{"id":10796,"date":"2020-07-21T10:42:33","date_gmt":"2020-07-21T08:42:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/?p=10796"},"modified":"2020-07-25T14:09:59","modified_gmt":"2020-07-25T12:09:59","slug":"2020-67","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-67\/","title":{"rendered":"LA RESPONSABILITA&#8217; DISCIPLINARE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA di M.Mancini"},"content":{"rendered":"<h2><strong>LA SUBORDINAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA VERSO L\u2019AUTORIT\u00c0 GIUDIZIARIA E LA RESPONSABILIT\u00c0 DISCIPLINARE<\/strong><\/h2>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th.jpg\" data-rel=\"lightbox-image-0\" data-rl_title=\"\" data-rl_caption=\"\" title=\"\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-10519\" src=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th.jpg\" alt=\"\" width=\"120\" height=\"120\" srcset=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th.jpg 787w, https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th-768x768.jpg 768w, https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th-460x460.jpg 460w, https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th-600x600.jpg 600w, https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th-100x100.jpg 100w\" sizes=\"(max-width: 120px) 100vw, 120px\" \/><\/a>\u00a0 di <strong>Massimiliano Mancini<\/strong> (1)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Abstract<\/strong><strong>:\u00a0<\/strong><em>La subordinazione e il rapporto di dipendenza funzionale di tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nei confronti dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria impone precisi obblighi e responsabilit\u00e0. Le violazioni ai doveri imposti a tutti gli operatori di polizia giudiziaria e le mancanze rispetto le disposizioni loro impartite comporta una duplice responsabilit\u00e0 disciplinare che comporta l\u2019applicabilit\u00e0 di gravi sanzioni sia da parte dell\u2019amministrazione di appartenenza e sia da parte della stessa autorit\u00e0 giudiziaria che giudica con una commissione specifica.<\/em><\/p>\n<p><strong>Keywords:\u00a0<\/strong>#subordinazionepoliziagiudiziaria #autorit\u00e0giudiziaria #poliziagiudiziaria #agentedipoliziagiudiziaria #ufficialedipoliziagiudiziaria #apg #upg #procedimentodisciplinare #procedimentodisciplinarepoliziagiudiziaria #PoliziaLocale #MassimilianoMancini #massimilianomancini #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana.<\/p>\n<p><i>(1) <\/i><i>Segretario Generale UPLI, gi\u00e0 comandante dirigente di Polizia Locale e Provinciale, criminologo esperto in psicologia investigativa, giudiziaria e penitenziaria.<\/i><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc46192100\"><\/a><strong>La subordinazione all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria<\/strong><\/h3>\n<p>Come \u00e8 noto, il perseguimento dei reati \u00e8 funzione propria del potere giurisdizionale che tuttavia si avvale operativamente della polizia giudiziaria per svolgere le sue funzioni (art.109 Cost.<a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>).<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito dell\u2019obbligatoriet\u00e0 dell\u2019azione penale (art.112 Cost.<a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>), che \u00e8 stata una scelta forte dell\u2019Assemblea Costituente per prevenire favoritismi ad personam, la funzione della polizia giudiziaria, congiuntamente e in raccordo e subordinazione al pubblico ministero \u00e8 lo svolgimento delle indagini necessarie per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale (art.326 c.p.p.<a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>).<\/p>\n<p>Tutte le attivit\u00e0 della polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria (art.56 c.p.p.<a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>) che peraltro pu\u00f2 disporre direttamente di qualsiasi servizio e organo di polizia giudiziaria ovunque sia (art.58 c.p.p.<a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>).<\/p>\n<p>La subordinazione della polizia giudiziaria alla magistratura \u00e8 una scelta garantista che per impedire qualsiasi abuso da parte dell\u2019organo amministrativo -la polizia- che esercita le funzioni pi\u00f9 invasive sul piano dei diritti e delle libert\u00e0 personali -com\u2019\u00e8 l\u2019attivit\u00e0 di polizia giudiziaria- sottoponendole al giudizio di un organo terzo e imparziale qual\u2019\u00e8 il giudice.<\/p>\n<p>Infatti anche la magistratura requirente, ossia i pubblici ministeri, hanno l\u2019obbligo di lealt\u00e0 processuale dovendo cercare la verit\u00e0 e non limitarsi a ricercare le prove favorevoli alla propria ricostruzione accusatoria ma anche accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini (art.358 c.p.p.<a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a>).<\/p>\n<p>La polizia giudiziaria quindi \u00e8 in un rapporto di dipendenza funzionale dalla magistratura, verso cui \u00e8 subordinata, infatti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria sono espressamente tenuti a eseguire i compiti a essi affidati dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e nessun organo superiore pu\u00f2 distoglierli (art.59 c.p.p.<a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>).<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc46192101\"><\/a><strong>Il potere disciplinare dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria<\/strong><\/h3>\n<p>La subordinazione e il rapporto funzionale della polizia giudiziaria rispetto la magistratura \u00e8 tale che non solo il personale assegnato presso le sezioni di polizia giudiziaria non pu\u00f2 essere promosso senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell&#8217;ufficio da cui dipende la sezione o del procuratore capo nel caso degli ufficiali a capo del servizio di polizia giudiziaria (art.15 c.1-2 D.Lgs.271\/89<a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a>).<\/p>\n<p>Questi pareri sono vincolanti per la promozione anche entro i due anni successivi alla cessazione del distacco presso la sezione di polizia giudiziaria (art.15 c.3 D.Lgs.271\/89<a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a>).<\/p>\n<p>\u00c8 previsto addirittura una responsabilit\u00e0 disciplinare esercitabile direttamente dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nei confronti degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria che si rendano responsabili di violazioni al rapporto di subordinazione e dipendenza funzionale (art.16 D.Lgs.271\/89<a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a>) e specificatamente nei seguenti casi:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>ritardo nella trasmissione della notizia di reato<\/strong>, allorquando senza giustificato motivo omettano di riferire nel termine previsto dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria la notizia del reato;<\/li>\n<li><strong>violazione degli ordini<\/strong>, quando omettano o ritardino l&#8217;esecuzione di un ordine dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente;<\/li>\n<li><strong>violazione delle norme<\/strong>, in tutti i casi in cui violino ogni altra disposizione di legge relativa all&#8217;esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In questi casi sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi pi\u00f9 gravi, alla sospensione dall&#8217;impiego per un tempo non eccedente sei mesi, oltre l&#8217;esonero dal servizio presso le sezioni.<\/p>\n<p>Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno quindi una doppia responsabilit\u00e0 disciplinare poich\u00e9 oltre le azioni che possono essere disposte direttamente dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nei loro confronti essi rimangono soggetti anche alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti di appartenenza (art.16 c.3 D.Lgs.271\/89<a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a>).<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc46192102\"><\/a><strong>Il procedimento disciplinare nei confronti della polizia giudiziaria<\/strong><\/h3>\n<p>Il procedimento disciplinare promosso dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nei confronti degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria inizia con la contestazione scritta che indica succintamente il fatto e la specifica trasgressione della quale l&#8217;incolpato e quindi ne \u00e8 chiamato a rispondere<\/p>\n<p>L&#8217;azione disciplinare \u00e8 promossa dal procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto l&#8217;ufficiale o l&#8217;agente presta servizio, la contestazione \u00e8 notificata all\u2019incolpato, dandone comunicazione anche all\u2019amministrazione di appartenenza, con l\u2019avviso della facolt\u00e0, da esercitare sino a cinque giorni prima della data fissata per l\u2019udienza, di presentare memorie, produrre documenti e richiedere l&#8217;audizione di testimoni a discolpa (art.17 c.1-2 D.Lgs.271\/89<a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a>).<\/p>\n<p>Sulla responsabilit\u00e0 disciplinare e l\u2019applicazione della sanzione decide una commissione composta da (art.17 c.3 D.Lgs.271\/89<a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a>).:<\/p>\n<ol>\n<li>un presidente di sezione della corte di appello che la presiede;<\/li>\n<li>un magistrato di tribunale, nominati ogni due anni dal consiglio giudiziario;<\/li>\n<li>un ufficiale di polizia giudiziaria, scelto, a seconda dell&#8217;appartenenza dell&#8217;incolpato, fra tre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal questore, dal comandante di legione dei carabinieri e dal comandante di zona della guardia di finanza o alla stessa amministrazione dell&#8217;incolpato e nominato ogni due anni dagli organi che la rappresentano.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;accusa \u00e8 esercitata dal procuratore generale che ha promosso l&#8217;azione disciplinare o da un suo sostituto, l&#8217;incolpato ha facolt\u00e0 di nominare un difensore scelto tra gli appartenenti alla propria amministrazione ovvero tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali, in mancanza il presidente della commissione designa un difensore di ufficio (art.17 c.4 D.Lgs.271\/89<a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a>). individuato secondo le modalit\u00e0 previste dall&#8217;articolo 97 del codice.<\/p>\n<p>Laddove l\u2019ufficiale o l\u2019agente di polizia giudiziaria sia ritenuto responsabile il procuratore generale presso la corte di appello comunica i provvedimenti disciplinari applicati all&#8217;amministrazione di appartenenza (art.17 c.5 D.Lgs.271\/89<a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a>).<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Costituzione, art.109 \u201c<em>L\u2019autorit\u00e0 giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Costituzione, art.112 \u201c<em>Il pubblico ministero ha l&#8217;obbligo di esercitare l&#8217;azione penale.\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Codice di Procedura Penale, art.326 (Finalit\u00e0 delle indagini preliminari) \u201c<em>1.Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell&#8217;ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale.<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Codice di Procedura Penale, art.56 (Sezioni e servizi di polizia giudiziaria) \u201c<em>1.Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria: a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge; b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria; c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Codice di Procedura Penale, art.58 (Disponibilit\u00e0 della polizia giudiziaria) \u201c<em>1.Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto. 2.Le attivit\u00e0 di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica. 3.L&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e pu\u00f2 altres\u00ec avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria.<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Codice di Procedura Penale, art.358 (Attivit\u00e0 di indagine del pubblico ministero) \u201c<em>1.Il pubblico ministero compie ogni attivit\u00e0 necessaria ai fini indicati nell&#8217;articolo 326 e svolge altres\u00ec accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Codice di Procedura Penale, art.59 (Subordinazione della polizia giudiziaria) \u201c<em>1.Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite. 2.L&#8217;ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria \u00e8 responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell&#8217;attivit\u00e0 di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente. 3.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati inerenti alle funzioni di cui all&#8217;articolo 55 comma 1. Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall&#8217;attivit\u00e0 di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> D.Lgs. 28 luglio 1989 n.271 \u201c<em>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale<\/em>\u201d art.15 (Promozioni) \u201c<em>1 Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell&#8217;ufficio presso cui \u00e8 istituita la sezione. 2.Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale. \u2026omissis\u2026\u201d<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> D.Lgs. 28 luglio 1989 n.271 art.15 (Promozioni) c.3 \u201c<em>Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l&#8217;ufficiale o l&#8217;agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non pi\u00f9 di due anni.\u201d<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> D.Lgs. 28 luglio 1989 n.271 art.16 (Sanzioni disciplinari) c.1-2 \u201c<em>1.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l&#8217;esecuzione di un ordine dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all&#8217;esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi pi\u00f9 gravi, alla sospensione dall&#8217;impiego per un tempo non eccedente sei mesi. 2.Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell&#8217;articolo 56 comma 1 lettera b) del codice pu\u00f2 essere altres\u00ec disposto l&#8217;esonero dal servizio presso le sezioni\u2026omissis\u2026\u201d<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> D.Lgs. 28 luglio 1989 n.271 art.16 (Sanzioni disciplinari) c.3 \u201c<em>3.Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti.\u201d<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> D.Lgs. 28 luglio 1989 n.271 art.17 (Procedimento disciplinare) \u201c<em>1.L&#8217;azione disciplinare \u00e8 promossa dal procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto l&#8217;ufficiale o l&#8217;agente presta servizio. Dell&#8217;inizio dell&#8217;azione disciplinare \u00e8 data comunicazione all&#8217;amministrazione dalla quale dipende l&#8217;ufficiale o l&#8217;agente di polizia giudiziaria. 2 L&#8217;addebito \u00e8 contestato all&#8217;incolpato per iscritto. La contestazione indica succintamente il fatto e la specifica trasgressione della quale l&#8217;incolpato \u00e8 chiamato a rispondere. Essa \u00e8 notificata all&#8217;incolpato e contiene l&#8217;avviso che, fino a cinque giorni prima dell&#8217;udienza, egli pu\u00f2 presentare memorie, produrre documenti e richiedere l&#8217;audizione di testimoni. \u2026omissis\u2026.\u201d<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> D.Lgs. 28 luglio 1989 n.271 art.17 (Procedimento disciplinare) \u201c<em>\u2026omissis\u2026 3.Competente a giudicare \u00e8 una commissione composta: a) da un presidente di sezione della corte di appello che la presiede e da un magistrato di tribunale, nominati ogni due anni dal consiglio giudiziario; b) da un ufficiale di polizia giudiziaria, scelto, a seconda dell&#8217;appartenenza dell&#8217;incolpato, fra tre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal questore, dal comandante di legione dei carabinieri e dal comandante di zona della guardia di finanza. Se l&#8217;incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione \u00e8 invece chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell&#8217;incolpato e nominato ogni due anni dagli organi che la rappresentano \u2026omissis\u2026\u201d<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> D.Lgs. 28 luglio 1989 n.271 art.17 (Procedimento disciplinare) \u201c<em>\u2026omissis\u2026 4.Nel procedimento disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell&#8217;articolo 127 del codice. L&#8217;accusa \u00e8 esercitata dal procuratore generale che ha promosso l&#8217;azione disciplinare o da un suo sostituto. L&#8217;incolpato ha facolt\u00e0 di nominare un difensore scelto tra gli appartenenti alla propria amministrazione ovvero tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalit\u00e0 previste dall&#8217;articolo 97 del codice. \u2026omissis\u2026\u201d<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/DD87E7C8-4BD3-4D20-AC49-439709DA9234#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> D.Lgs. 28 luglio 1989 n.271 art.17 (Procedimento disciplinare) \u201c<em>\u2026omissis\u2026 5.Il procuratore generale presso la corte di appello comunica i provvedimenti all&#8217;amministrazione di appartenenza dell&#8217;ufficiale o agente di polizia giudiziaria nei cui confronti \u00e8 stata promossa l&#8217;azione disciplinare.\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>PER SCARICARE L&#8217;ARTICOLO CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/202067-M.Mancini-La-responsabilit\u00e0-disciplinare-della-polizia-giudiziaria.pdf\">202067 M.Mancini-La responsabilit\u00e0 disciplinare della polizia giudiziaria<\/a><\/p>\n<p><strong>ARTICOLI CORRELATI:<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-65\/\">LA VERBALIZZAZIONE SULLA SCENA DEL CRIMINE di A.Catapano e M.Mancini<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-63\/\">L\u2019ANALISI E L\u2019INDAGINE DELLA SCENA DEL CRIMINE di M.Mancini<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-61\/\">IL CORRETTO ACCESSO ALLA SCENA DEL CRIMINE di M.Mancini<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-59\/\">LA PROTEZIONE DELLA SCENA DEL CRIMINE di M.Mancini<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-56\/\">L\u2019APPROCCIO IN SICUREZZA SULLA SCENA DEL CRIMINE di M.Mancini<\/a><\/p>\n<p><strong>GLI ULTIMI 5 ARTICOLI:<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-66\/\">LA LEGGE RILANCIO di D.Carola<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/solidarieta-parisi-pozzuoli\/\">SOLIDARIET\u00c0 AL COLLEGA SALVATORE PARISI DELLA PM POZZUOLI<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/modello-verbale-cds-1907020\/\">MODELLO VERBALE C.D.S.-AGG.19\/07\/2020 di M.Mancini<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-65\/\">LA VERBALIZZAZIONE SULLA SCENA DEL CRIMINE di A.Catapano e M.Mancini<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-64a\/\">L\u2019ATTIVIT\u00c0 DI BEACH PATROL di D.Carola e M.Mancini<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA SUBORDINAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA VERSO L\u2019AUTORIT\u00c0 GIUDIZIARIA E LA RESPONSABILIT\u00c0 DISCIPLINARE \u00a0 di Massimiliano Mancini (1) &nbsp; Abstract:\u00a0La subordinazione e il rapporto di dipendenza funzionale di tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nei confronti dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria impone precisi obblighi e responsabilit\u00e0. Le violazioni ai doveri imposti a tutti gli operatori di polizia giudiziaria e le mancanze rispetto le disposizioni loro impartite comporta una duplice responsabilit\u00e0 disciplinare che comporta l\u2019applicabilit\u00e0 di gravi sanzioni sia da parte dell\u2019amministrazione di appartenenza e sia da parte della stessa autorit\u00e0 giudiziaria che giudica con una commissione specifica. Keywords:\u00a0#subordinazionepoliziagiudiziaria #autorit\u00e0giudiziaria #poliziagiudiziaria #agentedipoliziagiudiziaria #ufficialedipoliziagiudiziaria #apg #upg #procedimentodisciplinare #procedimentodisciplinarepoliziagiudiziaria #PoliziaLocale #MassimilianoMancini #massimilianomancini #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana. (1) Segretario Generale UPLI, gi\u00e0 comandante dirigente di Polizia Locale e Provinciale, criminologo esperto in psicologia investigativa, giudiziaria e penitenziaria. La subordinazione all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria Come \u00e8 noto, il perseguimento dei reati \u00e8 funzione propria del potere giurisdizionale che tuttavia si avvale operativamente della polizia giudiziaria per svolgere le sue funzioni (art.109 Cost.[1]). Nell\u2019ambito dell\u2019obbligatoriet\u00e0 dell\u2019azione penale (art.112 Cost.[2]), che \u00e8 stata una scelta forte dell\u2019Assemblea Costituente per prevenire favoritismi ad personam, la funzione della polizia giudiziaria, congiuntamente e in raccordo e subordinazione al pubblico ministero \u00e8 lo svolgimento delle indagini necessarie per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale (art.326 c.p.p.[3]). Tutte le attivit\u00e0 della polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria (art.56 c.p.p.[4]) che peraltro pu\u00f2 disporre direttamente di qualsiasi servizio e organo di polizia giudiziaria ovunque sia (art.58 c.p.p.[5]). La subordinazione della polizia giudiziaria alla magistratura \u00e8 una scelta garantista che per impedire qualsiasi abuso da parte dell\u2019organo amministrativo -la polizia- che esercita le funzioni pi\u00f9 invasive sul piano dei diritti e delle libert\u00e0 personali -com\u2019\u00e8 l\u2019attivit\u00e0 di polizia giudiziaria- sottoponendole al giudizio di un organo terzo e imparziale qual\u2019\u00e8 il giudice. 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