{"id":10629,"date":"2020-06-25T20:29:51","date_gmt":"2020-06-25T18:29:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/?p=10629"},"modified":"2020-07-25T15:05:30","modified_gmt":"2020-07-25T13:05:30","slug":"2020-57","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-57\/","title":{"rendered":"LA VALUTAZIONE D&#8217;IMPATTO PER GLI ENTI PUBBLICI di M.Mancini"},"content":{"rendered":"<p><strong>VIDEOSORVEGLIANZA, FOTOTRAPPOLE E OBBLIGO DI VALUTAZIONE D\u2019IMPATTO<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th.jpg\" data-rel=\"lightbox-image-0\" data-rl_title=\"\" data-rl_caption=\"\" title=\"\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-10519\" src=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th.jpg\" alt=\"\" width=\"93\" height=\"93\" srcset=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th.jpg 787w, https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th-768x768.jpg 768w, https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th-460x460.jpg 460w, https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th-600x600.jpg 600w, https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massimiliano-Mancini-th-100x100.jpg 100w\" sizes=\"(max-width: 93px) 100vw, 93px\" \/> \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/a>di <strong>Massimiliano Mancini<\/strong>\u00a0(massimiliano.mancini-privacy@hotmail.com) (1)<\/p>\n<p><strong>Abstract<\/strong><strong>:<\/strong><i>La videosorveglianza e le fototrappole si stanno diffondendo ovunque, nei piccoli comuni come nelle citt\u00e0 metropolitane, eppure esse sono tra le attivit\u00e0 specificatamente soggette all\u2019obbligo della preventiva redazione della valutazione d\u2019impatto o DPIA(Data Privacy Impact Assessment). Tuttavia in molti casi questo obbligo \u00e8 assolto in maniera meramente formale o addirittura omesso nonostante sia punito, senza alcun trattamento di favore per gli enti pubblici, con sanzioni sino a 10 milioni di euro, importi in grado di determinare il dissesto.<\/i><\/p>\n<p><strong>Keywords:<\/strong> #privacy #DGPR #valutazionedimpatto #dpia #pia #trattamentodatipersonali #DPO #DataProtectionOfficer #RPD #responsabileprotezionedati #PoliziaGiudiziaria #PoliziaAmministrativa #MassimilianoMancini #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana<\/p>\n<p>(1)<i>Segretario Generale UPLI, gi\u00e0 comandante dirigente di Polizia Locale e Provinciale, consulente privacy per enti pubblici (Mancini Privacy Firm) e DPO.<\/i><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc44008509\"><\/a><strong>Premessa<\/strong><\/h3>\n<p>In Italia si registra una scarsa sensibilit\u00e0 alle tematiche della privacy anche e soprattutto in ambito pubblico e ci\u00f2 \u00e8 ancor pi\u00f9 grave poich\u00e9 gli enti territoriali sono il simbolo concreto della legalit\u00e0 dello Stato e poi, su un piano pi\u00f9 pragmatico, le sanzioni, che colpiscono allo stesso modo e senza differenze gli enti pubblici e le aziende private, sono cos\u00ec elevate da mandare facilmente in dissesto molte amministrazioni.<\/p>\n<p>La videosorveglianza pubblica, ad esempio, \u00e8 in forte espansione su tutti i territori, dai comuni pi\u00f9 piccoli alle citt\u00e0 metropolitane, ed \u00e8 uno dei casi tipici per i quali la normativa sovranazionale del Regolamento Europeo 2016\/679, noto con l\u2019acronimo GDPR (General Data Protection Regulation), prescrive senza eccezioni la necessit\u00e0 di una valutazione d\u2019impatto.<\/p>\n<p>Eppure molte amministrazioni affidano la redazione a soggetti privi di competenza, convinti che sia sufficiente rispettare l\u2019obbligo solo su un piano formale, oppure addirittura omettono del tutto la valutazione d\u2019impatto, convinti che nessuno agir\u00e0 contro gli Enti pubblici o che comunque le sanzioni in fondo siano trascurabili.<\/p>\n<p>Tutto ci\u00f2 \u00e8 dimostrazione di come sia ancora diffusamente poco conosciuta la rivoluzione introdotta in tutt\u2019Europa con il GDPR e del suo valore di norma sovraordinata all\u2019intero ordinamento nazionale e che quindi nessun organo, nemmeno il parlamento, pu\u00f2 derogare o modificare in alcun modo.<\/p>\n<p>L\u2019inosservanza degli obblighi concernenti la DPIA pu\u00f2 comportare anche per gli Enti Pubblici l\u2019imposizione di sanzioni pecuniarie da parte delle Autorit\u00e0 garanti elevatissime.<\/p>\n<p>Il mancato svolgimento dell\u2019analisi nei casi il trattamento \u00e8 soggetto alla valutazione d\u2019impatto, lo svolgimento non corretto o la mancata consultazione dell\u2019Autorit\u00e0 di controllo competente ove ci\u00f2 sia necessario, possono comportare l\u2019applicazione di una sanzione amministrativa fino a un massimo di 10 milioni di euro.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc44008510\"><\/a><strong>La valutazione d\u2019impatto<\/strong><\/h3>\n<p>La valutazione d\u2019impatto \u00e8 una procedura, nota anche con l\u2019acronimo DPIA (Data Protection Impact Assessment) o PIA (Privacy Impact Assessment), come si indicher\u00e0 nel seguito, \u00e8 prevista dall\u2019articolo 35 del Regolamento UE\/2016\/679 (GDPR) e ha lo scopo di descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessit\u00e0 e la proporzionalit\u00e0 cos\u00ec come tutti gli altri principi fondamentali del GDPR.<\/p>\n<p>Il processo di PIA pu\u00f2 riguardare un singolo trattamento anche pi\u00f9 trattamenti che presentino analogie per natura, ambito, finalit\u00e0 e rischi<a href=\"applewebdata:\/\/706FF37A-A100-4A8E-A77B-5F89BCFCF7F3#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>.<\/p>\n<p>Dalla descrizione del trattamento ne consegue la valutazione e quindi la predisposizione di idonee misure per affrontarlo.<\/p>\n<p>La PIA \u00e8 uno strumento importante in termini di responsabilizzazione (accountability) in quanto aiuta il titolare a rispettare le prescrizioni normative ma attesta anche di aver adottato idonee misure per garantirne il rispetto.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc43816324\"><\/a><a name=\"_Toc44008511\"><\/a>Obbligo della PIA<\/h3>\n<p>Il PIA (Privacy Impact Assessment) \u00e8 obbligatorio in tutti i casi previsti dall\u2019articolo 35 comma 1 del EUE 2016\/679 GDPR<a href=\"applewebdata:\/\/706FF37A-A100-4A8E-A77B-5F89BCFCF7F3#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a> ossia quando un trattamento pu\u00f2 presentare un rischio elevato per i diritti e le libert\u00e0 delle persone fisiche e questo pu\u00f2 avvenire per varie ragioni:<\/p>\n<ul>\n<li>per l\u2019implementazione di nuove tecnologie;<\/li>\n<li>a causa della natura, dell&#8217;oggetto, del contesto o delle finalit\u00e0 del trattamento.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Lo stesso articolo 35 del Reg.UE 2016\/679 GDPR al comma 3<a href=\"applewebdata:\/\/706FF37A-A100-4A8E-A77B-5F89BCFCF7F3#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a> cita anche alcune ipotesi specifiche che rendono sempre obbligatoria la PIA che sono:<\/p>\n<ul>\n<li>la valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche (art.35 c.3 p.a GDPR);<\/li>\n<li>il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all&#8217;articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all&#8217;articolo 10 (art.35 c.3 p.b GDPR);<\/li>\n<li>la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico (art.35 c.3 p.c GDPR).<\/li>\n<\/ul>\n<h3><a name=\"_Toc44008512\"><\/a>Gli ulteriori obblighi introdotti dal Garante per la Privacy<\/h3>\n<p>Il GDPR ha previsto espressamente che l&#8217;autorit\u00e0 nazionale di controllo ha il potere e la facolt\u00e0 di prevedere delle specifiche tipologie di trattamento per i quali \u00e8 obbligatoria l\u2019adozione del PIA (art.35 c.4 GDPR)<a href=\"applewebdata:\/\/706FF37A-A100-4A8E-A77B-5F89BCFCF7F3#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>, in questi casi ha l\u2019obbligo di pubblicare il provvedimento e comunicarlo al comitato europeo per la protezione dei dati (art.35 c.6 GDPR)<a href=\"applewebdata:\/\/706FF37A-A100-4A8E-A77B-5F89BCFCF7F3#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a> che era Gruppo di lavoro art.29 o Working Party article 29 (noto anche con l\u2019acronimo WP29), fino al 25 maggio del 2018 (data di entrata in vigore del RGPD) e aveva lo scopo di occuparsi di questioni relative alla protezione della vita privata e dei dati personali, ed \u00e8 stato sostituito in seguito dal Comitato europeo per la protezione dei dati (art.68 GDPR).<\/p>\n<p>Per specificare nel dettaglio e dare maggiore certezza \u00e8 intervenuto il provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali che con la delibera 11 ottobre 2018, n.467 \u201c<em>Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d&#8217;impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell&#8217;articolo 35, comma 4, del regolamento (UE) n. 2016\/679<\/em>\u201d, che ha attuato le indicazioni del Working Party article 29 del 2017 fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018.<\/p>\n<p>In questo modo si \u00e8 stabilito l\u2019obbligo di PIA nei casi in cui ricorrano almeno due di questi criteri anche se il titolare pu\u00f2 deciderla anche quando ne ricorra uno solo in funzione delle implicazioni sulla sicurezza:<\/p>\n<ul>\n<li>trattamenti valutativi o di scoring, compresa la profilazione;<\/li>\n<li>decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici (es. assunzioni, concessione di prestiti, stipula di assicurazioni);<\/li>\n<li>monitoraggio sistematico (es. videosorveglianza);<\/li>\n<li>trattamento di dati sensibili, giudiziari o di natura estremamente personale (es. informazioni sulle opinioni politiche);<\/li>\n<li>trattamento di dati personali su larga scala;<\/li>\n<li>combinazione o raffronto di insiemi di dati derivanti da due o pi\u00f9 trattamenti svolti per differenti finalit\u00e0 e\/o da titolari distinti, secondo modalit\u00e0 che esulano dal consenso iniziale (come avviene ad esempio con i big data);<\/li>\n<li>dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, anziani, ecc.);<\/li>\n<li>utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative (es. riconoscimento facciale, devices Internet of Things, ecc.);<\/li>\n<li>trattamenti che, di per s\u00e9, potrebbero impedire agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto (es. screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale rischi per stabilire la concessione di un finanziamento).<\/li>\n<\/ul>\n<h3><a name=\"_Toc44008513\"><\/a>Casi di esclusione dell\u2019obbligo di PIA<\/h3>\n<p>Lo stesso articolo 35 del Reg.UE 2016\/679 GDPR al punto 10<a href=\"applewebdata:\/\/706FF37A-A100-4A8E-A77B-5F89BCFCF7F3#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a> stabilisce che il PIA \u00e8 esclusa quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:<\/p>\n<ol>\n<li>Finalit\u00e0 del trattamento di interesse pubblico e specificatamente in uno dei seguenti casi:\n<ol>\n<li>per adempiere un obbligo legale al quale \u00e8 soggetto il titolare del trattamento;<\/li>\n<li>per l&#8217;esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all&#8217;esercizio di pubblici poteri di cui \u00e8 investito il titolare del trattamento.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"2\">\n<li>Disciplina normativa esplicita della finalit\u00e0 di interesse pubblico contenuta in un atto normativo Europeo o dello Stato membro al quale il titolare del trattamento \u00e8 soggetto.<\/li>\n<li>Sia gi\u00e0 stata eseguita una PIA nell&#8217;ambito di una valutazione d&#8217;impatto generale nel contesto dell&#8217;adozione della disciplina giuridica di cui al punto precedente.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo (art.35 c.5 GDPR)<a href=\"applewebdata:\/\/706FF37A-A100-4A8E-A77B-5F89BCFCF7F3#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>, ha stabilito che il PIA non \u00e8 necessario per i trattamenti che:<\/p>\n<ul>\n<li>non presentano rischio elevato per i diritti e le libert\u00e0 delle persone fisiche;<\/li>\n<li>hanno natura, ambito, contesto e finalit\u00e0 molto simili a quelli di un trattamento per cui \u00e8 gi\u00e0 stata svolta una PIA;<\/li>\n<li>sono stati gi\u00e0 sottoposti a verifica da parte di un\u2019autorit\u00e0 di controllo prima del maggio 2018 e le cui condizioni (es. oggetto, finalit\u00e0, ecc.) non hanno subito modifiche;<\/li>\n<li>sono compresi nell\u2019elenco facoltativo del trattamento per i quali non \u00e8 necessaria provvedere alla PIA;<\/li>\n<li>fanno riferimento a norme o regolamenti, Ue o di uno Stato membro, per la cui definizione \u00e8 stata condotta una PIA.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><a name=\"_Toc43816329\"><\/a><a name=\"_Toc44008514\"><\/a>Chi deve svolgere la PIA<\/h3>\n<p>Il titolare del trattamento ha la responsabilit\u00e0 di valutare la necessit\u00e0 del Privacy Impact Assessment (art.35 c.2 GDPR)<a href=\"applewebdata:\/\/706FF37A-A100-4A8E-A77B-5F89BCFCF7F3#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a>e, laddove si renda necessaria, l\u2019obbligo di provvedere alla realizzazione sovrintendendo sempre ogni fase pur se la realizzazione materia sia demandata ad altro soggetto (consulente esterno o dipendente).<\/p>\n<p>Nella decisione sulla realizzazione e nello svolgimento si consulta con il DPO\/RDP (Data protection officer\/Responsabile per la protezione dei dati) inoltre, se il trattamento lo richiede, pu\u00f2 acquisire pareri di esperti, tecnici e in particolare del responsabile della sicurezza dei sistemi informativi (noto anche come Chief Information Security Officer, acronimo CISO) e del responsabile IT (acronimo di Information Technology), laddove presenti, da allegare alla PIA.<\/p>\n<p>Se lo ritiene necessario, il titolare pu\u00f2 acquisire anche il parere degli interessati o dei loro rappresentanti purch\u00e9 ci\u00f2 non pregiudichi gli interessi commerciali o pubblici dell\u2019azienda o ente che procede e purch\u00e9 non si mettano a rischio i trattamenti stessi che si vogliono valutare con la PIA (art.35 c.9 GDPR)<a href=\"applewebdata:\/\/706FF37A-A100-4A8E-A77B-5F89BCFCF7F3#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a>.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc43816330\"><\/a><a name=\"_Toc44008515\"><\/a>Aggiornamento del PIA<\/h3>\n<p>Il PIA non \u00e8 un documento statico ma proprio per le sue finalit\u00e0 generali richiede un processo costante di verifica ed eventuale aggiornamento perlomeno quando insorgono variazioni del rischio, secondo il contesto e le evoluzioni tecnologiche, ovvero mutino o si evolvano le attivit\u00e0 relative al trattamento.<\/p>\n<p>In questi casi il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se dalle variazioni delle procedure del trattamento che sono intervenute e\/o dalle mutate condizioni del contesto ne scaturisca un pregiudizio, anche solo potenziale, sulla sicurezza del trattamento dei dati personali e se le previsioni contenute nel PIA siano ancora valide e attuali (art.35 c.11 GDPR)<a href=\"applewebdata:\/\/706FF37A-A100-4A8E-A77B-5F89BCFCF7F3#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a>.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc44008516\"><\/a>Sono escluse le fototrappole?<\/h3>\n<p>In via generale il GDPR esclude le attivit\u00e0 effettuate a fini di prevenzione indagine accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, che concretamente sono le attivit\u00e0 di polizia giudiziaria e di esecuzione di provvedimenti penali (GDPR art.1 c.2)<a href=\"applewebdata:\/\/706FF37A-A100-4A8E-A77B-5F89BCFCF7F3#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a>.<\/p>\n<p>Quindi se le fototrappole o in via generale i sistemi di videosorveglianza sono impiegati in indagini penali non vi \u00e8 alcun bisogno della PIA, tuttavia deve esserci preventivamente un fascicolo di indagine aperto.<\/p>\n<p>Viceversa tutte le informazioni acquisite in violazione degli obblighi della PIA rappresentano una violazione di legge e quindi un vizio del processo sanzionatorio insanabile, ad esempio laddove le fototrappole fossero utilizzate per contrastare le violazioni ambientali punite con sanzioni amministrative, e inoltre impongono all\u2019autorit\u00e0 che ne abbia conoscenza, come ad esempio il sindaco, il presidente della provincia, il Giudice di Pace che sia chiamato a decidere del ricorso, a segnalare la violazione al Garante per la Privacy per l\u2019applicazione della sanzione, facolt\u00e0 che ha anche qualsiasi privato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/706FF37A-A100-4A8E-A77B-5F89BCFCF7F3#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Regolamento UE\/2016\/679 GDPR, articolo 35 (Valutazione d&#8217;impatto sulla protezione dei dati)<br \/>\nc.1 \u201c<em>\u2026Una singola valutazione pu\u00f2 esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi\u2026\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/706FF37A-A100-4A8E-A77B-5F89BCFCF7F3#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Reg.UE\/2016\/679 GDPR, art.35 c.1 (Valutazione d&#8217;impatto sulla protezione dei dati)<br \/>\n\u201c<em>Quando un tipo di trattamento, allorch\u00e9 prevede in particolare l&#8217;uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l&#8217;oggetto, il contesto e le finalit\u00e0 del trattamento, pu\u00f2 presentare un rischio elevato per i diritti e le libert\u00e0 delle persone fisiche, \u2026\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/706FF37A-A100-4A8E-A77B-5F89BCFCF7F3#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Reg.UE\/2016\/679 GDPR, art.35 c.3 \u201c<em>La valutazione d&#8217;impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 \u00e8 richiesta in particolare nei casi seguenti: a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all&#8217;articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all&#8217;articolo 10; o c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/706FF37A-A100-4A8E-A77B-5F89BCFCF7F3#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Reg.UE\/2016\/679 GDPR, art.35 c.4 \u201c<em>L&#8217;autorit\u00e0 di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d&#8217;impatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1. L&#8217;autorit\u00e0 di controllo comunica tali elenchi al comitato di cui all&#8217;articolo 68.\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/706FF37A-A100-4A8E-A77B-5F89BCFCF7F3#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Reg.UE\/2016\/679 GDPR, art.35 c.6 \u201c<em>Prima di adottare gli elenchi di cui ai paragrafi 4 e 5, l&#8217;autorit\u00e0 di controllo competente applica il meccanismo di coerenza di cui all&#8217;articolo 63 se tali elenchi comprendono attivit\u00e0 di trattamento finalizzate all&#8217;offerta di beni o servizi a interessati o al monitoraggio del loro comportamento in pi\u00f9 Stati membri, o attivit\u00e0 di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all&#8217;interno dell&#8217;Unione.\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/706FF37A-A100-4A8E-A77B-5F89BCFCF7F3#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Reg.UE\/2016\/679 GDPR, art.35 c.10 \u201c<em>Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell&#8217;articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi nel diritto dell&#8217;Unione o nel diritto dello Stato membro cui il titolare del trattamento \u00e8 soggetto una base giuridica, tale diritto disciplini il trattamento specifico o l&#8217;insieme di trattamenti in questione, e sia gi\u00e0 stata effettuata una valutazione d&#8217;impatto sulla protezione dei dati nell&#8217;ambito di una valutazione d&#8217;impatto generale nel contesto dell&#8217;adozione di tale base giuridica, i paragrafi da 1 a 7 non si applicano, salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attivit\u00e0 di trattamento.\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/706FF37A-A100-4A8E-A77B-5F89BCFCF7F3#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Reg.UE\/2016\/679 GDPR, art.35 c.5 \u201c<em>L&#8217;autorit\u00e0 di controllo pu\u00f2 inoltre redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non \u00e8 richiesta una valutazione d&#8217;impatto sulla protezione dei dati. L&#8217;autorit\u00e0 di controllo comunica tali elenchi al comitato.\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/706FF37A-A100-4A8E-A77B-5F89BCFCF7F3#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Reg.UE\/2016\/679 GDPR, art.35 c.2 \u201c<em>Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d&#8217;impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/706FF37A-A100-4A8E-A77B-5F89BCFCF7F3#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Reg.UUE\/2016\/679 GDPR, art.35 c.9 \u201c<em>Se del caso, il titolare del trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza dei trattamenti.\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/706FF37A-A100-4A8E-A77B-5F89BCFCF7F3#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Reg.UE\/2016\/679 GDPR, art.35 c.11 \u201c<em>Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d&#8217;impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attivit\u00e0 relative al trattamento.\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/706FF37A-A100-4A8E-A77B-5F89BCFCF7F3#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> Regolamento UE 2016\/679 art.1 c.2: \u00ab 2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali: a) effettuati per autorit\u00e0 che non rientrano nell&#8217;ambito di applicazione del diritto dell&#8217;Unione; b) effettuati dagli Stati membri nell&#8217;esercizio di autorit\u00e0 che rientrano nell&#8217;ambito di applicazione del titolo V capo 2 TUE; c) effettuati da una persona fisica per l&#8217;esercizio di autorit\u00e0 a carattere esclusivamente personale o domestico; d) effettuati dalle autorit\u00e0 competenti a fini di prevenzione indagine accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.\u00bb<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>PER SCARICARE L&#8217;ARTICOLO CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/202057-M.Mancini-La-valutazione-dimpatto-per-gli-enti-pubblici.pdf\">202057 M.Mancini-La valutazione d&#8217;impatto per gli enti pubblici<\/a><\/p>\n<p><strong>GLI ULTIMI 5 ARTICOLI:<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/audizione-camera-23062020\/\">OGGI AUDIZIONE UPLI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI SEGUITECI IN DIRETTA<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-56\/\">L\u2019APPROCCIO IN SICUREZZA SULLA SCENA DEL CRIMINE di M.Mancini<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-55\/\">UPLI INTERVISTATA DA CDV-CHANNEL IL CANALE DEL CONTROLLO DI VICINATO<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-54\/\">LA RESPONSABILIT\u00c0 SOLIDALE DEL LOCATORE di D.Carola ed E.Grippo<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/7-webinar\/\">7 WEBINAR UPLI: IL RILIEVO DEL SINISTRO STRADALE CON IL SUPPORTO DELLA TECNICA, DELLA SCIENZA E DELLA PROFESSIONALIT\u00c0-NUOVO ORARIO<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>VIDEOSORVEGLIANZA, FOTOTRAPPOLE E OBBLIGO DI VALUTAZIONE D\u2019IMPATTO \u00a0 \u00a0 \u00a0di Massimiliano Mancini\u00a0(massimiliano.mancini-privacy@hotmail.com) (1) Abstract:La videosorveglianza e le fototrappole si stanno diffondendo ovunque, nei piccoli comuni come nelle citt\u00e0 metropolitane, eppure esse sono tra le attivit\u00e0 specificatamente soggette all\u2019obbligo della preventiva redazione della valutazione d\u2019impatto o DPIA(Data Privacy Impact Assessment). Tuttavia in molti casi questo obbligo \u00e8 assolto in maniera meramente formale o addirittura omesso nonostante sia punito, senza alcun trattamento di favore per gli enti pubblici, con sanzioni sino a 10 milioni di euro, importi in grado di determinare il dissesto. Keywords: #privacy #DGPR #valutazionedimpatto #dpia #pia #trattamentodatipersonali #DPO #DataProtectionOfficer #RPD #responsabileprotezionedati #PoliziaGiudiziaria #PoliziaAmministrativa #MassimilianoMancini #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana (1)Segretario Generale UPLI, gi\u00e0 comandante dirigente di Polizia Locale e Provinciale, consulente privacy per enti pubblici (Mancini Privacy Firm) e DPO. Premessa In Italia si registra una scarsa sensibilit\u00e0 alle tematiche della privacy anche e soprattutto in ambito pubblico e ci\u00f2 \u00e8 ancor pi\u00f9 grave poich\u00e9 gli enti territoriali sono il simbolo concreto della legalit\u00e0 dello Stato e poi, su un piano pi\u00f9 pragmatico, le sanzioni, che colpiscono allo stesso modo e senza differenze gli enti pubblici e le aziende private, sono cos\u00ec elevate da mandare facilmente in dissesto molte amministrazioni. La videosorveglianza pubblica, ad esempio, \u00e8 in forte espansione su tutti i territori, dai comuni pi\u00f9 piccoli alle citt\u00e0 metropolitane, ed \u00e8 uno dei casi tipici per i quali la normativa sovranazionale del Regolamento Europeo 2016\/679, noto con l\u2019acronimo GDPR (General Data Protection Regulation), prescrive senza eccezioni la necessit\u00e0 di una valutazione d\u2019impatto. Eppure molte amministrazioni affidano la redazione a soggetti privi di competenza, convinti che sia sufficiente rispettare l\u2019obbligo solo su un piano formale, oppure addirittura omettono del tutto la valutazione d\u2019impatto, convinti che nessuno agir\u00e0 contro gli Enti pubblici o che comunque le sanzioni in fondo siano trascurabili. Tutto&#8230; <\/p>\n<p><a class=\"readmore\" href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-57\/\">Leggi &#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":10631,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[63,213,447],"tags":[209,76,210,448],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10629"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10629"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10629\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10862,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10629\/revisions\/10862"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10631"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10629"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10629"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10629"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}