/child-sexual-exploitation/online-sexual-coercion-and-extortion-of-children

[b] https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/20/child-abuse-imagery-bitcoin-blockchain-illegal-content

[c] Codice Penale, art.609-bis : “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

[d] Codice Penale, art.609-quater : “Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza. Fuori dei casi previsti dall’articolo 609 bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.”.

[e] https://www.poliziadistato.it/articolo/385afa9005c93ce639103727

[f] https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2018/05/24/mytutela-app-contro-gli-stalker_Is892v0AReV07ZOg7zWxpM.html

 

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202023 C.Matteuzzi.Il grooming al tempo del coronavirus

 

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Socio fondatore e Segretario Generale dell'UPLI