{"id":9554,"date":"2020-03-26T23:09:51","date_gmt":"2020-03-26T22:09:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/?p=9554"},"modified":"2020-04-08T00:13:59","modified_gmt":"2020-04-07T22:13:59","slug":"2020-4","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-4\/","title":{"rendered":"CORONAVIRUS. NUOVI MODULI E PROCEDURE OPERATIVE AI SENSI DEL D.L.19\/2020 di G.Aiello e D.Carola"},"content":{"rendered":"<p><strong>Coronavirus 19. I moduli e le procedure operative aggiornati alla luce del nuovo D.L. 25 marzo 2020 n.19<\/strong><\/p>\n<p>di Giuseppe #Aiello(1) e Domenico #Carola(2)<\/p>\n<p>Estratto dall&#8217;articolo di Fabio Piccioni(3).<\/p>\n<p><strong>Abstract:\u00a0<\/strong>\u00a0<i>Le procedure\u00a0operative da adottare e i moduli da applicare in conformit\u00e0 al nuovo DL 19\/2020 in tema di contenimento della\u00a0diffusione dell&#8217;infezione da Covid-19.<\/i><\/p>\n<p><strong>Keywords:<\/strong> #Coronavirus #Covid-19 #PoliziaLocale #PoliziaGiudiziaria #PoliziaStradale #IoRestoACasa #DomenicoCarola #MimmoCarola #GiuseppeAiello #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana<\/p>\n<p>(1) <em>Comandante Polizia Locale di Lioni (AV). Docente della Scuola Regionale della Polizia Locale della Campania.<\/em><\/p>\n<p>(2) <em>Esperto UPLI. Gi\u00e0 comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de IlSole24Ore.<\/em><\/p>\n<p>(3) <i>Avvocato del foro di Firenze.\u00a0Docente e consulente della P.A.<\/i><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>LE NOVIT\u00c0<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;approvazione del nuovo Decreto Legge del 25 Marzo 2020 n.19 &#8220;<em>Misure urgenti per fronteggiare\u00a0l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19<\/em>\u201d (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) ha modificato\u00a0il quadro normativo vigente.<\/p>\n<p>In particolare \u00e8 stato riformato l&#8217;apparato sanzionatorio per coloro i quali non rispettano le limitazioni\u00a0imposte alla circolazione delle persone e l&#8217;obbligo di non allontanarsi dalla propria residenza,\u00a0domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da\u00a0esigenze lavorative da situazioni di necessit\u00e0 o urgenza da motivi di salute o da altre specifiche\u00a0ragioni.<\/p>\n<p>L\u2019art.4 del decreto reca una vera e propria depenalizzazione: la scelta di lasciare immutato il\u00a0contenuto dei precetti, sostituendo la valenza penale con quella amministrativa, si \u00e8 focalizzata sulla\u00a0ricerca di sanzioni diverse, pecuniarie e accessorie, ma pi\u00f9 adeguate in termini di efficacia, incisivit\u00e0\u00a0e semplicit\u00e0, irrogate direttamente dall\u2019Autorit\u00e0 amministrativa.<\/p>\n<p>La norma, che si apre con la clausola di riserva \u201csalvo che il fatto costituisca reato\u201d, prevede che la\u00a0condotta del disobbediente alle 28 restrizioni previste dall\u2019art. 1, comma 2, che non integra (pi\u00f9)\u00a0alcun reato, costituisce un illecito amministrativo, disciplinato secondo le regole previste dalla legge\u00a024\/11\/1981 n. 689 &#8211; che, poi, si intrecciano, farraginosamente, con quelle recate dal codice della\u00a0strada.<\/p>\n<p>Ne deriva, illico et immediate, la necessit\u00e0 di procedere all\u2019aggiornamento dei modelli di autocertificazione, laddove continuano a fare riferimento all\u2019art. 650 c.p.<\/p>\n<p>Resta, invece, penalmente sanzionata la sola violazione commessa dal soggetto in quarantena, ai sensi\u00a0dell\u2019art. 260 R.D. 27\/7\/1934 n. 1265, recante Testo Unico delle leggi sanitarie &#8211; sempre che il fatto\u00a0non integri il delitto di cui all\u2019art. 452 c.p., o altro pi\u00f9 grave, il cui assetto punitivo, appositamente\u00a0modificato, prevede l\u2019arresto da 3 a 18 mesi e l\u2019ammenda da 500 a 5.000 euro.<\/p>\n<p>Il mancato rispetto delle misure di contenimento \u00e8 punito con la sanzione pecuniaria da 400 a\u00a03.000 euro.<\/p>\n<p><strong>IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA<\/strong><\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 202 C.d.S., per estinguere l\u2019obbligazione, il trasgressore, entro 60 giorni dalla\u00a0contestazione della violazione, \u00e8 ammesso a effettuare il pagamento nella misura minima di 400 euro.<\/p>\n<p>Se, poi, la conciliazione \u00e8 effettuata entro 5 giorni dalla contestazione, \u00e8 prevista la riduzione\u00a0dell\u2019importo del 30%, con pagamento della sanzione di 280 euro.<\/p>\n<p>Resta da domandarsi se, alla disciplina de qua, risulti applicabile l\u2019art.108, comma 2, D.L. n.18\/2020,\u00a0che, in via eccezionale e transitoria, estende, nel periodo dal 17\/3\/2020 al 31\/5\/2020, l\u2019applicazione\u00a0dello sconto in caso di pagamento effettuato fino a 30 giorni dalla contestazione.<\/p>\n<p>La somma dovuta pu\u00f2 essere corrisposta: presso l\u2019Ufficio dal quale dipende l\u2019agente accertatore, che\u00a0rilascia apposita quietanza ai sensi dell\u2019art. 387 Reg. c.d.s; mediante versamento su conto corrente\u00a0postale o, se l\u2019amministrazione lo preveda, su conto corrente bancario, ovvero mediante strumenti di\u00a0pagamento elettronico.<\/p>\n<p>Infine, laddove l\u2019agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il conducente pu\u00f2 anche\u00a0effettuare il pagamento immediatamente su strada, mediante strumenti di pagamento elettronico\u00a0(carta di credito e bancomat), nelle mani dell\u2019agente accertatore, che ne rilascia ricevuta.<\/p>\n<p>In caso di mancato pagamento, le sanzioni per le violazioni delle misure che riguardano l\u2019intero\u00a0territorio nazionale, sono irrogate dal Prefetto, quelle che riguardano le misure di carattere territoriale,\u00a0dalla Regione.<\/p>\n<p>I termini del relativo procedimento amministrativo restano, comunque, sospesi fino al 15 aprile 2020,\u00a0ai sensi dell\u2019art.103 D.L. n.18\/2020.<\/p>\n<p>Nell\u2019ipotesi in cui la violazione avvenga mediante utilizzo di un veicolo &#8211; si ricorda che in tale\u00a0classificazione, ai sensi dell\u2019art.47 C.d.S., rientra anche la bicicletta &#8211; la sanzione \u00e8 aumentata fino a\u00a01\/3.<\/p>\n<p>Ne deriva che, ai fini del pagamento scontato del 30%, si dovr\u00e0, prima, procedere all\u2019aumento e, poi,\u00a0alla riduzione.<\/p>\n<p><strong>LE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DA PARTE DELLE ATTIVIT\u00c0 PRODUTTIVE E COMMERCIALI<\/strong><\/p>\n<p>In caso di violazione delle misure concernenti la sospensione o la limitazione di determinate attivit\u00e0,\u00a0si applica altres\u00ec la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell\u2019esercizio da 5 a 30 giorni,\u00a0irrogata dall\u2019Autorit\u00e0 competente.<\/p>\n<p>In ogni caso, laddove risulti necessario impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione,\u00a0l\u2019organo procedente pu\u00f2 disporre la misura cautelare della chiusura provvisoria dell\u2019attivit\u00e0 fino a 5\u00a0giorni, che dovranno, poi, essere scomputati dalla sanzione definitiva.<\/p>\n<p>In caso di reiterazione specifica della violazione, la sanzione pecuniaria \u00e8 raddoppiata &#8211; con\u00a0pagamento in misura minima pari a 800 euro, e scontata del 30% pari a 560 euro &#8211; e quella accessoria\u00a0\u00e8 applicata nella misura massima, pari a 30 giorni.<\/p>\n<p>A livello organizzativo, il Prefetto \u00e8 chiamato ad assicurare l\u2019esecuzione delle misure di contenimento\u00a0della diffusione del virus, avvalendosi non solo degli organi di polizia, ma anche del personale delle\u00a0Forze armate cui \u00e8 attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.<\/p>\n<p><strong>LE VIOLAZIONI COMMESSE ANTERIORMENTE<\/strong><\/p>\n<p>Il comma 8 dell\u2019art. 4, reca le necessarie disposizioni di diritto intertemporale, per consentire\u00a0l\u2019agevole trapasso dal vecchio al nuovo regime sanzionatorio.<\/p>\n<p>A fronte dell\u2019elevato numero (oltre 100.000) di procedimenti penali pendenti per le violazioni\u00a0commesse anteriormente, la previsione, che ricalca l\u2019art. 100 d.lgs. 30\/12\/1999 n. 507 &#8211; e si allinea\u00a0all\u2019impostazione gi\u00e0 dettata dagli artt. 40 e 41 l. 689\/1981, applica il principio del favor rei, stabilendo\u00a0che la depenalizzazione si applica retroattivamente, con sanzione applicata nella misura minima\u00a0ridotta alla met\u00e0, pari a 200 euro.<\/p>\n<p>La precisazione consente di evitare l\u2019effetto perverso derivante dalla convergenza in materia, di due\u00a0diversi \u201cprincipi di legalit\u00e0\u201d, ex art. 2, comma 2, c.p. ed ex art. 1 l. 689\/81, che avrebbero portato, per\u00a0un fatto commesso anteriormente all\u2019entrata in vigore del decreto, al paradosso dell\u2019inapplicabilit\u00e0\u00a0sia della sanzione penale (non pi\u00f9 vigente al momento del giudizio), che della sanzione\u00a0amministrativa (non ancora vigente al momento del fatto).<\/p>\n<p>Segue il rinvio materiale all\u2019applicabilit\u00e0 degli artt. 101 e 102 d.lgs. 507\/1999.<\/p>\n<p>Ne deriva che, se il procedimento penale per il reato depenalizzato, risulti definito con sentenza o\u00a0decreto di condanna passati in giudicato, il giudice dell\u2019esecuzione provveder\u00e0 &#8211; con l\u2019osservanza\u00a0della procedura de plano contemplata dall\u2019art. 667, comma 4, c.p.p., con apposita ordinanza,\u00a0comunicata al P.M. e notificata all\u2019interessato, a revocare la condanna perch\u00e9 il fatto non \u00e8 previsto\u00a0dalla legge come reato e ad adottare i provvedimenti conseguenti.<\/p>\n<p>Per i procedimenti penali pendenti, invece, l\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria dispone, entro il termine di 90 gg.\u00a0dall\u2019entrata in vigore della normativa la trasmissione degli atti alla competente Autorit\u00e0\u00a0amministrativa.<\/p>\n<p>Cos\u00ec:<\/p>\n<ul>\n<li>se l\u2019azione penale non risulta ancora esercitata, sar\u00e0 direttamente il P.M. a disporre la trasmissione degli atti, previa eventuale annotazione nel registro delle notizie di reato, in caso di procedimento gi\u00e0 iscritto;<\/li>\n<li>in caso di reato gi\u00e0 estinto per qualunque causa, il P.M. provveder\u00e0 a richiedere l\u2019archiviazione al G.I.P. ai sensi dell\u2019art. 411 c.p.p.;<\/li>\n<li>se l\u2019azione penale risulta gi\u00e0 esercitata, il giudice, in assenza di opposizione delle parti, pronuncia sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perch\u00e9 il fatto non\u00a0\u00e8 previsto dalla legge come reato, disponendo poi la trasmissione degli atti alla competente\u00a0Autorit\u00e0 amministrativa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il successivo procedimento amministrativo sanzionatorio si instaura mediante notifica al trasgressore\u00a0(gi\u00e0 indagato o imputato), entro il termine di 90 gg. (se residente in Italia, e 360 gg., se residente\u00a0all\u2019estero) decorrente dalla ricezione degli atti, degli estremi della violazione.<\/p>\n<p>Entro i successivi 60 gg. dalla notifica, il trasgressore \u00e8 rimesso in termini per tutte le modalit\u00e0 di\u00a0estinzione del procedimento amministrativo: da un lato, per il pagamento in misura ridotta, dall\u2019altro,\u00a0per la tutela in sede amministrativa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>PER SCARICARE I DOCUMENTI CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/DL-25-marzo-2020-n.19.pdf\">DL 25 marzo 2020 n.19<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Aiello-Carola-Prontuario-per-le-violazioni-alle-misure-di-contenimento-ai-sensi-D.L.19-2020.pdf\">Aiello, Carola-Prontuario per le violazioni alle misure di contenimento ai sensi D.L.19-2020<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Aiello-Carola-Prontuario-per-i-controlli-alle-attivit\u00e0-produttive-e-commerciali-ai-sensi-D.L.19-2020.pdf\">Aiello, Carola-Prontuario per i controlli alle attivit\u00e0 produttive e commerciali ai sensi D.L.19-2020<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Verbale-Violazione-D.L.19-2020.pdf\">Verbale Violazione D.L.19-2020 <\/a>(pdf)<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Verbale-Violazione-D.L.19-2020.docx\">Verbale Violazione D.L.19-2020<\/a>\u00a0(word)<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Covid-Verbale-accertamento-ex.art_.13-689-81.pdf\">Covid-Verbale accertamento ex.art.13 689-81<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>[Aggiornamento 03\/04\/2020]<\/strong><br \/>\nQuesto articolo potrebbe essere superato e la modulistica non aggiornata pertanto si consiglia di prendere visione degli articoli successivi e in particolare:<\/p>\n<p>(30\/03\/2020)\u00a0<a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-5\/\">COVID-19 E ILLECITI SU STRADA di L.Del Giudice.<\/a><\/p>\n<p>(02\/04\/2020)\u00a0<a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-6\/\">IL PROCESSO SANZIONATORIO DEL NUOVO DL 19-2020 di D.Carola<\/a><\/p>\n<p>(03\/04\/2020)\u00a0<a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-7\/\">VERBALIZZAZIONE E PRIVACY di M.Mancini<\/a><\/p>\n<p>(03\/04\/2020)\u00a0<a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/verbale-dl1929\/\">MODELLO VERBALE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI COVID (modulo personalizzabile) di M.Mancini<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Coronavirus 19. I moduli e le procedure operative aggiornati alla luce del nuovo D.L. 25 marzo 2020 n.19 di Giuseppe #Aiello(1) e Domenico #Carola(2) Estratto dall&#8217;articolo di Fabio Piccioni(3). Abstract:\u00a0\u00a0Le procedure\u00a0operative da adottare e i moduli da applicare in conformit\u00e0 al nuovo DL 19\/2020 in tema di contenimento della\u00a0diffusione dell&#8217;infezione da Covid-19. Keywords: #Coronavirus #Covid-19 #PoliziaLocale #PoliziaGiudiziaria #PoliziaStradale #IoRestoACasa #DomenicoCarola #MimmoCarola #GiuseppeAiello #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana (1) Comandante Polizia Locale di Lioni (AV). Docente della Scuola Regionale della Polizia Locale della Campania. (2) Esperto UPLI. Gi\u00e0 comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de IlSole24Ore. (3) Avvocato del foro di Firenze.\u00a0Docente e consulente della P.A. &nbsp; LE NOVIT\u00c0 L&#8217;approvazione del nuovo Decreto Legge del 25 Marzo 2020 n.19 &#8220;Misure urgenti per fronteggiare\u00a0l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u201d (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) ha modificato\u00a0il quadro normativo vigente. In particolare \u00e8 stato riformato l&#8217;apparato sanzionatorio per coloro i quali non rispettano le limitazioni\u00a0imposte alla circolazione delle persone e l&#8217;obbligo di non allontanarsi dalla propria residenza,\u00a0domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da\u00a0esigenze lavorative da situazioni di necessit\u00e0 o urgenza da motivi di salute o da altre specifiche\u00a0ragioni. L\u2019art.4 del decreto reca una vera e propria depenalizzazione: la scelta di lasciare immutato il\u00a0contenuto dei precetti, sostituendo la valenza penale con quella amministrativa, si \u00e8 focalizzata sulla\u00a0ricerca di sanzioni diverse, pecuniarie e accessorie, ma pi\u00f9 adeguate in termini di efficacia, incisivit\u00e0\u00a0e semplicit\u00e0, irrogate direttamente dall\u2019Autorit\u00e0 amministrativa. La norma, che si apre con la clausola di riserva \u201csalvo che il fatto costituisca reato\u201d, prevede che la\u00a0condotta del disobbediente alle 28 restrizioni previste dall\u2019art. 1, comma 2, che non integra (pi\u00f9)\u00a0alcun reato, costituisce un illecito amministrativo, disciplinato secondo le regole previste dalla legge\u00a024\/11\/1981 n. 689 &#8211; che, poi, si intrecciano,&#8230; <\/p>\n<p><a class=\"readmore\" href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-4\/\">Leggi &#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":9560,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[188,63],"tags":[195,177,173,183,214,196,75,90],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9554"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9554"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9554\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9754,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9554\/revisions\/9754"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9560"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9554"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9554"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9554"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}