{"id":10369,"date":"2020-05-25T10:35:34","date_gmt":"2020-05-25T08:35:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/?p=10369"},"modified":"2020-07-25T16:29:42","modified_gmt":"2020-07-25T14:29:42","slug":"2020-43","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-43\/","title":{"rendered":"LA SOSTA PENALMENTE RILEVANTEdi D.Carola e C.Putrone"},"content":{"rendered":"<p><strong>LA SOSTA IRREGOLARE TRA CODICE DELLA STRADA E CODICE PENALE<\/strong><\/p>\n<p>di Domenico Carola<a href=\"applewebdata:\/\/009C2550-09C9-4798-A249-CC835A7CD903#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> e Calogero Putrone<a href=\"applewebdata:\/\/009C2550-09C9-4798-A249-CC835A7CD903#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a><\/p>\n<p><strong style=\"font-style: italic;\">Abstract:<\/strong><i> In quali casi la sosta irregolare \u00e8 punita dal Codice della Strada con la sanzione amministrativa e in quali ipotesi invece essa configura un reato? Una disamina delle varie ipotesi tra norme e sentenze.<\/i><\/p>\n<p><strong>Keywords:<\/strong> #sostavietata #sosta #passocarrabile #sostaindoppiafila #violenzaprivata sanzioneamministrativa #reato #codicepenale #codicedellastrada #DomenicoCarola #MimmoCarola #CalogeroPutrone #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/009C2550-09C9-4798-A249-CC835A7CD903#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> <em>Esperto e coordinatore regionale UPLI. Gi\u00e0 comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de Il Sole 24 Ore.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/009C2550-09C9-4798-A249-CC835A7CD903#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> <em>Comandante della Polizia Locale di Porto Empedocle (AG), socio UPLI.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc41262398\"><\/a>Premessa<\/h3>\n<p>Che il codice della strada sia una delle leggi pi\u00f9 dibattute dalla nostra giurisprudenza lo sappiamo bene, cos\u00ec anche che la sosta costituisca da sempre, uno degli argomenti pi\u00f9 trattati da Cassazione Civile e Cassazione Penale, dunque, destinataria di numerose sentenze che condizionano e non poco, l&#8217;attivit\u00e0 di coloro che sono chiamati ad assicurare una corretta e puntuale interpretazione ed applicazione dei loro principi.<\/p>\n<p>Quanto sopra ci permette di capire che, quando parliamo di sosta, possiamo riferirci sia alla sua natura prettamente amministrativa cos\u00ec come trattata nella sua interezza dal nostro codice della strada, sia alla sua natura di reato, poich\u00e9 tali sono da considerare alcune tipologie di soste irregolari quando ledono il diritto di autonomia dei terzi tutelato dal nostro codice penale.<\/p>\n<p>A processo per una sosta in doppia fila? Assolutamente s\u00ec: alcuni giudici hanno stabilito che la pessima abitudine del parcheggio selvaggio non comporta soltanto la violazione del Codice della Strada, ma in certi casi pu\u00f2 diventare reato. Insomma, chi parcheggia in doppia fila (o tripla) rischia non solo una severa sanzione pecuniaria ma persino il carcere. Tuttavia in certe situazioni di urgenza o pericolo pu\u00f2 essere ammessa.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc41262399\"><\/a>Sosta in doppia fila e codice penale<\/h3>\n<p>Recentemente l\u2019argomento sosta in doppia fila \u00e8 tornato alla ribalta dopo la decisione della Procura di Roma di contestare ai trasgressori il reato di \u201cInterruzione di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessit\u00e0\u201d, previsto dall\u2019art.340 del Codice Penale<a href=\"applewebdata:\/\/0C3BB656-6799-4517-B8DC-8E3C904F5B66#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> e punito con la reclusione fino a un anno.<\/p>\n<p>Questo perch\u00e9 molto spesso le auto in doppia fila bloccano il passaggio di autobus e tram, interrompendo di fatto un servizio pubblico, e pi\u00f9 pericolosamente anche quello delle ambulanze. Ovviamente disagi del genere non capitano solo nella Capitale ma si verificano in tutte le grandi citt\u00e0, e anche in quelle un po\u2019 meno grandi.<\/p>\n<p>Compresa Milano, dove gli avvisi dell\u2019azienda del trasporto pubblico locale, riguardo l\u2019interruzione di corse a causa di vetture in sosta vietata, sono ormai all\u2019ordine del giorno.<\/p>\n<p>In realt\u00e0, per\u00f2, l\u2019azione della Procura di Roma non \u00e8 del tutto inedita.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 in passato, infatti, alcune sentenze avevano ravvisato nel parcheggio in sosta vietata gli estremi di un reato punibile con il carcere.<\/p>\n<p>Illeciti anche gravi come violenza privata (art.610 del codice penale<a href=\"applewebdata:\/\/0C3BB656-6799-4517-B8DC-8E3C904F5B66#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>), che pu\u00f2 sussistere se un automobilista lascia intenzionalmente la propria vettura in doppia fila o comunque in divieto di sosta bloccando la libert\u00e0 di movimento di uno o pi\u00f9 soggetti, peggio ancora omicidio colposo (art.589 del codice citato<a href=\"applewebdata:\/\/0C3BB656-6799-4517-B8DC-8E3C904F5B66#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>) o lesioni personali colpose (art.590 c.p.<a href=\"applewebdata:\/\/0C3BB656-6799-4517-B8DC-8E3C904F5B66#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>) se lasciando l\u2019auto in doppia fila si provoca un incidente stradale grave.<\/p>\n<p>Chi parcheggia in doppia fila \u00e8 quindi un conducente non soltanto indisciplinato ma potenzialmente pericoloso, ed \u00e8 giusto che sia punito in maniera proporzionale alle proprie colpe.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc41262400\"><\/a>Sosta in doppia fila: quando \u00e8 ammessa?<\/h3>\n<p>Ci sono per\u00f2 particolarissimi casi in cui la sosta in doppia fila pu\u00f2 essere ammessa. Non c\u2019\u00e8 un articolo di qualche codice che ne parli esplicitamente, ma in occasione di alcuni ricorsi i giudici si sono rifatti all\u2019art.54<a href=\"applewebdata:\/\/0C3BB656-6799-4517-B8DC-8E3C904F5B66#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a> del Codice Penale riguardante lo \u201cStato di necessit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>Tale articolo dispone infatti che \u201cnon \u00e8 punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessit\u00e0 di salvare s\u00e9 o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, n\u00e9 altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo\u201d.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 significa che si pu\u00f2 giustificare un parcheggio in doppia fila solo in situazioni di evidente pericolo, urgenza o gravit\u00e0 per s\u00e9 o per gli altri.<\/p>\n<p>Per passare dai principi generali all\u2019applicazione della legge, quand\u2019\u00e8 che la sosta in doppia fila \u00e8 consentita?<\/p>\n<p>Si tratta di tutti quei casi in cui si prefigurino:<\/p>\n<ul>\n<li>carattere d\u2019<strong>urgenza e imminenza<\/strong><strong>;<\/strong><\/li>\n<li>situazione di<strong>pericolo non evitabile<\/strong>\u00a0(non esistono soluzioni alternative);<\/li>\n<li>condizione di\u00a0<strong>gravit\u00e0 della situazione<\/strong>che si vuole evitare.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Uno degli esempi pi\u00f9 comprensibili in questo caso pu\u00f2 essere l\u2019acquisto di un farmaco salvavita in una situazione eccezionale.<\/p>\n<p>Pensiamo quindi alla necessit\u00e0 di procurarsi urgentemente un autoiniettore di adrenalina per far fronte ad uno shock anafilattico: sono quindi esclusi i casi di acquisti di farmaci che si assumano periodicamente e in maniera regolare.<\/p>\n<p>Ma anche per un conducente che si ferma per soccorrere una persona che sta male o perch\u00e9 lui stesso non \u00e8 pi\u00f9 nelle condizioni psico-fisiche di guidare.<\/p>\n<p>Ed ancora \u00e8 possibile poter sostare in doppia fila quando il veicolo \u00e8 in moto in quanto ci\u00f2 \u00e8 da considerarsi come una \u201cbreve fermata\u201d e non invece una sosta prolungata<\/p>\n<p>Da questi pochi concetti, risulta lapalissiano comprendere la difficolt\u00e0 che incontra qualunque agente di polizia stradale per il quale sar\u00e0 inevitabile imbattersi in contestazioni di violazioni della sosta la cui lunga casistica, nel nostro codice della strada \u00e8 trattata dagli articoli 6, 7, 22, 157, 158 e 188 ed i casi in cui la sosta diventi reato, ossia quando rientri nelle fattispecie previste dell\u2019articolo 610 del codice penale, ossia quando una sosta genera violenza privata.<\/p>\n<p>Rebus stantibus sic, non resta dunque, che esaminare le differenze tra le soste violazioni del codice della strada e le soste-reato; da qui proseguire per dipanare e risolvere un altro dubbio: se ci sono casi di sosta -reato tutelati gi\u00e0 dal nostro codice penale, perch\u00e9 lo stesso diritto \u00e8 tutelato dal codice della strada con l\u2019istituzione del passo carrabile?<\/p>\n<p>La lettura di alcune sentenze e di alcune riflessioni di studi legali, hanno alimentato tali dubbi facendoci giungere a conclusioni che riteniamo meritevoli di condivisione con coloro che fanno il nostro stesso lavoro.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc41262401\"><\/a>Sosta vietata e incidenti stradali<\/h3>\n<p>In caso di incidente stradale nel quale sia coinvolto un veicolo lasciato in sosta vietata non sempre \u00e8 ipotizzabile una responsabilit\u00e0 del conducente di tale veicolo: pi\u00f9 volte la Corte di Cassazione, IV Sezione Penale sentenza n. 3094 del 11 marzo 1998,\u00a0 ha precisato che: \u201c\u2026<em>il segnale divieto di sosta ha per finalit\u00e0 quella di regolare la speditezza della circolazione e non quella di prevenire gli incidenti mediante la segnalazione di un pericolo. Pertanto, la violazione al divieto imposto dal segnale non integra gli estremi della colpa per violazione di legge ai fini della responsabilit\u00e0 per incidenti stradali.<\/em>\u201d<\/p>\n<p>Pi\u00f9 in generale, con riferimento a qualsiasi tipo di divieto di sosta, si pu\u00f2 affermar che, in caso di incidente,\u00a0 la responsabilit\u00e0 del conducente che ha lasciato il veicolo in sosta vietata \u00e8 ipotizzabile solo se il veicolo costituiva effettivamente pericolo per la circolazione.<\/p>\n<p>\u00c8 necessario cio\u00e8 che esista un nesso di causalit\u00e0 diretta tra la violazione del divieto di sosta e l&#8217;incidente accaduto, ossia, in pratica, che la violazione del divieto sia stata la causa dell\u2019incidente. In ogni altro caso il conducente del veicolo lasciato in sosta vietata \u00e8 sottoposto solo alla sanzione amministrativa per il divieto di sosta.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc41262402\"><\/a>Sosta irregolare e sosta reato<\/h3>\n<p>Ergo ritenendo utile ed opportuno approfondire questa differenza abbiamo comparato i tanti scritti che hanno trattato in modo esaustivo e puntuale la problematica e abbiamo operato una sintesi che enuncia tutti i casi in cui sostare diventi reato distinguendoli da quelli in cui una sosta irregolare resti tale.<\/p>\n<p>Non \u00e8 reato infatti, sostare con il veicolo vicino a quello di un altro anche solo per creare fastidio, lasciando uno spazio limitato per poter salire in auto o viceversa, mentre \u00e8 reato parcheggiare l\u2019auto talmente accostata ad un\u2019altra, impedendo, al suo proprietario, l\u2019apertura dello sportello e la conseguente entrata all\u2019interno dell\u2019abitacolo, di fatto ostacolando l\u2019accesso e lo spostamento (sentenza Cassazione, Sezione V Penale, n. 53978\/2017 del 30 novembre 2017).<\/p>\n<p>Inoltre integra il reato di violenza\u00a0 privata\u00a0 la condotta\u00a0 di colui che, avendo\u00a0 parcheggiato\u00a0 irregolarmente il proprio veicoli in\u00a0 un&#8217;area\u00a0 condominiale, alla\u00a0 quale non aveva diritto di accedere, impedisce l\u2019uscita di altri veicoli sulla pubblica via, rifiutandosi di liberare l&#8217;accesso e pretendendo che gli altri attendano le sue\u00a0 necessit\u00e0 (Cass. Pen. sez. IV, sentenza n. 16571 del 16 maggio 2005),<\/p>\n<p>E ancora il conducente che parcheggia la propria automobile dietro quella di altro automobilista opponendo un rifiuto all&#8217;invito di quest\u2019ultimo di spostarla per potersi allontanare \u00e8 stato riconosciuto colpevole del reato di violenza privata (Cass. Pen. Sez. I, 4 luglio 2005 n. 24614).<\/p>\n<p>Occorre precisare, tuttavia, che nel reato di violenza privata, il requisito della violenza, ai fini della configurabilit\u00e0 del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libert\u00e0 di determinazione e di azione l&#8217;offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare od omettere qualcosa contro la propria volont\u00e0. In entrambi i casi il reato di violenza privata si perfeziona, dunque, con il rifiuto e non nel mero elemento oggettivo che, in s\u00e9 considerato,\u00a0 non assume le connotazioni\u00a0 offensive richieste dall&#8217;articolo 610 codice penale.<\/p>\n<p>Non \u00e8 reato parcheggiare la propria vettura nei pressi di un garage rendendo la manovra di entrata o uscita dallo stesso molto malagevole o sostare in una strada in modo da restringere la carreggiata e consentirne di proseguire la marcia disponendo di uno spazio molto limitato; \u00e8 reato sostare davanti l\u2019ingresso di un garage o un qualunque ingresso carraio, in modo tale da impedire ai veicoli di entrare o uscire dal loro posto di ricovero.<\/p>\n<p>E ancora,\u00a0 non \u00e8 reato sostare su un posto riservato ai disabili, ma lo \u00e8 se si sosta su uno stallo destinato ad un disabile, assegnato \u201cad personam\u201d, ossia all\u2019interno di uno stallo non destinato alla collettivit\u00e0 degli aventi titolo, ma ad uno ed uno solo di essi.<\/p>\n<p>Ogni qualvolta la sosta irregolare \u00e8 reato, lede i diritti di autonomia e di libert\u00e0 e tra queste quella di movimento, tutelati dall\u2019articolo 610 del nostro Codice Penale, ossia ai casi in cui quella sosta genera il reato di violenza privata.<\/p>\n<p>Da quanto sopra detto, emerge chiaro il principio che la Giurisprudenza ha sancito con diverse sentenze: non basta parcheggiare male e anche volutamente per aversi il reato di violenza privata, ma occorre di fatto, che la sosta, impedisca in toto ad un soggetto, l\u2019esercizio del suo diritto a muoversi, della sua libert\u00e0 di poter entrare ed uscire dalla sua propriet\u00e0 a bordo del suo veicolo o di potervi salire o scendere liberamente.<\/p>\n<p>Questo principio \u00e8 da tenere sempre presente perch\u00e9 ci permette di navigare abbastanza sicuri tra codice della strada e codice penale, non soltanto da un punto di vista teorico, ma anche pratico ed operativo.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc41262403\"><\/a>La tutela del passo carrabile<\/h3>\n<p>\u00c8 ben noto che ogni proprietario che ha realizzato un regolare passo carrabile, ha pieno diritto a potervi accedere.<\/p>\n<p>Solo per necessit\u00e0 di chiarezza, nel nostro codice della strada, troviamo la definizione di passo carrabile nel punto 37 dell&#8217;articolo 3, secondo il quale un passo carrabile \u00e8\u00a0 \u201c<em>l\u2019accesso ad un\u2019area laterale idonea allo stazionamento di uno o pi\u00f9 veicoli.<\/em>\u201d<\/p>\n<p>Alla definizione di cui sopra, il codice della strada, affianca le prescrizioni previste dall\u2019articolo 22 che integra l\u2019articolo 3 \u201c<em>senza la preventiva autorizzazione dell\u2019ente proprietario della strada, non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, n\u00e9 nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Un passo carrabile autorizzato, \u00e8 individuabile dalla presenza dell\u2019apposito segnale\u00a0 munito delle relative informazioni ( ente che lo ha rilasciato e numero di autorizzazione).<\/p>\n<p>Volutamente evitiamo qualsiasi cenno alla procedura di rilascio, ma riteniamo necessario un chiarimento in merito ad accese discussioni che hanno concentrato l\u2019attenzione sull&#8217;obbligo di poter concedere tale diritto, solo ed esclusivamente ai locali idonei ad ospitare veicoli ed accatastati nella categoria C\/6.<\/p>\n<p>Tale obbligo non ci vede affatto d\u2019accordo.<\/p>\n<p>Questo perch\u00e9 a nostro parere \u00e8 troppo selettivo oltre che riduttivo della stessa definizione di cui all\u2019articolo 3 punto 37, che si riferisce a qualsiasi area laterale idonea ad ospitare uno o pi\u00f9 veicoli.<\/p>\n<p>Ergo non comprendiamo per quale ragione in un locale che ha i medesimi requisiti del garage identificato catastalmente nella categoria C\/6 non si debba concedere autorizzazione ad esporre il segnale di passo carrabile sol perch\u00e9, a parit\u00e0 di tutti i requisiti, manca quello di un accatastamento in categoria C\/6 .<\/p>\n<p>In sintesi, la categoria C\/2 non la rende pi\u00f9 idoneo ad ospitare i veicoli, per\u00f2 se costringo il richiedente ad accatastare il suo locale in categoria C\/6, senza alcuna modifica interna, diventa idoneo?<\/p>\n<p>Beh non lo troviamo affatto logico e peraltro facilmente confutabile.<\/p>\n<p>Ma per carit\u00e0 \u00e8 solo la nostra opinione e ve la sottoponiamo scevra da qualsiasi velleit\u00e0 di ragione.<\/p>\n<p>Dunque quanto rappresentato nel presente paragrafo, evidenzia ampiamente l\u2019attenzione del nostro codice della strada verso la tutela di quel diritto che \u00e8 tutelato anche nel codice penale, ossia quello di permettere ad ogni titolare di un&#8217;area laterale idonea ad ospitare veicoli regolarmente realizzata, di potervi accedere o uscire con i propri mezzi in qualsiasi momento.<\/p>\n<p>Operativamente, la difesa di tale diritto sappiamo che concede al suo detentore, anche l\u2019obbligo di intervento di qualsiasi organo di polizia stradale (ma tanto sappiamo che alla fine intervengono sempre e solo gli agenti della Polizia Locale), il quale, ove accerti la presenza di veicolo davanti un passo carrabile reso evidente dall\u2019esposizione del cartello stradale regolare, provvede a contestare la sanzione pecuniaria ex articolo 158 del codice della strada e a far rimuovere l\u2019ingombro a mezzo di carro attrezzi, per come prescritto dall\u2019articolo 159 del nostro codice della strada.<\/p>\n<p>A questo punto del nostro approfondimento una domanda ci tuon\u00f2 dentro con ansia di risposta; ma se bloccare l\u2019entrata e l\u2019uscita di un\u2019auto \u00e8 reato e, dunque la difesa di chi lo subisce \u00e8 tutelata dal codice penale, a che serve la tutela del codice della strada di cui all\u2019art.22?<\/p>\n<p>In sintesi ed in termini poveri ci siamo chiesto, ma a che serve il passo carrabile?<\/p>\n<p>Se ne potrebbe fare a meno?<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc41262404\"><\/a>Risvolti operativi nelle differenti ipotesi di sosta irregolare<\/h3>\n<p>Non riuscendo a dare una risposta alle nostre domande, ci siamo immersi con pervicacia in una lunga e laboriosa ricerca che ci ha concesso spunti di grande interesse.<\/p>\n<p>Infatti tra le tante letture effettuate, ne abbiamo trovate\u00a0 due, una dello Studio Avvocato Marella del 2013 ed una dello Studio Cataldi del 9 marzo 2020, le quali alla domanda \u201c\u00e8 possibile parcheggiare l\u2019auto dinanzi ad un garage privo del segnale di passo carrabile senza rischiare alcuna sanzione?\u201d giungevano ad identica conclusione: SI. certamente.<\/p>\n<p>Nessuna novit\u00e0 per noi fino al momento del quesito cui cercavamo riscontro; stessa conclusione a noi notissima; ricordo che era il 2004, avevo assunto (Putrone) da poco la direzione della Polizia Municipale di Palma di Montechiaro ed avevo \u201cfame\u201d di conoscenza.<\/p>\n<p>Mi incrociai, grazie all\u2019indimenticato ex Comandante di quel Comando, dott. Salvatore D\u2019Orsi, in quello che da quel momento divenne mio amico e maestro, il dott. Mimmo Carola, coautore di questo testo, il quale in un aggiornamento tenuto proprio presso il nostro Comando ci disse, che ove avessimo trovato in sosta un veicolo davanti ad un garage o passo carrabile privo di segnale stradale, non potevamo fare altro che rappresentare al suo proprietario, che potevamo fare intervenire a sue spese il carro attrezzi, farlo uscire o entrare, facendo riposizionare il veicolo l\u00ec dove era stato trovato. E cos\u00ec ho sempre disposto ed istruito il personale.<\/p>\n<p>Ma in quell\u2019occasione e per molti anni, non mi ero ancora imbattuto nella conoscenza della sosta reato che viola la privata autonomia e\u00a0 libert\u00e0, difesa dall\u2019articolo 610 del codice penale.<\/p>\n<p>Ancora di pi\u00f9 continuai\u00a0 a chiedermi, ma allora a che serve il passo carrabile?<\/p>\n<p>Ad avvalorare questo dubbio, anche la lettura di due sentenze della Cassazione Penale, Sez. V.:<\/p>\n<ul>\n<li>la n. 48346 del 7 dicembre 2015 che ha stabilito che \u201cintegra il delitto di violenza privata, la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato, in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l\u2019accesso alla parte lesa. Questo in considerazione che , ai fini della configurabilit\u00e0 del reato in questione , il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l\u2019offeso della libert\u00e0 di determinazione e di azione.\u201c<\/li>\n<li>la n.1912 del 17 gennaio 2018, con la quale gli Ermellini hanno chiarito che il reato di violenza privata si concretizza non quando la sosta renda malagevole manovrare a terzi, ma solo quando lo renda impossibile.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sul punto sono diverse le Sentenze della Cassazione Penale, ma quelle sopra richiamate sono sufficienti ai fini che interessano il presente lavoro.<\/p>\n<p>Tenuto conto di quanto fin qui commentato \u00e8 d&#8217;uopo chiedersi come si complica quello che sembra un semplice intervento di routine per noi della polizia locale, ma che, de iure e de facto, si trasforma in un intervento tutt\u2019altro che banale.<\/p>\n<p>Infatti, poich\u00e9 oltre ad essere agenti di polizia stradale, siamo anche agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, a ricezione di una chiamata di intervento per constatare la presenza di veicolo tale da ostruire un ingresso carraio, non basta affatto chiedere se chi chiama dispone o meno di passo carrabile evidenziato dall&#8217;apposito segnale, ma occorre verificare se tale sosta ostruente, non integri il reato ex articolo 610 del codice penale .<\/p>\n<p>E andiamo anche oltre nel ragionare da ufficiali di polizia giudiziaria; abbiamo visto che, durante la permanenza dei divieti di spostamento delle persone fisiche istituiti con i DPCM 9 e 11 marzo, in vigore fino allo scorso 25 marzo, la loro violazione prevedeva la contestazione della violazione dell\u2019articolo 650 del codice penale; fu anche chiarito che ove tali violazioni fossero state effettuate a bordo di veicoli, questi dovevano essere sottoposti a sequestro giudiziario onde evitare che il reato potesse essere portato ad ulteriore compimento (art.321 c.p.p.<a href=\"applewebdata:\/\/0C3BB656-6799-4517-B8DC-8E3C904F5B66#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a>), perch\u00e9 il veicolo era lo strumento che aveva leso la persona offesa.<\/p>\n<p>Beh, seguendo lo stesso ragionamento, a nostro modesto parere, anche il veicolo che blocca l\u2019entrata e l\u2019uscita da un ingresso carraio deve essere sequestrato per impedire la prosecuzione del reato.<\/p>\n<p>Dunque, tornando a bomba, come si usa dire in gergo militare, ma a cosa serve il passo carrabile se posso ottenere la stessa tutela prevista dal codice penale?<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc41262405\"><\/a>Il passo carrabile nelle ipotesi dell\u2019art.610 c.p.<\/h3>\n<p>A nostro parere, ci\u00f2 che rende assolutamente utile continuare a disporre di un passo carrabile, ossia della tutela che il nostro codice della strada assicura a chiunque intenda entrare e\/o uscire da uno sbocco laterale idoneo a ospitare uno o pi\u00f9 veicoli, \u00e8 proprio nella diversa portata tra la norma penale ed il codice della strada.<\/p>\n<p>Mentre infatti, il codice penale interviene solo nei casi in cui la parte lesa deve essere impossibilitata a far uso del suo veicolo per poter entrare o uscire dal luogo di custodia dello stesso, il codice della strada, ha una portata molto pi\u00f9 vasta, perch\u00e9, la presenza del cartello che evidenzi un passo carrabile, obbliga tutti gli utenti della strada a doversi astenere dall\u2019uso di un solo millimetro dello spazio concesso a colui cui il passo carrabile sia stato rilasciato; dunque, solo la norma del codice della strada ci tutela anche da coloro che, volutamente, vogliono parcheggiare male limitando in tutto, ma anche in parte, il diritto riconosciuto unicamente al titolare di un passo carrabile (ossia entrare e uscire agevolmente dalla sua propriet\u00e0).<\/p>\n<p>Ribadiamo cosa abbiamo chiarito nei paragrafi che precedono?<\/p>\n<p>Non sempre parcheggiare male \u00e8 reato, ma sempre chi occupa anche una minima porzione di strada ove vige un passo carrabile incorrer\u00e0 nelle sanzioni pecuniarie ed accessorie ex articoli 158 e 159 del codice della strada.<\/p>\n<p>Dunque, solo il codice della strada, offre quella tutela a 360 gradi che, alla fin fine, \u00e8 obiettivo di tutti coloro che chiedono di poter fruire di un passo carrabile; nella quasi totalit\u00e0 dei casi, ogni richiesta presentata all\u2019Ente per poter fruire di autorizzazione ad apporre il segnale di passo carrabile, \u00e8 sempre accompagnata da motivazioni simili;<\/p>\n<p>soste a spigolo o tali da invadere parte dell\u2019ingresso o lo spazio di fronte, s\u00ec da rendere difficoltoso entrare o uscire dal proprio garage, anche con rischi di collisioni con altri veicoli o con parti strutturali degli stessi luoghi di stazionamento dei veicoli.<\/p>\n<p>Solo il passo carrabile inoltre, rende possibile poter avere uso esclusivo non solo dello spazio uguale alla larghezza dell\u2019ingresso di un qualsiasi luogo di custodia di veicoli, ma anche della sua proiezione frontale, ossia dell\u2019inibizione permanente della possibilit\u00e0 di sostare con qualsiasi mezzo, nello spazio opposto all\u2019ingresso, ove chiaramente, le limitate dimensioni della carreggiata rendano possibile tale concessione, demarcato da apposita segnaletica orizzontale.<\/p>\n<p>Oltre a quanto sopra rappresentato, da un punto di vista operativo, la titolarit\u00e0 di un passo carrabile adeguatamente pubblicizzato, impedisce agli agenti accertatori, qualsiasi valutazione discrezionale, essendo ben scandite dal nostro codice della strada, le operazioni da fare: contestazione della violazione ex articolo 158 comma secondo e sanzione accessoria della rimozione del veicolo ex articolo 159 del codice della strada.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc41262406\"><\/a>Conclusioni<\/h3>\n<p>Abbiamo ritenuto di sottoporre all\u2019attenzione ed al confronto, il presente approfondimento perch\u00e9 per noi \u00e8 stato molto importante correlare due concetti, che come tanti altri, presentano analogie e differenze; apparentemente simili, ma sostanzialmente diversi, come la tutela offerta dal passo carrabile e quella pi\u00f9 specifica prevista dall\u2019articolo 610 del codice penale, nei soli casi in cui la sosta generi violenza privata.<\/p>\n<p>Utile anche la maggiore attenzione che la conoscenza di entrambe le norme ci impongono; non \u00e8 da poco infatti, avere chiarito che ogni qualvolta le nostre sale operative ricevono la tipica chiamata di soccorso causa un passo carrabile ostruito da un veicolo, meglio non chiedere all&#8217;utente se disponga o meno di passo carrabile autorizzato, ma indirizzare comunque la pattuglia pi\u00f9 vicina per un sopralluogo; meglio verificare se siamo in presenza di un normale intervento di routine, ossia di violazione delle norme del codice della strada o se non siamo in presenza di un reato quale quello di violenza privata, nel qual caso, ci vede obbligati ad agire in qualit\u00e0 di organo di polizia giudiziaria.<\/p>\n<p>Ma ci si permetta a tal uopo un\u2019altra domanda: se un\u2019auto blocca l\u2019entrata o l\u2019uscita di un garage assistito da passo carrabile, il reato di violenza privata si concretizza ugualmente?<\/p>\n<p>La presenza del passo carrabile, pu\u00f2 mai essere esimente di una responsabilit\u00e0 penale?<\/p>\n<p>Beh, pur non volendoci addentrare sul tanto dibattuto tema della \u201clex specialis\u201d e del rapporto tra norme penali ed amministrative ex articolo 9 della Legge n.689\/81, a nostro parere, in tale circostanza esiste una perfetta convivenza tra norma penale e norma del codice della strada; l\u2019una non esclude l&#8217;altra.<\/p>\n<p>Peraltro la procedibilit\u00e0 nei casi di reato ex articolo 610 del codice penale \u00e8 d\u2019ufficio, dunque non soggetta alla proposizione di querela di parte.<\/p>\n<p>Se vogliamo trovare un\u2019analogia, limitando la nostra ricerca solo alla correlazione tra sosta e violenza privata, basta ricordare il caso della sosta\/reato che si concretizza quando un veicolo \u00e8 lasciato in sosta all\u2019interno di uno spazio riservato ad un diversamente abile assegnatogli \u201c ad personam\u201d e non su uno spazio di sosta genericamente riservato ai diversamente abili. La cassazione penale Sezione V, con la sentenza n. 17794\/2017, ha chiarito che in tali casi non \u00e8 possibile la sola applicazione della sanzione amministrativa ,ma \u00e8 doveroso anche procedere penalmente.<\/p>\n<p>Ne consegue, per analogia, la medesima lettura nel caso in cui uno sbocco privato laterale, regolarmente realizzato, sia completamente ostruito da un\u2019 auto in sosta, anche in presenza di segnale di passo carrabile.<\/p>\n<p>In conclusione, proprio le riflessioni test\u00e9 rappresentate consigliano una rivisitazione della norma sui passi carrabili.<\/p>\n<p>Infatti da sempre non comprendiamo la ragione per la quale un cittadino che ha provveduto a realizzare un qualsiasi sbocco dalla sua propriet\u00e0 su strada, pagando tutti i diritti previsti per il rilascio del relativo permesso, debba ulteriormente essere gravato da ulteriori lungaggini burocratiche e spese per ottenere il rilascio di autorizzazione ad esporre il cartello stradale di passo carrabile, solo per essere tutelato nel suo diritto di entrare e uscire dallo stesso.<\/p>\n<p>Se a queste considerazioni aggiungiamo la tutela offerta anche dal codice penale, non sarebbe un assurdo pensare ad un passo carrabile concesso automaticamente e gratuitamente ad ogni rilascio di permesso di costruire che preveda la realizzazione dello stesso. Ma \u00e8 solo il nostro pensiero.<\/p>\n<p>Ergo alla domanda a che serve il passo carrabile, abbiamo cercato di rispondere con le considerazioni sopra argomentate; alla seconda,\u00a0 se ne potrebbe fare a meno, per noi si, ma solo in presenza di adeguate modifiche al nostro codice della strada.<\/p>\n<p>Speriamo che le riflessioni di cui al presente lavoro siano utili per i colleghi ed i lettori in genere soprattutto per essere d\u2019aiuto nel dirimere eventuali dubbi, ma, ancor pi\u00f9 ad originarne di nuovi. Nulla infatti pu\u00f2 arricchirci di pi\u00f9 che un sano confronto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/0C3BB656-6799-4517-B8DC-8E3C904F5B66#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Codice Penale, art.340 (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessit\u00e0): \u201c<em>Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarit\u00e0 di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessit\u00e0, \u00e8 punito con la reclusione fino a un anno.\u00a0 I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni<\/em>.\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/0C3BB656-6799-4517-B8DC-8E3C904F5B66#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Codice Penale, art.610 (Violenza privata): \u201c<em>Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa \u00e8 punito con la reclusione fino a quattro anni.\u00a0 La pena \u00e8 aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall\u2019articolo 339<\/em>.\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/0C3BB656-6799-4517-B8DC-8E3C904F5B66#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Codice Penale, art.589 (Omicidio colposo): \u201c<em>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona \u00e8 punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto \u00e8 commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena \u00e8 della reclusione da due a sette anni.\u00a0 Se il fatto \u00e8 commesso nell&#8217;esercizio abusivo di una professione per la quale \u00e8 richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un&#8217;arte sanitaria, la pena \u00e8 della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di pi\u00f9 persone, ovvero di morte di una o pi\u00f9 persone e di lesioni di una o pi\u00f9 persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la pi\u00f9 grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non pu\u00f2 superare gli anni quindici.<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/0C3BB656-6799-4517-B8DC-8E3C904F5B66#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Codice Penale, art.590 (Lesioni personali colpose): \u201c<em>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale \u00e8 punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione \u00e8 grave la pena \u00e8 della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se \u00e8 gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi \u00e8 della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime \u00e8 della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell&#8217;esercizio abusivo di una professione per la quale \u00e8 richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un&#8217;arte sanitaria, la pena per lesioni gravi \u00e8 della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime \u00e8 della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di pi\u00f9 persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la pi\u00f9 grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non pu\u00f2 superare gli anni cinque. Il delitto \u00e8 punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all&#8217;igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/0C3BB656-6799-4517-B8DC-8E3C904F5B66#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Codice Penale, art.54 (Stato di necessit\u00e0): \u201c<em>Non \u00e8 punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessit\u00e0 di salvare s\u00e9 od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, n\u00e9 altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.\u00a0 Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.\u00a0 La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessit\u00e0 \u00e8 determinato dall&#8217;altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l&#8217;ha costretta a commetterlo.<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/0C3BB656-6799-4517-B8DC-8E3C904F5B66#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Codice di Procedura Penale, art.321 (Oggetto del sequestro preventivo): \u201c<em>1.Quando vi \u00e8 pericolo che la libera disponibilit\u00e0 di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato [104 disp. att. c.p.p.]. Prima dell&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. 2. Il giudice pu\u00f2 altres\u00ec disporre il sequestro delle cose di cui \u00e8 consentita la confisca. 2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui \u00e8 consentita la confisca. 3. Il sequestro \u00e8 immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell&#8217;interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilit\u00e0 previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che \u00e8 notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi \u00e8 richiesta di revoca dell&#8217;interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonch\u00e9 gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta \u00e8 trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria. 3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non \u00e8 possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro \u00e8 disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell&#8217;intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro \u00e8 stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l&#8217;emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro \u00e8 stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria. 3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l&#8217;ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell&#8217;ordinanza \u00e8 immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><strong>PER SCARICARE I DOCUMENTI:<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/202043-D.Carola-e-C.Putrone-La-sosta-penalmente-rilevante.pdf\">202043 D.Carola e C.Putrone-La sosta penalmente rilevante<\/a><\/p>\n<p><strong>I 5 ARTICOLI PRECEDENTI:<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-42\/\">LA PERCEZIONE DELLA DEVIANZA URBANA di M.Mancini<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-s10\/\">NOVITA\u2019 IN TEMA DI RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE (Cassazione 06\/05\/20) di D.Carola<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-41\/\">NOVITA\u2019 SULLE SANZIONI NEL DECRETO RILANCIO di D.Carola<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/ringraziamento-paolo-russo\/\">LA DIFESA DELLA POLIZIA LOCALE NELL\u2019AULA DI MONTECITORIO<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-40\/\">APERTURA DEI CIRCOLI SPORTIVI di A.Borzumati<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA SOSTA IRREGOLARE TRA CODICE DELLA STRADA E CODICE PENALE di Domenico Carola[1] e Calogero Putrone[2] Abstract: In quali casi la sosta irregolare \u00e8 punita dal Codice della Strada con la sanzione amministrativa e in quali ipotesi invece essa configura un reato? Una disamina delle varie ipotesi tra norme e sentenze. Keywords: #sostavietata #sosta #passocarrabile #sostaindoppiafila #violenzaprivata sanzioneamministrativa #reato #codicepenale #codicedellastrada #DomenicoCarola #MimmoCarola #CalogeroPutrone #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana [1] Esperto e coordinatore regionale UPLI. Gi\u00e0 comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de Il Sole 24 Ore. [2] Comandante della Polizia Locale di Porto Empedocle (AG), socio UPLI. &nbsp; Premessa Che il codice della strada sia una delle leggi pi\u00f9 dibattute dalla nostra giurisprudenza lo sappiamo bene, cos\u00ec anche che la sosta costituisca da sempre, uno degli argomenti pi\u00f9 trattati da Cassazione Civile e Cassazione Penale, dunque, destinataria di numerose sentenze che condizionano e non poco, l&#8217;attivit\u00e0 di coloro che sono chiamati ad assicurare una corretta e puntuale interpretazione ed applicazione dei loro principi. Quanto sopra ci permette di capire che, quando parliamo di sosta, possiamo riferirci sia alla sua natura prettamente amministrativa cos\u00ec come trattata nella sua interezza dal nostro codice della strada, sia alla sua natura di reato, poich\u00e9 tali sono da considerare alcune tipologie di soste irregolari quando ledono il diritto di autonomia dei terzi tutelato dal nostro codice penale. A processo per una sosta in doppia fila? Assolutamente s\u00ec: alcuni giudici hanno stabilito che la pessima abitudine del parcheggio selvaggio non comporta soltanto la violazione del Codice della Strada, ma in certi casi pu\u00f2 diventare reato. Insomma, chi parcheggia in doppia fila (o tripla) rischia non solo una severa sanzione pecuniaria ma persino il carcere. Tuttavia in certe situazioni di urgenza o pericolo pu\u00f2 essere ammessa. Sosta in doppia&#8230; <\/p>\n<p><a class=\"readmore\" href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-43\/\">Leggi &#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":10371,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[431,463,420,63,418],"tags":[317,79,296,173,345,344],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10369"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10369"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10369\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10377,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10369\/revisions\/10377"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10371"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10369"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10369"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10369"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}