{"id":9612,"date":"2020-03-30T19:54:00","date_gmt":"2020-03-30T17:54:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/?p=9612"},"modified":"2020-04-08T00:16:28","modified_gmt":"2020-04-07T22:16:28","slug":"2020-5","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-5\/","title":{"rendered":"COVID-19 E ILLECITI SU STRADA di L.Del Giudice."},"content":{"rendered":"<p><strong>COVID-19 E ILLECITI ACCERTATI SULLA STRADA: APPROFONDIMENTO.<\/strong><\/p>\n<p>di Luigi Del Giudice(1).<\/p>\n<p><strong>Abstract:\u00a0<\/strong>\u00a0<em>Le novit\u00e0 in tema sanzionatorio introdotte dal nuovo decreto legge 25 marzo 2020 n.19 tra violazioni penali e illeciti amministrativi.<\/em><\/p>\n<p><strong>Keywords:<\/strong><em>#Coronavirus #Covid-19 #PoliziaLocale #PoliziaGiudiziaria #PoliziaStradale #IoRestoACasa #LuigiDelGiudice #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana<\/em><\/p>\n<p>(1)\u00a0Consigliere nazionale UPLI, comandante della Polizia Locale di Cimitile (NA).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc36488545\"><\/a><a name=\"_Toc35973151\"><\/a><strong>Premessa<\/strong><\/h3>\n<p>Con il decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 recante \u201cMisure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u201d (pubblicato in gazzetta ufficiale il 25 marzo, ed in vigore dal 26\/03\/2020) il Governo si \u00e8 preoccupato di realizzare un\u2019opera di riordino (forse) del caos normativo e sanzionatorio.<\/p>\n<p>A partire dunque dal 26 marzo 2020 per espressa indicazione del d.l. 19\/2020 ai comportamenti indicati non si possono applicare le pene previste dall\u2019articolo 650 del codice penale n\u00e9 qualsiasi altra pena o sanzione amministrativa prevista da leggi speciali per violazione delle prescrizioni imposte da emergenze sanitare trovando applicazione appunto quanto previsto dall\u2019articolo 4 del citato d.l.<\/p>\n<p>Proprio quest\u2019ultimo aspetto risulta di particolare importanza per gli operatori di polizia, statali e locali, atteso che la infelice formulazione normativa ha generato caos e diverse interpretazioni.<\/p>\n<p>Ci riferiamo appunto al gi\u00e0 citato articolo 4 derubricato sanzioni e controlli il quale al comma 1 stabilisce che: \u201c<em>Salvo che il fatto costituisca reato il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all&#8217;articolo 1 comma 2 individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell&#8217;articolo 2 comma 1 ovvero dell&#8217;articolo 3 \u00e8 punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall&#8217;articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 3 comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l&#8217;utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Ma andiamo in ordine, salvo che il fatto non costituisca reato le violazioni sono punite con sanzioni amministrative. A tal fine occorre chiarire che, al di l\u00e0 dell\u2019autonoma applicazione delle sanzioni penali, il concorso tra queste ultime e le violazioni amministrative \u00e8 disciplinato dalla l.689\/81 (art. 9)<a href=\"applewebdata:\/\/36788F2A-F4A2-4578-B768-C8E19CEBA91D#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[a]<\/a>, criterio generale di specialit\u00e0, per il quale se uno stesso fatto \u00e8 punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si applica quella considerata speciale.<\/p>\n<p>Tuttavia nel caso che di specie non si pu\u00f2 parlare di concorso di norme n\u00e9 di conflitto quando \u00e8 la norma stessa ad inserire la clausola di riserva \u201c<em>salvo che il fatto costituisca reato<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>In questo caso infatti \u00e8 ragionevole affermare che il principio di sussidiariet\u00e0 prevalga su quello di specialit\u00e0 e quindi l\u2019ipotesi penale \u2013 sempre che vi siano gli elementi costituenti il reato \u2013 sia sempre prevalente rispetto alla sanzione amministrativa.<\/p>\n<p>Ai fini sanzionatori il decreto legge prevede due grandi fattispecie: violazioni commesse senza l\u2019utilizzo del veicolo ovvero con il veicolo.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc35973152\"><\/a><strong>\u00a0<\/strong><\/h3>\n<h3><a name=\"_Toc36488546\"><\/a><strong>Le violazioni commesse senza l\u2019utilizzo del veicolo<\/strong><\/h3>\n<p>Nei casi in cui la violazione richiamata dal decreto legge \u00e8 commessa senza l&#8217;utilizzo di un veicolo, com\u2019\u00e8 il caso ad esempio del pedone che si sposta in assenza di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessit\u00e0 o senza comprovati motivi di salute, ovvero di colui che \u00e8 a bordo di un mezzo di trasporto diverso dal veicolo come definito dall&#8217;articolo 46 c.d.s., ecc., la sanzione pecuniaria prevista (da euro 400,00 euro 3.000,00) ammette il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma pari al minimo edittale ossia euro 400,00<a href=\"applewebdata:\/\/36788F2A-F4A2-4578-B768-C8E19CEBA91D#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[b]<\/a>.<\/p>\n<p>Atteso che il comma 3 dell\u2019articolo 4 del decreto in questione prevede espressamente l\u2019applicazione dei commi 1.2 e 2.1 dell&#8217;articolo 202 del d.l. 30 aprile 1992 n.285 in materia di pagamento in misura ridotta trover\u00e0 applicazione la riduzione del 30% quando il pagamento \u00e8 effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.<\/p>\n<p>La dilatazione del termine di 5 giorni previsto dall\u2019&#8217;articolo 202 CdS a 30 giorni \u00e8 stato introdotto dall&#8217;art.108 del d.l. 18\/2020<a href=\"applewebdata:\/\/36788F2A-F4A2-4578-B768-C8E19CEBA91D#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[c]<\/a>, pertanto la somma da pagare in forma scontata \u00e8 di euro 280,00.<\/p>\n<p>Ferma restando la facolt\u00e0 di addivenire al pagamento delle sanzioni nelle forme suindicate tale nuova previsione normativa deve essere letta alla luce della sospensione dei termini di esecuzione per il pagamento in misura ridotta prevista dall&#8217;art.10 commi 4 e 18 del d.l. 2 marzo 2020 n.9.<\/p>\n<p>Tale sospensione per effetto del DPCM 9 marzo 2020 e fatta salva eventuale ulteriore proroga \u00e8 efficace dal l0 marzo sino al 3 aprile 2020 nei confronti di tutti i residenti aventi sede operativa o esercitanti la propria attivit\u00e0 lavorativa produttiva o di funzione all&#8217;interno del territorio nazionale.<\/p>\n<p>Per effetto di tali previsioni normative il termine di trenta giorni per avvalersi della facolt\u00e0 del pagamento in forma scontata del 30% \u00e8 da intendersi sospeso dal l0 marzo e decorre nuovamente salvo ulteriori proroghe dal 4 aprile 2020.<\/p>\n<p>Inoltre l&#8217;art.108 comma 2 del d.l. n.18\/2020 ha previsto in via del tutto eccezionale e transitoria che nel lasso temporale compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 \u00e8 possibile effettuare il pagamento delle sanzioni del c.d.s. con importo scontato del 30% entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.<\/p>\n<p>Tale norma si riferisce a tutte le violazioni contestate o notificate per le quali nel periodo sopraindicato (17 marzo-31 maggio 2020) il termine per il pagamento in forma scontata del 30% \u00e8 esteso a 30 giorni successivi alla contestazione o notificazione stessa. In pratica \u00e8 possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o notificate a far data dal 16 febbraio 2020.<\/p>\n<p>Va infine ricordato che oltre al pagamento in misura ridotta, in forza del comma 3 dell&#8217;art.103<a href=\"applewebdata:\/\/36788F2A-F4A2-4578-B768-C8E19CEBA91D#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[d]<\/a> del decreto legge in analisi, anche la sospensione dei termini di notificazione dei processi verbali di svolgimento di attivit\u00e0 difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali continua ad essere regolata dal combinato disposto dell&#8217;art. 10 commi 4 e 18 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 e dell&#8217;art. l comma 1 del DPCM 9 marzo 2020 come indicato con la circolare Ministeriale n. 300\/A\/2090\/20\/117\/2 del 13 marzo 2020. Pertanto il procedimento di irrogazione delle sanzioni \u00e8 sospeso fino al 3 aprile 2020 ed allo stesso modo risulta sospeso il termine per presentare scritti difensivi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc36488547\"><\/a><strong>Le violazioni commesse con l\u2019utilizzo del veicolo<\/strong><\/h3>\n<p>L\u2019articolo 4 del d.l. 25 marzo n.19 prevede che se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l&#8217;utilizzo di un veicolo<a href=\"applewebdata:\/\/36788F2A-F4A2-4578-B768-C8E19CEBA91D#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[e]<\/a> le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.<\/p>\n<p>In virt\u00f9 di quanto sopra la competenza a determinare la sanzione dovrebbe essere del Prefetto, infatti l\u2019utilizzo della locuzione \u201c<em>le sanzioni sono aumentate fino a un terzo<\/em>\u201d presuppone una valutazione che sarebbe nel caso di specie del Prefetto che avrebbe la possibilit\u00e0 di graduare l\u2019entit\u00e0 della sanzione in base ad una serie di parametri ovvero avendo riguardo alla gravit\u00e0 della violazione all&#8217;opera svolta dall&#8217;agente per l&#8217;eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione nonch\u00e9 alla personalit\u00e0 del trasgressore e alle sue condizioni economiche.<\/p>\n<p>Con la circolare ministeriale n.300\/A\/2416\/20\/115\/28 del 27\/03\/2020 il ministero dell\u2019interno con un\u2019interpretazione condivisibile da un punto di vista pratico ma non certamente da un punto di vista tecnico giuridico ha ritenuto che se la violazione \u00e8 commessa con l&#8217;uso di un veicolo la sanzione da pagare \u00e8 aumentata fino ad 1\/3 e 1&#8217;operatore di polizia che accerta la violazione dovr\u00e0 applicare l&#8217;aumento di 1\/3 in misura fissa delle sanzioni edittali non essendo possibile per questi definire in misura discrezionale l&#8217;entit\u00e0 della maggiorazione.<\/p>\n<p>Pertanto in tali casi la sanzione pecuniaria prevista (da euro 533,33 a euro 4.000,00) ammette il pagamento in misura ridotta ( entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 533,33.<\/p>\n<p>Anche in tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30% quando il pagamento \u00e8 effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (fino al 31 maggio 2020) come previsto dall&#8217;art.202 comma 1 c.d.s. e la somma da pagare in forma agevolata \u00e8 perci\u00f2 di euro 373,34.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc36488548\"><\/a><strong>Reiterazione delle violazioni<\/strong><\/h3>\n<p>Il comma 5 dell\u2019articolo 4 del d.l. dispone che in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa \u00e8 raddoppiata e quella accessoria \u00e8 applicata nella misura massima.<\/p>\n<p>La disposizione in oggetto rinvia pertanto all&#8217;istituto della reiterazione delle violazioni di cui all&#8217;articolo 8-bis legge 689\/81<a href=\"applewebdata:\/\/36788F2A-F4A2-4578-B768-C8E19CEBA91D#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[f]<\/a> ma la sua applicabilit\u00e0 appare oggettivamente impossibile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc36488549\"><\/a><strong>L\u2019accertamento della violazione<\/strong><\/h3>\n<p>Nel solco dei precedenti interventi normativi il decreto legge rinnova l&#8217;attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare informandone preventivamente il Ministro dell&#8217;Interno l&#8217;esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia<a href=\"applewebdata:\/\/36788F2A-F4A2-4578-B768-C8E19CEBA91D#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[g]<\/a> e ove occorra sentiti i competenti comandi territoriali delle Forze armate al cui personale impiegato nell&#8217;applicazione delle misure di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legge \u00e8 attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza con provvedimento prefettizio.<\/p>\n<p>Appare evidente come la disposizione in esame s&#8217;inquadri nel generale contesto delle funzioni e delle prerogative riservate dalla legge al Prefetto quale autorit\u00e0 provinciale di pubblica sicurezza cui compete la funzione di coordinamento dei compiti e delle attivit\u00e0 degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ai sensi dell\u2019art.13, comma 3. della l.1 aprile 1981 n.121 (cfr. circolare ministero interno N.15350\/117(2)\/Uff.III-Prot.Civ. del 26 Marzo 2020).<\/p>\n<p>Se nel decreto legge in questione sembra non esserci quindi alcun riferimento alle Polizie Locali sembra pensarci il Ministero dell\u2019Interno il quale nella pi\u00f9 volte citata c.m. 27 marzo 2020 precisa che la competenza ad accertare gli illeciti appartiene a tutti i soggetti indicati dall&#8217;art.13 della l.689\/1981 compresi per la violazione di provvedimenti provvisori temporanei delle regioni o dei sindaci i soggetti individuati dalle leggi regionali in materia.<\/p>\n<p>Infine ricordiamo che a differenza dell\u2019accertamento della violazione la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative comprese quelle accessorie e quindi a ricevere il rapporto in caso di mancato pagamento in misura ridotta per adottare l&#8217;ordinanza-ingiunzione di pagamento appartiene:<\/p>\n<ul>\n<li>al Prefetto per le violazioni di disposizioni dettate da DPCM ai sensi dell&#8217;art.2 del citato d.l.;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>al Presidente della Regione o al Sindaco per le violazioni relative a provvedimenti temporanei adottati da questi enti locali ai sensi dell&#8217;art.3 del citato d.l. ciascuno nell&#8217;ambito della propria competenza in attesa di un DPCM che regolamenti la situazione d&#8217;emergenza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Alle medesime autorit\u00e0 il trasgressore pu\u00f2 presentare scritti difensivi ai sensi dell&#8217;articolo 18 l.689\/81 entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione, tuttavia come gi\u00e0 sopra precisato \u00e8 attualmente sospeso il termine per presentare scritti difensivi.<\/p>\n<h3><strong>\u00a0<\/strong><\/h3>\n<h3><a name=\"_Toc36488550\"><\/a><strong>Questioni di diritto intertemporale<\/strong><\/h3>\n<p>Infine l&#8217;art. 4 comma 8 del d.l. che stiamo analizzando nell&#8217; affrontare le questioni di diritto intertemporale originate dalle disposizioni introdotte dal nuovo decreto in materia sanzionatoria stabilisce che le norme che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto prevedendo tuttavia una applicazione delle sanzioni amministrative nella misura minima ridotta della met\u00e0.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 significa che i fatti pregressi ovvero le violazioni ex articolo 650 del codice penale saranno sanzionati con 200,00 euro di sanzione amministrativa pecuniaria.<\/p>\n<p>Il rinvio all\u2019art.102 del d.lgs. n.507\/99 comporta peraltro la previsione del pagamento in misura ridotta entro i primi 60 giorni dalla notifica della contestazione e la possibilit\u00e0 di ridurre ulteriormente l\u2019importo della sanzione.<\/p>\n<p>Non senza peraltro prospettabili difficolt\u00e0 operative considerato che l\u2019art.16 della l. n.689\/81 a sua volta richiamato dalla disciplina del 1999 commisura le riduzioni ai limiti edittali delle sanzioni amministrative \u2013 riduzione di un terzo del minimo e del doppio del massimo \u2013 mentre nel caso di specie \u00e8 comminata per le sanzioni retroattivamente applicabili come si \u00e8 detto una sanzione fissa di 200,00 euro: un ulteriore profilo quest\u2019ultimo di dubbia legittimit\u00e0 in rapporto ai principi di uguaglianza e di proporzione e la medesima sanzione \u00e8 comminata per violazioni di differente gravit\u00e0<a href=\"applewebdata:\/\/36788F2A-F4A2-4578-B768-C8E19CEBA91D#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[h]<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/36788F2A-F4A2-4578-B768-C8E19CEBA91D#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[a]<\/a> Quando uno stesso fatto \u00e8 punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa ovvero da una pluralit\u00e0 di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative si applica la disposizione speciale. Tuttavia quando uno stesso fatto \u00e8 punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa si applica in ogni caso la disposizione penale salvo che quest&#8217;ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. Ai fatti puniti dagli articoli 5 6 e 12 della legge 30 aprile 1962 n. 283 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano soltanto le disposizioni penali anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/36788F2A-F4A2-4578-B768-C8E19CEBA91D#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[b]<\/a> Cfr circolare del Ministero dell\u2019Interno n. 300\/A\/2416\/20\/115\/28 del 27\/03\/2020.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/36788F2A-F4A2-4578-B768-C8E19CEBA91D#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[c]<\/a> \u201c<em>\u2026.i<\/em>n via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all&#8217;art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, \u00e8 ridotta del 30% se il pagamento \u00e8 effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente pu\u00f2 essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive<em>.\u201d<\/em><\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/36788F2A-F4A2-4578-B768-C8E19CEBA91D#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[d]<\/a> Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti legge 23 febbraio 2020 n.6, 2 marzo 2020 n. 9 e 8 marzo 2020 n.11, nonch\u00e9 dei relativi decreti di attuazione.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/36788F2A-F4A2-4578-B768-C8E19CEBA91D#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[e]<\/a> Ai sensi dell\u2019articolo 46 del codice della strada si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidate dall&#8217;uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:<\/p>\n<ol>\n<li>a) le macchine per uso di bambini le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento<\/li>\n<li>b) le macchine per uso di invalidi rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie anche se asservite da motore.<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/36788F2A-F4A2-4578-B768-C8E19CEBA91D#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[f]<\/a> Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un\u2019altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando pi\u00f9 violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalit\u00e0 della condotta, presentano una sostanziale omogeneit\u00e0 o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione \u00e8 specifica se \u00e8 violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione \u00e8 disposta dall\u2019autorit\u00e0 amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione \u00e8 annullato.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/36788F2A-F4A2-4578-B768-C8E19CEBA91D#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[g]<\/a> L\u2019articolo 16 della legge 121\/81 stabilisce che ai fini della tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l&#8217;Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altres\u00ec forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell&#8217;espletamento di servizi d\u2019ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/36788F2A-F4A2-4578-B768-C8E19CEBA91D#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[h]<\/a> Cfr G.L.Gatta D.l. 25 marzo 2020, n. 19 (\u201cMisure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u201d), www.sistemapenale.it.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>PER SCARICARE I DOCUMENTI CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/DL-25-marzo-2020-n.19.pdf\">DL 25 marzo 2020 n.19<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/L.Del-Giudice-Approfondimento-norme-covid.pdf\">L.Del Giudice-Approfondimento norme covid<\/a><\/p>\n<p><strong>MODULI UTILIZZABILI:<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/verbale-cds\/\">MODELLO VERBALE PER VIOLAZIONI CDS (modulo personalizzabile) di M.Mancini<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/modulo-controlli-su-strada-covid\/\">MODELLO REGISTRO CONTROLLI SU STRADA COVID (modulo personalizzabile) di M.Caponigro.<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/verbale-dl1929\/\">MODELLO VERBALE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI COVID (modulo personalizzabile) di M.Mancini<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>COVID-19 E ILLECITI ACCERTATI SULLA STRADA: APPROFONDIMENTO. di Luigi Del Giudice(1). Abstract:\u00a0\u00a0Le novit\u00e0 in tema sanzionatorio introdotte dal nuovo decreto legge 25 marzo 2020 n.19 tra violazioni penali e illeciti amministrativi. Keywords:#Coronavirus #Covid-19 #PoliziaLocale #PoliziaGiudiziaria #PoliziaStradale #IoRestoACasa #LuigiDelGiudice #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana (1)\u00a0Consigliere nazionale UPLI, comandante della Polizia Locale di Cimitile (NA). &nbsp; Premessa Con il decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 recante \u201cMisure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u201d (pubblicato in gazzetta ufficiale il 25 marzo, ed in vigore dal 26\/03\/2020) il Governo si \u00e8 preoccupato di realizzare un\u2019opera di riordino (forse) del caos normativo e sanzionatorio. A partire dunque dal 26 marzo 2020 per espressa indicazione del d.l. 19\/2020 ai comportamenti indicati non si possono applicare le pene previste dall\u2019articolo 650 del codice penale n\u00e9 qualsiasi altra pena o sanzione amministrativa prevista da leggi speciali per violazione delle prescrizioni imposte da emergenze sanitare trovando applicazione appunto quanto previsto dall\u2019articolo 4 del citato d.l. Proprio quest\u2019ultimo aspetto risulta di particolare importanza per gli operatori di polizia, statali e locali, atteso che la infelice formulazione normativa ha generato caos e diverse interpretazioni. Ci riferiamo appunto al gi\u00e0 citato articolo 4 derubricato sanzioni e controlli il quale al comma 1 stabilisce che: \u201cSalvo che il fatto costituisca reato il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all&#8217;articolo 1 comma 2 individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell&#8217;articolo 2 comma 1 ovvero dell&#8217;articolo 3 \u00e8 punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall&#8217;articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 3 comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l&#8217;utilizzo di un veicolo le sanzioni&#8230; <\/p>\n<p><a class=\"readmore\" href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-5\/\">Leggi &#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":9614,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[188,63],"tags":[195,177,183,217,196,75,90],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9612"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9612"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9612\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9757,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9612\/revisions\/9757"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9614"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9612"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9612"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9612"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}