{"id":12009,"date":"2021-03-04T22:02:25","date_gmt":"2021-03-04T21:02:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/?p=12009"},"modified":"2021-03-04T22:02:25","modified_gmt":"2021-03-04T21:02:25","slug":"2021-12","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2021-12\/","title":{"rendered":"LE BODY CAM ILLEGALI DELLA POLIZIA LOCALE di M.Mancini"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: center;\"><a name=\"_Toc65784479\"><\/a><strong>ILLEGALI LE BODY CAM PER LE FORZE DI POLIZIA SENZA L\u2019APPROVAZIONE DEL GARANTE<\/strong><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th.jpg\" data-rel=\"lightbox-image-0\" data-rl_title=\"\" data-rl_caption=\"\" title=\"\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-10519\" src=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th.jpg\" alt=\"\" width=\"93\" height=\"93\" srcset=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th.jpg 787w, https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th-768x768.jpg 768w, https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th-460x460.jpg 460w, https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th-600x600.jpg 600w, https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th-100x100.jpg 100w\" sizes=\"(max-width: 93px) 100vw, 93px\" \/> \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/a>di <strong>Massimiliano Mancini<\/strong>\u00a0(massimiliano.mancini-privacy@hotmail.com) <a href=\"applewebdata:\/\/1D06B229-EB16-4317-9CDC-5B83B476A2E9#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[a]<\/a><\/p>\n<p><strong>Abstract<\/strong><strong>:\u00a0<\/strong><i>Le body cam sono una delle forme di videosorveglianza espressamente prevista dalla vigente normativa sulla privacy e quindi, al di fuori dei casi di esclusione come nel caso di reparti specializzati che svolgano esclusivamente attivit\u00e0 di controllo dell\u2019ordine e della sicurezza pubblica, sono illegali se adottate senza svolgere preventivamente all\u2019acquisto e adozione valutazione d\u2019impatto-DPIA DPIA (Data Privacy Impact Assessment) che dimostri la sussistenza dei requisiti di legge e in particolare del principio di proporzionalit\u00e0 e ottenga l\u2019approvazione del Garante. Viceversa per i corpi di Polizia Locale che abbiano superficialmente adottato questi strumenti si espongono al rischio di sequestro e di sanzioni sino a 10 milioni di euro, importi in grado di determinare il dissesto finanziario per qualsiasi ente.<\/i><\/p>\n<p><strong>Keywords:<\/strong> #bodycam #bodycamillegali #privacy #GDPR #valutazionedimpatto #dpia #pia #trattamentodatipersonali #DPO #DataProtectionOfficer #RPD #responsabileprotezionedati #PoliziaGiudiziaria #PoliziaAmministrativa #MassimilianoMancini #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/1D06B229-EB16-4317-9CDC-5B83B476A2E9#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[a]<\/a> <em>Segretario Generale UPLI, criminologo, gi\u00e0 comandante dirigente di Polizia Locale e Provinciale, DPO\/RPD e consulente privacy in enti pubblici e aziende private esperto in DPIA.<\/em><\/p>\n<p><strong>Indice<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_Toc65786678\">Premessa<\/a>; <a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_Toc65786679\">Cosa sono considerate dalla normativa le body cam e quali obblighi sussistono<\/a>; <a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_Toc65786680\">Cos\u2019\u00e8 la valutazione d\u2019impatto<\/a>; <a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_Toc65786681\">A quali condizioni solo legali le body cam<\/a>; <a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_Toc65786682\">Le conseguenze nefaste di adottare body cam senza<\/a>; <a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_Toc65786683\">Quando le body cam sono lecite in via generale<\/a>.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc65785009\"><\/a><a name=\"_Toc65786678\"><\/a>Premessa<\/h3>\n<p>L\u2019autonomia di spesa distingue ogni corpo di polizia locale, anche quello del pi\u00f9 piccolo comune, dalle polizie nazionali che, viceversa, hanno un unico sistema centralizzato per gli acquisti di beni e servizi.<\/p>\n<p>La parcellizzazione delle forniture non \u00e8 un vantaggio per le polizie locali, poich\u00e9 le potenzialit\u00e0 operative dipendono dai bilanci e dalle scelte politiche delle amministrazioni locali, ma a ci\u00f2 si unisce un altro grande svantaggio: non disponendo di un centro unico di acquisto le polizie locali difficilmente possono permettersi un servizio che valuti la legittimit\u00e0 e l\u2019idoneit\u00e0 del materiale che si vuole acquistare.<\/p>\n<p>Cos\u00ec succede che strumenti come le body cam che, non a caso, le polizie nazionali non hanno adottato se non in casi specifici e limitati, come sono i reparti che svolgono esclusivamente attivit\u00e0 di controllo sull\u2019ordine e la sicurezza pubblica, siano invece allegramente acquistate da alcune polizie locali e spacciate come elemento di vanto per l\u2019efficienza e l\u2019efficacia del servizio.<\/p>\n<p>Basterebbe porsi in un atteggiamento critico e approfondire le ragioni per le quali le altre forze di polizia non hanno adottato simili strumenti, non perch\u00e9 ci\u00f2 debba essere vincolante poich\u00e9 ogni forza di polizia, locale o nazionale, ha pari dignit\u00e0 e piena autonomia di gestione, ma solo per confrontare sinergicamente le esperienze e gli studi giuridici e tecnici.<\/p>\n<p>Eppure le logiche politiche -e spesso l\u2019autoreferenzialit\u00e0- di alcune amministrazioni, congiuntamente a una scarsa conoscenza e sensibilit\u00e0 verso i nuovi valori europei in tema di privacy e sulla rivoluzione del quadro normativo operato dal GDPR<a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>, spesso fanno compiere scelte affrettate e pericolose.<\/p>\n<p>Cos\u00ec, credendo immotivatamente che le body cam siano escluse dalla disciplina della videosorveglianza, che \u00e8 un\u2019attivit\u00e0 espressamente e minuziosamente disciplinata dalle norme [art.35 GDPR], senza eseguire preventivamente la valutazione d\u2019impatto sulla protezione dei dati-DPIA, senza dimostrare l\u2019attuazione del principio di proporzionalit\u00e0 tra l\u2019adozione di uno strumento cos\u00ec invasivo e le reali esigenze della polizia, espone l\u2019amministrazione pubblica che ha adottato illegittimamente le body cam al sequestro degli strumenti e alla <u>sanzione sino a dieci milioni di euro [art.35 c.1 e art.83 c.4<a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a> GDPR]<\/u>, una somma che, anche se applicata in misura ridotta, determina conseguenze devastanti per l\u2019ente, per la parte politica e per i dirigenti.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc65783641\"><\/a><a name=\"_Toc65784482\"><\/a><a name=\"_Toc65785010\"><\/a><a name=\"_Toc65786679\"><\/a>Cosa sono considerate dalla normativa le body cam e quali obblighi sussistono<\/h3>\n<p>Le body cam sono oggettivamente strumenti di registrazione audiovisiva e quindi, sul piano funzionale e strutturale, in nulla si distinguono da tutti gli altri sistemi usati per la videosorveglianza ossia la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico che \u00e8 uno dei casi espressamente sottoposto agli obblighi di valutazione d\u2019impatto sul trattamento dei dati personali-DPIA [art.35 c.3 p.c GDPR<a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>].<\/p>\n<p>Inoltre, come se non bastasse, \u00e8 una delle nuove tecnologie che sin dalla valutazione dell\u2019implementazione deve essere attentamente valutato per i rischi sui diritti e le libert\u00e0 delle persone fisiche [art.35 c.1 p.c GDPR<a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>].<\/p>\n<p>L\u2019obbligo della Valutazione d\u2019impatto-DPIA nei casi di videosorveglianza, comunque siano eseguiti, \u00e8 stato ribadito anche dal Garante per la Protezione dei Dati Personali che con la delibera 11 ottobre 2018, n.467 \u201c<em>Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d&#8217;impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell&#8217;articolo 35, comma 4, del regolamento (UE) n. 2016\/679<\/em>\u201d, che ha attuato le indicazioni del WP29 del 2017 fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati (<em>European Data Protection Board \u2013 EDPB<\/em>) nelle Linee Guida 3\/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del 29 gennaio 2020.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc65783642\"><\/a><a name=\"_Toc65784483\"><\/a><a name=\"_Toc65785011\"><\/a><a name=\"_Toc65786680\"><\/a>Cos\u2019\u00e8 la valutazione d\u2019impatto<\/h3>\n<p>La valutazione d\u2019impatto sulla protezione dei dati \u00e8 una procedura, nota anche con l\u2019acronimo DPIA (<em>Data Protection Impact Assessment<\/em>) o PIA (<em>Privacy Impact Assessment<\/em>), come si indicher\u00e0 nel seguito, \u00e8 prevista dall\u2019articolo 35 del Regolamento UE\/2016\/679 (GDPR) e ha lo scopo di descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessit\u00e0 e la proporzionalit\u00e0 cos\u00ec come tutti gli altri principi fondamentali del GDPR.<\/p>\n<p>Il processo di DPIA pu\u00f2 riguardare un singolo trattamento anche pi\u00f9 trattamenti che presentino analogie per natura, ambito, finalit\u00e0 e rischi<a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>.<\/p>\n<p>Dalla descrizione del trattamento ne consegue la valutazione e quindi la predisposizione di idonee misure per affrontarlo.<\/p>\n<p>La PIA \u00e8 uno strumento importante in termini di responsabilizzazione (<em>accountability<\/em>) in quanto aiuta il titolare a rispettare le prescrizioni normative ma attesta anche di aver adottato idonee misure per garantirne il rispetto.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc65783643\"><\/a><a name=\"_Toc65784484\"><\/a><a name=\"_Toc65785012\"><\/a><a name=\"_Toc65786681\"><\/a>A quali condizioni solo legali le body cam<\/h3>\n<p>Preliminarmente all\u2019acquisto delle body cam, anzi ancor prima che l\u2019amministrazione bandisca le procedure concorsuali anche sotto mentite spoglie, come spesso vengono artatamente definite le c.d. \u201csperimentazioni\u201d sussiste l\u2019obbligo di eseguire la Valutazione d\u2019impatto-DPIA, in ossequio al principio della <em>privacy by design <\/em>(art.25 c.5 GDPR<a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a>).<\/p>\n<p>La valutazione deve essere preventiva e solo a margine di un favorevole processo di analisi che escluda qualsiasi rischio per le libert\u00e0 fondamentali dei cittadini e l\u2019utilizzo improprio degli impianti di videosorveglianza si pu\u00f2 procedere con la decisione di procedere all\u2019acquisto, all\u2019installazione e all\u2019impiego di qualsiasi sistema di videosorveglianza.<\/p>\n<p>Nella valutazione d\u2019impatto sul trattamento dei dati-DPIA si deve attentamente considerare innanzitutto il rispetto dei principi fondamentali del trattamento dei dati personali e in particolare [art.5 GDPR]:<\/p>\n<ul>\n<li>Principio di trasparenza, quindi tutti devono sapere, tra le altre cose, in che modo e per quanto tempo, con quali sistemi di sicurezza le immagini video saranno detenute dall\u2019amministrazione e l\u2019informativa deve essere completa, disponibile e ben visibile almeno sul sito dell\u2019ente [art.5 c.1 p. a<a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a> GDPR];<\/li>\n<li>Limitazione delle finalit\u00e0, quindi si deve esplicitare perch\u00e9, a che scopo sono registrate le immagini della body cam e per quale motivo si \u00e8 scelto quel metodo invasivo, indicando tassativamente le finalit\u00e0 e le necessit\u00e0, ad esempio per scopo di ordine pubblico [art.5 c.1 p. b<a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a> GDPR];<\/li>\n<li>Minimizzazione dei dati, si deve accertare che la ripresa sia minima e limitata alle immagini e quindi alle informazioni che effettivamente servono [art.5 c.1 p. c<a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a> GDPR];<\/li>\n<li>Limitazione della conservazione, che le immagini registrate siano mantenute per il tempo strettamente necessario alle finalit\u00e0 e che questo tempo sia adeguatamente [art.5 c.1 p. e<a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a>];<\/li>\n<li>Sicurezza e riservatezza, che le riprese audiovisive siano conservate garantendo la massima sicurezza mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali [art.5 c.1 p. e<a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a> GDPR].<\/li>\n<\/ul>\n<p>La valutazione d\u2019impatto-DPIA, dato il rischio che comunque sussiste devono essere inviate al garante che giudicher\u00e0, tra le altre cose, la sussistenza e la dimostrazione dei principi di:<\/p>\n<ul>\n<li>Liceit\u00e0, accertando che le riprese siano necessarie per l&#8217;esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all&#8217;esercizio di pubblici poteri di cui \u00e8 investito il titolare del trattamento, quindi si dovr\u00e0 dimostrare, ad esempio, perch\u00e9 un pubblico ufficiale, la cui parola fa pubblica fede, abbia bisogno di documentare la propria attivit\u00e0 con un mezzo cos\u00ec invasivo [art.6 c.1 p. e<a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a> GDPR];<\/li>\n<li>proporzionalit\u00e0, questo principio \u00e8 stato ribadito dalle nuove Linee Guida del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), essendo gi\u00e0 previsto dall\u2019art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea e dall\u2019art. 16 del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea (TFUE), quindi si deve dimostrare che l\u2019adozione delle body cam sia una scelta proporzionale alle necessit\u00e0, tenendo conto non solo degli obiettivi della misura stessa, ma anche della necessit\u00e0 di proteggere i diritti e le libert\u00e0 in generale e che quella finalit\u00e0, a sua volta, non sia raggiungibile con altri mezzi, ragionevolmente applicabili nel contesto di riferimento.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><a name=\"_Toc65783644\"><\/a><a name=\"_Toc65784485\"><\/a><a name=\"_Toc65785013\"><\/a><a name=\"_Toc65786682\"><\/a>Le conseguenze nefaste di adottare body cam senza<\/h3>\n<p>L\u2019analisi contenuta nella valutazione d\u2019impatto-DPIA deve essere attenta e approfondita, poich\u00e9 non si deve credere che gli enti pubblici siano, in qualche modo, legibus solutibus e, quindi, data la finalit\u00e0 istituzionale dell\u2019azione degli organismi pubblici, il fine giustifichi i mezzi e anche le azioni.<\/p>\n<p>Ci si deve ricordare infatti che il Regolamento UE 2016\/679 sulla privacy ha completamente sostituito il precedente quadro normativo sul trattamento dei dati personali e, come Regolamento europeo, non solo non ha bisogno di alcuna conversione in legge da parte degli Stati membri ma \u00e8 addirittura sovraordinato rispetto le norme nazionali le quali non possono n\u00e9 variarlo n\u00e9 derogarlo.<\/p>\n<p>La disciplina europea della privacy non fa alcuna differenza negli obblighi e nelle sanzioni tra aziende private ed enti pubblici, se non nel fatto che le prime sono sanzionate in maniera proporzionale al fatturato, e non consente alcuna deroga o giustificazione derivante da esigenze di bilancio o urgenze.<\/p>\n<p>Quindi l\u2019omissione delle valutazioni preliminari e delle procedure di gestione del trattamento dei dati in generale per le riprese effettuate con le body cam determina, a carico degli enti pubblici cos\u00ec come dei soggetti privati, tra le altre cose, una <u>sanzione sino a dieci milioni di euro (art.35 c.1 e art.83 c.4 GDPR)<\/u>, una somma che, anche se applicata in misura ridotta, determina conseguenze devastanti.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc65783645\"><\/a><a name=\"_Toc65784486\"><\/a><a name=\"_Toc65785014\"><\/a><a name=\"_Toc65786683\"><\/a>Quando le body cam sono lecite in via generale<\/h3>\n<p>Quanto detto sinora non si applica in tutti i casi in cui non si applica la normativa sulla privacy di cui al GDPR, in questi casi quindi l\u2019adozione delle body cam \u00e8 legittimo a prescindere:<\/p>\n<ul>\n<li>Attivit\u00e0 di polizia giudiziaria [art.2 c.5 GDPR<a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a>], che tuttavia non pu\u00f2 essere preventiva ma solo repressiva e conseguente alla notizia di reato, quindi non \u00e8 legittima la giustificazione che le body cam siano utilizzate per documentare eventuali reati<\/li>\n<li>Attivit\u00e0 di controllo dell\u2019ordine della sicurezza pubblica [art.2 c.5 GDPR], in questi casi l\u2019attivit\u00e0 pu\u00f2 essere anche preventiva ma deve essere limitata al contesto territoriale e al momento in cui sussistano rischi, ad esempio nel caso di tumulti in occasione di manifestazioni sportive, politiche, sindacali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dette finalit\u00e0 devono essere predefinite sin dall\u2019inizio e conformi alle norme, non si possono quindi considerare come eventuali.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Regolamento (UE) n. 2016\/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch\u00e9 alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95\/46\/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Reg. UE\/2016\/679 GDPR, art.83 (Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie) c.4 \u201c<em>In conformit\u00e0 del paragrafo 2 la violazione delle disposizioni seguenti \u00e8 soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR o per le imprese fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell&#8217;esercizio precedente se superiore:<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8 11 da 25 a 39 42 e 43\u2026omissis\u2026<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Reg. UE\/2016\/679 GDPR, art.35 c.3 \u201c<em>La valutazione d&#8217;impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 \u00e8 richiesta in particolare nei casi seguenti: a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all&#8217;articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all&#8217;articolo 10; o c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Reg. UE\/2016\/679 GDPR, art.35 c.1 \u201c<em>Quando un tipo di trattamento, allorch\u00e9 prevede in particolare l&#8217;uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l&#8217;oggetto, il contesto e le finalit\u00e0 del trattamento, pu\u00f2 presentare un rischio elevato per i diritti e le libert\u00e0 delle persone fisiche, \u2026<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Reg. UE\/2016\/679 GDPR, art.35 (Valutazione d&#8217;impatto sulla protezione dei dati) c.1 \u201c<em>\u2026Una singola valutazione pu\u00f2 esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi\u2026<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Reg. UE\/2016\/679 GDPR, art.25 (Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita) c.1 \u201c<em>Tenendo conto dello stato dell&#8217;arte e dei costi di attuazione nonch\u00e9 della natura dell&#8217;ambito di applicazione del contesto e delle finalit\u00e0 del trattamento come anche dei rischi aventi probabilit\u00e0 e gravit\u00e0 diverse per i diritti e le libert\u00e0 delle persone fisiche costituiti dal trattamento sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all&#8217;atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate\u2026omissis\u2026\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Reg. UE\/2016\/679 GDPR, art.5\u00a0 (Principi applicabili al trattamento di dati personali) c.1 a \u201c<em>I dati personali sono:\u00a0 a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell&#8217;interessato (\u00abliceit\u00e0, correttezza e trasparenza\u00bb)<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Reg. UE\/2016\/679 GDPR, art.5\u00a0 (Principi applicabili al trattamento di dati personali) c.1 b <em>\u201cI dati personali sono:\u00a0 \u2026 omissis\u2026 b) raccolti per finalit\u00e0 determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalit\u00e0; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non \u00e8, conformemente all&#8217;articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalit\u00e0 iniziali (\u00ablimitazione della finalit\u00e0\u00bb);<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Reg. UE\/2016\/679 GDPR, art.5 \u00a0(Principi applicabili al trattamento di dati personali) c.1 c \u201c<em>I dati personali sono:\u00a0 \u2026 omissis\u2026 c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalit\u00e0 per le quali sono trattati (\u00abminimizzazione dei dati\u00bb);<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Reg. UE\/2016\/679 GDPR, art.5\u00a0 (Principi applicabili al trattamento di dati personali) c.1 c \u201c<em>I dati personali sono:\u00a0 \u2026 omissis\u2026 e) conservati in una forma che consenta l&#8217;identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalit\u00e0 per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi pi\u00f9 lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all&#8217;articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l&#8217;attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libert\u00e0 dell&#8217;interessato (\u00ablimitazione della conservazione\u00bb)<\/em>\u201d<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> Reg. UE\/2016\/679 GDPR, art.5\u00a0 (Principi applicabili al trattamento di dati personali) c.1 c \u201c<em>I dati personali sono:\u00a0 \u2026 omissis\u2026 f) trattati in maniera da garantire un&#8217;adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (\u00abintegrit\u00e0 e riservatezza\u00bb).<\/em>\u201d<em>.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> Reg. UE\/2016\/679 GDPR, art.6\u00a0 (Liceit\u00e0 del trattamento) \u201c<em>1. Il trattamento \u00e8 lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: e) il trattamento \u00e8 necessario per l&#8217;esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all&#8217;esercizio di pubblici poteri di cui \u00e8 investito il titolare del trattamento;<\/em>\u201d<em>.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/46D01EC6-4268-4F3D-9129-ABA348C5A10C#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> Reg. UE\/2016\/679 GDPR, art.2 (Ambito di applicazione materiale) c.2 \u201c<em>Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali: \u2026omissis\u2026 d) effettuati dalle autorit\u00e0 competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.\u201d.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>PER SCARICARE L&#8217;ARTICOLO CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/202112-M.Mancini-Le-body-cam-illegali-della-polizia-locale.pdf\">202112 M.Mancini-Le body cam illegali della polizia locale<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>ARTICOLI CORRELATI:<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2021-05\/\">I REATI DI CHI TOLLERA LA VIDEOSORVEGLIANZA ILLEGITTIMA di 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Privacy Impact Assessment) che dimostri la sussistenza dei requisiti di legge e in particolare del principio di proporzionalit\u00e0 e ottenga l\u2019approvazione del Garante. Viceversa per i corpi di Polizia Locale che abbiano superficialmente adottato questi strumenti si espongono al rischio di sequestro e di sanzioni sino a 10 milioni di euro, importi in grado di determinare il dissesto finanziario per qualsiasi ente. Keywords: #bodycam #bodycamillegali #privacy #GDPR #valutazionedimpatto #dpia #pia #trattamentodatipersonali #DPO #DataProtectionOfficer #RPD #responsabileprotezionedati #PoliziaGiudiziaria #PoliziaAmministrativa #MassimilianoMancini #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana. [a] Segretario Generale UPLI, criminologo, gi\u00e0 comandante dirigente di Polizia Locale e Provinciale, DPO\/RPD e consulente privacy in enti pubblici e aziende private esperto in DPIA. Indice Premessa; Cosa sono considerate dalla normativa le body cam e quali obblighi sussistono; Cos\u2019\u00e8 la valutazione d\u2019impatto; A quali condizioni solo legali le body cam; Le conseguenze nefaste di adottare body cam senza; Quando le body cam sono lecite in via generale. Premessa L\u2019autonomia di spesa distingue ogni corpo di polizia locale, anche quello del pi\u00f9 piccolo comune, dalle polizie nazionali che, viceversa, hanno un unico sistema centralizzato per gli acquisti di beni e servizi. La parcellizzazione delle forniture non \u00e8 un vantaggio per le polizie locali, poich\u00e9 le potenzialit\u00e0 operative dipendono dai bilanci e dalle scelte politiche delle amministrazioni locali, ma a ci\u00f2 si unisce un altro grande svantaggio: non disponendo di un centro unico di&#8230; <\/p>\n<p><a class=\"readmore\" href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2021-12\/\">Leggi &#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12011,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[63,213,447],"tags":[542,209,76,210,448],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12009"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12009"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12009\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12012,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12009\/revisions\/12012"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12011"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12009"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12009"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12009"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}