{"id":9686,"date":"2020-04-05T23:39:07","date_gmt":"2020-04-05T21:39:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/?p=9686"},"modified":"2020-04-05T23:46:33","modified_gmt":"2020-04-05T21:46:33","slug":"2020-10","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-10\/","title":{"rendered":"LA PRIVACY NELLE RIPRESE FOTO E VIDEO di M.Mancini"},"content":{"rendered":"<p><strong>LA PRIVACY NELLA RIPRESA E NELL\u2019UTILIZZO DI FOTOGRAFIE E VIDEO <\/strong><\/p>\n<p>di Massimiliano #Mancini(1)<\/p>\n<p><strong>Abstract:<\/strong>\u00a0<em>In quali casi \u00e8 lecito riprendere immagini fotografiche e audiovisive e quale uso ne \u00e8 legittimo da parte dei privati, degli enti pubblici, dei pubblici ufficiali e delle forze di polizia.<\/em><\/p>\n<p><strong>Keywords:<\/strong> #Privacy #DGPR #Fotografia #RipreseVideo #Audiovisivo #TrattamentoDatiPersonali #DiffusioneImmagini #TrattamentoImmagini #PubblicazioneImmagini #Imnternet #Socials #Facebook #Instagram #Twitter #MassimilianoMancini #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana<\/p>\n<p>(1) <em>Segretario Generale UPLI, gi\u00e0 comandante dirigente di Polizia Locale e Provinciale, DPO\/RPD e consulente privacy in enti pubblici e aziende private.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc37021027\"><\/a><a name=\"_Toc35973151\"><\/a><strong>Premessa<\/strong><\/h3>\n<p>Oggi si vive nella societ\u00e0 dell\u2019immagine e non c\u2019\u00e8 momento, contesto, situazione o personaggio che non sia fotografato, ripreso e quindi pubblicato su internet ossia diffuso con una circolazione della propria immagine e conoscenza dei propri comportamenti difficilmente controllabile.<\/p>\n<p>Internet \u00e8 il grande mare che tutto inghiotte e tutto conduce senza che si sappia davvero dove e\u00a0 sino a quando, senza limiti predefiniti e nemmeno stimabili esattamente.<\/p>\n<p>Ecco allora che, mai come oggi, \u00e8 necessario tutelarsi e tutelare le immagini e le informazioni audiovisive proprie e dei soggetti che abbiamo sotto la nostra responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Per\u00f2 \u00e8 anche vero che la diffusione della tecnologia ci permette di accorciare le distanze, aprire opportunit\u00e0 professionali mantenere relazioni sentimentali e affettive senza limiti di distanza e di contesti e inoltre la tecnologia permette di salvare vite, risolvere casi, tutelare la sicurezza.<\/p>\n<p>La conoscenza rende liberi e la coscienza ci permette di esercitare appieno i nostri diritti.<\/p>\n<p>In questo approfondimento si affronter\u00e0 la normativa vigente in materia di riprese fotografiche e audiovisive e sul loro impiego, alla luce della nuova normativa europea sulla privacy e del quadro normativo nazionale.<\/p>\n<p>Queste norme evidentemente vincolano tutti allo stesso modo e quindi \u00e8 importante conoscerle sia da parte dei privati, sia da parte delle aziende, sia da parte degli enti pubblici.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc37021028\"><\/a><strong>Quando rientra nella normativa della privacy l\u2019immagine audiovisiva<\/strong><\/h3>\n<p>Il punto di partenza \u00e8 se l\u2019immagine fotografica e video sia un dato personale e se ne sia autorizzato quindi il trattamento e a quale condizioni.<\/p>\n<p>La normativa vigente in materia di privacy \u00e8 definita dal Regolamento UE 2016\/679, General Data Protection Regulation da cui l\u2019acronimo di GDPR, entrato in vigore il 25 maggio 2016 tranne che per le sanzioni che si applicano dal 25 maggio 2018.<\/p>\n<p>La disciplina del DGPR al si applica a condizione che vi sia la concomitante presenza di due condizioni:<\/p>\n<ol>\n<li>Dati personali di persone fisiche (GDPR art.1 c.1) <a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[a]<\/a>.<\/li>\n<li>Trattamento, ossia le attivit\u00e0 espressamente indicate che coinvolgono i dati personali (GDPR art.1 c.2)<a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[b]<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per il primo punto si deve rilevare che le immagini e i filmati rientrano nella definizione di dato personale solo se in quanto atti ad individuare e identificare una persona fisica, quindi sono del tutto escluse da qualsiasi applicazione della privacy le immagini con il volto coperto o offuscato, anche naturalmente ad esempio perch\u00e9 indossano un casco o sono ripresi in modo che il volto non si veda completamente.<\/p>\n<p>Inoltre anche quando l\u2019immagine sia diretta e personale sul soggetto se non vi \u00e8 trattamento non si applica comunque la normativa sulla privacy, quindi la ripresa fotografica o video in se non \u00e8 astrattamente un trattamento, poich\u00e9 il soggetto in luogo aperto al pubblico \u00e8 parte del contesto come qualsiasi altro oggetto.<\/p>\n<p>Assume una sua dimensione ai fini della privacy laddove \u00e8 l\u2019oggetto esclusivo del trattamento e quindi ad esempio della fotografia o della ripresa in primo piano.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc37021029\"><\/a><strong>Liceit\u00e0 della ripresa audiovisiva<\/strong><\/h3>\n<p>Alla luce dei principi del GDPR indicati in precedenza la ripresa audiovisiva (fotografica e\/o video) deve essere valutata in funzione dell\u2019utilizzo che se ne faccia per valutarne la legittimit\u00e0.<\/p>\n<p>In via di principio \u00e8 espressamente consentita ai fini della libert\u00e0 di espressione e di informazione, e per questo il GDPR dispone che gli stati membri concilino questi valori con la protezione dei dati personali (GDPR art.85 c.1) <a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[c]<\/a>.<\/p>\n<p><strong>E\u2019 sempre lecito fotografare ed eseguire riprese video:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong>A fini giornalistici e di informazione in generale<\/strong> (GDPR art.85 c.1) <a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[d]<\/a>, in questi casi tuttavia pur non essendo previsto il consenso per la ripresa e persino per la diffusione l\u2019informazione e l\u2019uso che se ne fa non deve essere diffamatorio.<\/li>\n<li><strong>Per scopi accademici<\/strong> (GDPR art.85 c.1 cit. e l.633\/1941 art.97 c.1<a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[e]<\/a>), di studio, di formazione, quindi sono lecite le riprese delle lezioni e delle conferenze, per\u00f2 l\u2019immagine del soggetto coinvolto non pu\u00f2 essere mostrata se gli rechi pregiudizio all\u2019onore, alla reputazione o al decoro (633\/1941 art.97 c.2<a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[f]<\/a>).<\/li>\n<li><strong>Per arte e letteratura<\/strong>, (GDPR art.85 c.1), quindi sono lecite tutte le foto in pubblico che siano finalizzate non specificatamente a riprendere un singolo soggetto, poich\u00e9 il fine artistico sarebbe sempre giustificato dal panorama, dal monumento, dal luogo ripreso; anche in questo caso l\u2019immagine del soggetto coinvolto non pu\u00f2 essere mostrata se gli rechi pregiudizio all\u2019onore, alla reputazione o al decoro (633\/1941 art.97 c.2 cit.).<\/li>\n<li><strong>In occasione di eventi<\/strong>, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, in questi casi non serve il consenso delle persone riprese, ma ognuno di essi non deve essere il vero e proprio soggetto dello scatto (art.97 l.633\/1941 cit).<\/li>\n<li><strong>In tutti i casi in cui vi sia il consenso dell\u2019interessato<\/strong>, anche in maniera implicita e questo deriva anche dalla mancanza di opposizione. Ad esempio il selfie di gruppo, dove chi non vuole pu\u00f2 comunque sottrarvisi, oppure chi appare fotografato evidentemente in posa.<\/li>\n<li><strong>Le foto nella privata dimora del soggetto che si espone evidentemente,<\/strong> dando un consenso implicito, e che pu\u00f2 essere liberamente osservato dall\u2019esterno<a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[g]<\/a>. Ad esempio che si spoglia mettendosi in bella mostra davanti alla finestra spalancata.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Non \u00e8 consentito:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong>Riprendere, diffondere e\/o commercializzare il ritratto di una persona singolarmente senza il suo consenso<\/strong>, fuori dal contesto dei casi indicati sopra (633\/1941 art.96 <a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[h]<\/a>), ci\u00f2 non vale per le persone famose, i personaggi pubblici, i personaggi dello spettacolo che godono di una privacy attenuata (l.633\/1941 art.97 c.1 cit.). Ad esempio una persona ripresa con il teleobiettivo in volto.<\/li>\n<li><strong>Foto di situazioni imbarazzanti<\/strong>, dove ovviamente sia visibile il soggetto o comunque riconoscibile (633\/1941 art.97 c.2 cit.), senza il suo consenso. Ci\u00f2 vale anche se lo scopo dell\u2019immagine \u00e8 generale e non rivolta al soggetto, ad es. pubblicare a corredo di un articolo giornalistico sull\u2019accattonaggio una foto di un questuante senza coprire o sgranare l\u2019immagine del viso della persona ritratta integra il reato di diffamazione<a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[i]<\/a>.<\/li>\n<li><strong>Foto illecitamente riprese relative alla vita privata all\u2019interno della propria abitazione<\/strong>, questa situazione \u00e8 tutelata a livello Costituzionale (Cost.art.14<a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[j]<\/a>) e inoltre costituisce reato penale (art.615bis c.p.)<a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[k]<\/a>. E\u2019 vietata sia la ripresa che la diffusione anche se i due comportamenti sono attuati da persone differenti. Ad esempio foto di persone nel proprio giardino oppure dentro la propria abitazione. Tuttavia non \u00e8 vietato fotografare l\u2019immobile ovvero ci\u00f2 che \u00e8 liberamente osservabile dall\u2019esterno come ad esempio delle persone intente a realizzare un muro<a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[l]<\/a>.<\/li>\n<li><strong>Foto di minori coinvolti in procedimenti penali<\/strong> (dPR 448\/1988 art.13<a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[m]<\/a>). Ad esempio foto di ragazzi arrestati, immagini di minori indagati o imputati.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc37021030\"><\/a><a name=\"_Toc35973153\"><\/a><strong>Le immagini riprese nell\u2019attivit\u00e0 di polizia<\/strong><\/h3>\n<p>Il Regolamento UE 2016\/679 esclude dall\u2019applicazione della normativa sulla privacy alcune attivit\u00e0 specifiche svolte delle forze di polizia e previste come tali dalle leggi nazionali (DGPR art.1 c.2)<a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[n]<\/a>, mentre nell\u2019attivit\u00e0 generale i corpi di polizia devono rispettare integralmente tutte le norme, le procedure, formali e sostanziali, e gli adempimenti previsti in materia di privacy.<\/p>\n<p>Sono pertanto escluse da queste norme e quindi \u00e8 consentita la ripresa fotografica e audiovisiva e di conseguenza l\u2019impiego del materiale nei casi in cui l\u2019attivit\u00e0 che non rientra nell&#8217;ambito di applicazione del diritto dell&#8217;Unione e quindi l\u2019attivit\u00e0 di Interpol svolta al di fuori dell\u2019Unione europea (DGPR art.1 c.2 cit. lettera a).<\/p>\n<p>A ci\u00f2 si aggiungono le attivit\u00e0 effettuati a fini di prevenzione indagine accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, che concretamente sono le attivit\u00e0 di polizia giudiziaria e di esecuzione di provvedimenti penali (DGPR art.1 c.2 cit. lettera d).<\/p>\n<p>Quest\u2019attivit\u00e0 \u00e8 propria di tutte le forze di polizia, governative e locali, poich\u00e9 la qualifica di polizia giudiziaria \u00e8 una componente inscindibile della figura degli operatori di polizia che non siano semplici vigilanti della sosta (ausiliari del traffico e della sosta).<\/p>\n<p>Per queste finalit\u00e0 <u>sono lecite le fotografie e le riprese audiovisive eseguite da tutti i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio<\/u> i quali, a differenza dei privati cittadini, hanno sempre l\u2019obbligo di riferire la notizia di reato alla Procura della Repubblica, nei casi in cui il reato sia perseguibile d\u2019ufficio, direttamente o a mezzo della polizia giudiziaria (art.331 c.p.)<a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[o]<\/a>.<\/p>\n<p>Inoltre, per le stesse motivazioni, <u>ne \u00e8 lecita l\u2019attivit\u00e0 anche da parte dei privati cittadini<\/u> in tutti i casi in cui la finalit\u00e0 sia quella di denunciare un reato e ci\u00f2 vale anche nei confronti delle forze di polizia o degli altri pubblici ufficiali, quindi ad esempio \u00e8 lecita la ripresa, anche occulta, del comportamento di un funzionario di polizia allo scopo di documentarne il comportamento penalmente rilevante.<\/p>\n<p>Infine \u00e8 sempre consentito effettuare fotografie e riprese audiovisive allo scopo di salvaguardare le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse, che comprende l\u2019attivit\u00e0 generale di pubblica sicurezza svolta da tutte le forze di polizia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[a]<\/a> Regolamento UE 2016\/679 art.4 c.1: \u00ab1. \u00abdato personale\u00bb: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (\u00abinteressato\u00bb) si considera identificabile la persona fisica che pu\u00f2 essere identificata direttamente o indirettamente con particolare riferimento a un identificativo come il nome un numero di identificazione dati relativi all&#8217;ubicazione un identificativo online o a uno o pi\u00f9 elementi caratteristici della sua identit\u00e0 fisica fisiologica genetica psichica economica culturale o sociale;\u00bb<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[b]<\/a> Regolamento UE 2016\/679 art.4 c.2: \u00ab 2. \u00abtrattamento\u00bb: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l&#8217;ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, l&#8217;organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l&#8217;adattamento o la modifica l&#8217;estrazione la consultazione l&#8217;uso la comunicazione mediante trasmissione diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione il raffronto o l&#8217;interconnessione la limitazione la cancellazione o la distruzione;\u00bb<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[c]<\/a> Regolamento UE 2016\/679 art.85 (Trattamento e libert\u00e0 d&#8217;espressione e di informazione), c.1: \u00abIl diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libert\u00e0 d&#8217;espressione e di informazione incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica artistica o letteraria.\u00bb<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[d]<\/a> Regolamento UE 2016\/679 art.85 (Trattamento e libert\u00e0 d&#8217;espressione e di informazione), c.2: \u00abAi fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica artistica o letteraria gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi) III (diritti dell&#8217;interessato) IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento) V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali) VI (autorit\u00e0 di controllo indipendenti) VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libert\u00e0 d&#8217;espressione e di informazione.3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.\u00bb<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[e]<\/a> Legge 22 aprile 1941 n.633, <em>Legge a protezione del diritto d&#8217;autore e di altri diritti connessi al suo esercizio<\/em>, art. 97 c.1: \u00ab<em>Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell\u2019immagine \u00e8 giustificata dalla notoriet\u00e0 o dall\u2019ufficio pubblico coperto da necessit\u00e0 di giustizia o di polizia da scopi scientifici didattici o colturali o quando la riproduzione \u00e8 collegata a fatti avvenimenti cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.<\/em>\u00bb<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[f]<\/a> Legge 22 aprile 1941 n.633, art. 97 c.2: \u00ab <em>Il ritratto non pu\u00f2 tuttavia essere esposto o messo in commercio quando l&#8217;esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all&#8217;onore alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.<\/em>\u00bb<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[g]<\/a> Cassazione Penale, Sez.V, sentenza 11 maggio 2012 n.18035.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[h]<\/a> Legge 22 aprile 1941 n.633, <em>Legge a protezione del diritto d&#8217;autore e di altri diritti connessi al suo esercizio<\/em>, art. 96: \u00ab<em>Il ritratto di una persona non pu\u00f2 essere esposto riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa salve le disposizioni dell&#8217;articolo seguente.Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo terzo e quarto comma dell&#8217;art. 93.<\/em>\u00bb<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[i]<\/a> Cassazione Penale, Sez.V, sentenza 30 gennaio 2012 n.3721.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[j]<\/a> Costituzione art.14 \u00ab<em>Il domicilio \u00e8 inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libert\u00e0 personale [cfr. artt. 13 111 c. 2].Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanit\u00e0 e di incolumit\u00e0 pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. <\/em>\u00bb<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[k]<\/a> Codice Penale, art.615bis. \u00ab<em>Chiunque mediante l&#8217;uso di strumenti di ripresa visiva o sonora si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell&#8217;articolo 614 \u00e8 punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace salvo che il fatto costituisca pi\u00f9 grave reato chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.I delitti sono punibili a querela della persona offesa tuttavia si procede d&#8217;ufficio e la pena \u00e8 della reclusione da uno a cinque anni se il fatto \u00e8 commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato<\/em>.\u00bb<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[l]<\/a> Cassazione Penale, Sez.V, sentenza 24 giugno 2011 n.25453.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[m]<\/a> DPR 22 settembre 1988 n.448 <em>Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.<\/em> Art. 13 \u00ab<em>Divieto di pubblicazione e di divulgazioneSono vietate la pubblicazione e la divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l&#8217;identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.La disposizione del comma i non si applica dopo l&#8217;inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[n]<\/a> Regolamento UE 2016\/679 art.1 c.2: \u00ab<em>2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali: a) effettuati per autorit\u00e0 che non rientrano nell&#8217;ambito di applicazione del diritto dell&#8217;Unione; b) effettuati dagli Stati membri nell&#8217;esercizio di autorit\u00e0 che rientrano nell&#8217;ambito di applicazione del titolo V capo 2 TUE; c) effettuati da una persona fisica per l&#8217;esercizio di autorit\u00e0 a carattere esclusivamente personale o domestico; d) effettuati dalle autorit\u00e0 competenti a fini di prevenzione indagine accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.<\/em>\u00bb<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/20475EBE-6D50-42F4-BE44-5BA9631CC00D#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[o]<\/a> Codice Penale, art.331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio): \u00ab<em>1. Salvo quanto stabilito dall&#8217;articolo 347 i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell&#8217;esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio devono farne denuncia per iscritto anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato \u00e8 attribuito.2. La denuncia \u00e8 presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.\u00bb<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>PER SCARICARE I DOCUMENTI CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/M.Mancini-La-privacy-nelle-riprese-foto-e-video.pdf\">M.Mancini-La privacy nelle riprese foto e video<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>GLI ALTRI ARTICOLI DELLO STESSO AUTORE:<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-3\/\">LA PRIVACY NELL\u2019ATTIVITA\u2019 DI POLIZIA di M.Mancini<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-7\/\">VERBALIZZAZIONE E PRIVACY di M.Mancini<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA PRIVACY NELLA RIPRESA E NELL\u2019UTILIZZO DI FOTOGRAFIE E VIDEO di Massimiliano #Mancini(1) Abstract:\u00a0In quali casi \u00e8 lecito riprendere immagini fotografiche e audiovisive e quale uso ne \u00e8 legittimo da parte dei privati, degli enti pubblici, dei pubblici ufficiali e delle forze di polizia. Keywords: #Privacy #DGPR #Fotografia #RipreseVideo #Audiovisivo #TrattamentoDatiPersonali #DiffusioneImmagini #TrattamentoImmagini #PubblicazioneImmagini #Imnternet #Socials #Facebook #Instagram #Twitter #MassimilianoMancini #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana (1) Segretario Generale UPLI, gi\u00e0 comandante dirigente di Polizia Locale e Provinciale, DPO\/RPD e consulente privacy in enti pubblici e aziende private. &nbsp; Premessa Oggi si vive nella societ\u00e0 dell\u2019immagine e non c\u2019\u00e8 momento, contesto, situazione o personaggio che non sia fotografato, ripreso e quindi pubblicato su internet ossia diffuso con una circolazione della propria immagine e conoscenza dei propri comportamenti difficilmente controllabile. Internet \u00e8 il grande mare che tutto inghiotte e tutto conduce senza che si sappia davvero dove e\u00a0 sino a quando, senza limiti predefiniti e nemmeno stimabili esattamente. Ecco allora che, mai come oggi, \u00e8 necessario tutelarsi e tutelare le immagini e le informazioni audiovisive proprie e dei soggetti che abbiamo sotto la nostra responsabilit\u00e0. Per\u00f2 \u00e8 anche vero che la diffusione della tecnologia ci permette di accorciare le distanze, aprire opportunit\u00e0 professionali mantenere relazioni sentimentali e affettive senza limiti di distanza e di contesti e inoltre la tecnologia permette di salvare vite, risolvere casi, tutelare la sicurezza. La conoscenza rende liberi e la coscienza ci permette di esercitare appieno i nostri diritti. In questo approfondimento si affronter\u00e0 la normativa vigente in materia di riprese fotografiche e audiovisive e sul loro impiego, alla luce della nuova normativa europea sulla privacy e del quadro normativo nazionale. Queste norme evidentemente vincolano tutti allo stesso modo e quindi \u00e8 importante conoscerle sia da parte dei privati, sia da parte delle aziende, sia da parte degli enti pubblici&#8230;. <\/p>\n<p><a class=\"readmore\" href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-10\/\">Leggi &#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":9688,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[63,213],"tags":[235,183,234,209,196,212,75,76,210,211],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9686"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9686"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9686\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9693,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9686\/revisions\/9693"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9688"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9686"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9686"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9686"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}