{"id":10037,"date":"2020-04-24T23:12:56","date_gmt":"2020-04-24T21:12:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/?p=10037"},"modified":"2020-04-24T23:12:56","modified_gmt":"2020-04-24T21:12:56","slug":"2020-s3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/2020-s3\/","title":{"rendered":"LA REGIONE LOMBARDIA PERDE CONTRO IL GOVERNO (TAR Lombardia 23\/04\/20) di M.Mancini"},"content":{"rendered":"<p><strong>IL TAR BOCCIA LA REGIONE LOMBARDIA CHE HA RIAPERTO ANTICIPATAMENTE TUTTE LE ATTIVITA\u2019 COMMERCIALI<\/strong><\/p>\n<p>di Massimiliano #Mancini(1)<\/p>\n<p><strong>Abstract:<\/strong> <em>Il Tar Lombardia, con l\u2019ordinanza 754 del 23\/04\/2020 ha bocciato la Regione Lombardia sospendendone l\u2019ordinanza n.528 dell\u201911\/04\/2020 poich\u00e9 \u201canzich\u00e9 restringere, le attivit\u00e0 consentite, autorizzando il commercio al dettaglio di tutte le merci&#8221; quando il provvedimento del governo lo limitava &#8220;solo a precisate categorie merceologiche&#8221;.<\/em><\/p>\n<p><strong>Keywords:<\/strong> #OrdinanzaRegioneLombardia #TarAnnullaOrdinanzaRegioneLombardia #RegioneLombardia #ProtezioneCivile #EmergenzaNazionale #PotereDiOrdinanza #OrdinanzeRegionali #TarLombardia\u00e0\u00e0 Sanit\u00e0Pubblica \u00a0#MassimilianoMancini #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(1) <em>Segretario Generale UPLI, gi\u00e0 comandante dirigente di Polizia Locale e Provinciale, DPO\/RPD e consulente privacy in enti pubblici e aziende private.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc38661359\"><\/a><strong>Premessa<\/strong><\/h3>\n<p>La lotta che oppone la Regione Lombardia, che \u00e8 il motore economico dell\u2019Italia e protesa a tutelare gli imprenditori e la produttivit\u00e0, al governo nazionale, che ha posto al primo posto l\u2019obiettivo di fermare la diffusione del virus anche a qualsiasi costo, ha segnato la vittoria del secondo nel contrasto istituzionale che ha opposto le norme del governo a quelle della regione.<a name=\"_Toc37339714\"><\/a><\/p>\n<p>Il ricorso promosso dai sindacati contro la Regione Lombardia, promosso per tutelare i lavoratori delle attivit\u00e0 produttive riaperte anticipatamente nel territorio regionale, \u00e8 stato accolto dal TAR lombardo che ha sospeso l\u2019efficacia dell\u2019ordinanza regionale ritenendo che non potesse estendere le limitate aperture delle imprese disposte dal governo.<\/p>\n<p>La questione, andando oltre le congetture politiche, pone uno spunto di riflessione metodologico nella questione della ripartizione delle competenze tra Stato e regioni, in particolar modo quando vige lo stato di emergenza, che nel caso di specie \u00e8 stato dichiarato nel Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020<a href=\"applewebdata:\/\/A49662EA-BD9E-4939-A745-587FEAF97F86#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>, preceduto dall\u2019ordinanza del Ministero della Salute del giorno precedente che aveva imposto \u201cMisure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 \u2013 nCoV).<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc38661360\"><\/a><strong>La vicenda<\/strong><\/h3>\n<p><a name=\"_Toc37339715\"><\/a>In data 11 aprile 2020 il presidente della Regione Lombardia ha adottato l\u2019ordinanza n.538, \u201c<em>Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell\u2019art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833<\/em><a href=\"applewebdata:\/\/A49662EA-BD9E-4939-A745-587FEAF97F86#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a><em> in materia di igiene e sanit\u00e0 pubblica e dell\u2019art.3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019ordinanza \u00e8 stata impugnata da Cgil Lombardia, Uil Lombardia, Filt Cgil Lombardia, Fit Cisl Lombardia, Uiltrasporti Lombardia che hanno proposto ricorso al Tar Lombardia, con richiesta di sospensione cautelare, per l\u2019annullamento nella parte in cui prevede che \u201c<em>E\u2019 consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell\u2019allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Con lo stesso ricorso si \u00e8 chiesto anche l\u2019annullamento, ove se ne rendesse necessario, degli atti presupposti dall\u2019ordinanza 538\/2020 e quindi dell\u2019Ordinanza Regione Lombardia n.522 del 06.04.2020, avente ad oggetto \u201c<em>Modifiche e integrazioni dell\u2019ordinanza 521 del 4 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da Covid-19<\/em>\u201d e dell\u2019ordinanza Regione Lombardia n.521 del 4.04.2020, nella parte modificata dalla citata ordinanza n.522\/2020.<\/p>\n<p>Il 23 aprile 2020 il Tar Lombardia ha accolto la richiesta cautelare e ha sospeso l\u2019ordinanza 538\/2020 del Presidente della Regione Lombardia.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc38661361\"><\/a><strong>La decisione<\/strong><\/h3>\n<p>Nella decisione con la quale \u00e8 stato accolto il ricorso, il punto di partenza dell\u2019architrave giuridico viziato \u00e8 contenuto proprio nell\u2019oggetto dell\u2019ordinanza che cita espressamente il potere di ordinanza in materia sanitaria che ordinariamente \u00e8 riconosciuto dalla legge ordinaria al presidente della regione ai sensi dell\u2019articolo 32 della legge 833\/1978.<\/p>\n<p>La stessa formulazione dell\u2019oggetto dell\u2019ordinanza regionale cita espressamente l\u2019art.3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 \u201c<em>Misure urgenti per fronteggiare l\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19<\/em>\u201d e questo \u00e8 l\u2019elemento principale di contraddizione della parte dispositiva dell\u2019ordinanza.<\/p>\n<p>Infatti il DL 19\/2020 limita, in virt\u00f9 del potere conseguente alla dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta il 31 gennaio 2020 con la deliberazione del Consiglio dei Ministri pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.26\/2020, le libert\u00e0 fondamentali dei cittadini derogando quindi a tutte le altre norme non dovendo rispettare il principio di legalit\u00e0 ai sensi ai sensi dell\u2019art.25 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n.224, <em>Codice della Protezione Civile<\/em><a href=\"applewebdata:\/\/A49662EA-BD9E-4939-A745-587FEAF97F86#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>.<\/p>\n<p>Il pregiudizio alla validit\u00e0 dell\u2019ordinanza del presidente della Regione Lombardia 538\/2020 deriva anche dal fatto che l\u2019oggetto cita espressamente anche l\u2019art.3 del citato DL 19\/2020, che sottomette ad esso tutta la normazione in materia sanitaria<a href=\"applewebdata:\/\/A49662EA-BD9E-4939-A745-587FEAF97F86#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a> e consente alle Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, di introdurre esclusivamente misure ulteriormente restrittive<a href=\"applewebdata:\/\/A49662EA-BD9E-4939-A745-587FEAF97F86#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>.<\/p>\n<p>Sulla base di questi elementi il Tar Lombardia ha rilevato che: \u201c<em>&#8211; come enunciato nelle premesse del provvedimento, il potere di ordinanza regionale \u00e8 stato esercitato in funzione della tutela della salute, in specie ai fini dell\u2019adozione di misure pi\u00f9 restrittive di quelle statali; -l\u2019ordinanza richiama, al riguardo, l\u2019art. 3, primo comma, del d.l. 19 del 2020, laddove si stabilisce che le Regioni, al fine di fronteggiare specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, esclusivamente nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 di loro competenza e senza incisione delle attivit\u00e0 produttive e di quelle di rilevanza strategica per l&#8217;economia nazionale;<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La Regione Lombardia viceversa ha adottato un provvedimento di riapertura generale di tutte le attivit\u00e0 commerciali, anche se non comprese nell\u2019elenco di cui all\u2019allegato 1 del Dpcm 10 aprile 2020, anticipando nel territorio lombardo la fine del c.d. lockdown commerciale, sebbene abbia permesso la sola consegna a domicilio e non la vendita diretta al pubblico<a href=\"applewebdata:\/\/A49662EA-BD9E-4939-A745-587FEAF97F86#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a>.<\/p>\n<p>I giudici amministrativi quindi, ritenendo che tutte le potest\u00e0 normative regionali siano sottomesse al potere extra ordinem accentrato nelle mani del potere centrale durante il periodo emergenziale conseguente alla dichiarazione dello stato di emergenza, hanno ritenuto illegittima la violazione delle disposizioni governative da parte della Regione Lombardia.<\/p>\n<p>Infatti l\u2019ordinanza del Tar Lombardia ha contestato che: \u201c<em>l\u2019ordinanza regionale all\u2019art.1, punto 1.2 lett. H), ha autorizzato la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell\u2019allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020; &#8211; con tale previsione l\u2019ordinanza, disattendendo i propositi enunciati e ponendosi in contrasto con la normativa emergenziale contenuta nel d.l. e nel DPCM citt., ha ampliato, anzich\u00e9 restringere, le attivit\u00e0 consentite, autorizzando il commercio al dettaglio di tutte le merci, a fronte di un DPCM che limitava il commercio solo a precisate categorie merceologiche ritenute essenziali o strategiche;<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Pertanto ritenuta la sussistenza dei presupposti dell\u2019estrema gravit\u00e0 e urgenza, incidendo la misura regionale sul diritto alla salute dei lavoratori rappresentati dalle organizzazioni sindacali ricorrenti il Tribunale amministrativo della Lombardia ha accolto la richiesta di provvedimento cautelare sospendendo provvisoriamente: \u201c<em>\u2026l\u2019ordinanza della Regione Lombardia n.528 dell&#8217;11.4.2020, limitatamente alla lettera H, nella parte in cui consente la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio anche per le categorie merceologiche non comprese nell\u2019allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, come integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Le motivazioni espresse non lasciano margini sul provvedimento finale che appare pressoch\u00e9 scontato negli esiti confirmatori del provvedimento cautelare e quindi nella condanna definitiva della Regione Lombardia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/A49662EA-BD9E-4939-A745-587FEAF97F86#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (G.U.n.26), \u201c<em>1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell\u2019articolo 7, comma 1, lettera c), e dell\u2019articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, \u00e8 dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all\u2019insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.<\/em>\u201d<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/A49662EA-BD9E-4939-A745-587FEAF97F86#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Legge 23 dicembre 1978 n.833, art.32. \u201c<em>Funzioni di igiene e sanit\u00e0 pubblica e di polizia veterinaria.\u00a0 Il Ministro della sanit\u00e0 pu\u00f2 emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanit\u00e0 pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all&#8217;intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente pi\u00f9 regioni. La legge regionale stabilisce norme per l&#8217;esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanit\u00e0 pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle gi\u00e0 esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente pi\u00f9 comuni e al territorio comunale. Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti le attivit\u00e0 di istituto delle forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilit\u00e0 delle competenti autorit\u00e0. Sono altres\u00ec fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell&#8217;ordine pubblico<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/A49662EA-BD9E-4939-A745-587FEAF97F86#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Decreto legislativo 224\/2018, art.25 comma 1: \u201c<em>1. Per il coordinamento dell\u2019attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalit\u00e0 indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell\u2019ordinamento giuridico e delle norme dell\u2019Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l\u2019intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l\u2019indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.<\/em>\u201d<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/A49662EA-BD9E-4939-A745-587FEAF97F86#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Decreto legge 25 marzo 2020, n.19 <em>Misure urgenti per fronteggiare l\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19<\/em>, art.3 comma 3<br \/>\n\u201c<em>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altres\u00ec agli atti posti in essere per ragioni di sanit\u00e0 in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/A49662EA-BD9E-4939-A745-587FEAF97F86#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Decreto legge 19\/2020, art.3 comma 1 \u201c<em>Nelle more dell\u2019adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all\u2019articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all\u2019articolo 1, comma 2, esclusivamente nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 di loro competenza e senza incisione delle attivit\u00e0 produttive e di quelle di rilevanza strategica per l\u2019economia nazionale.<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/A49662EA-BD9E-4939-A745-587FEAF97F86#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia, 11 aprile 2020 n.538, art.1 c.2 \u201c<em>H) \u00c8 consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell\u2019allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020; come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. n.222\/2016, quando l&#8217;attivit\u00e0 di consegna a domicilio \u00e8 accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto evitando altres\u00ec che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>PER SCARICARE I DOCUMENTI CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/2020S3-M.Mancini-La-Regione-Lombardia-perde-contro-il-governo-TAR-Lombardia-23-04-20.pdf\">2020S3 M.Mancini-La Regione Lombardia perde contro il governo (TAR Lombardia 23-04-20)<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Ordinanza-Regione-Lombardia-n.528-dell11.4.2020.pdf\">Ordinanza Regione Lombardia n.528 dell&#8217;11.4.2020<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionepolizialocaleitaliana.it\/sito\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Tar-Lombardia-23-04-2020.pdf\">Tar Lombardia 23-04-2020<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL TAR BOCCIA LA REGIONE LOMBARDIA CHE HA RIAPERTO ANTICIPATAMENTE TUTTE LE ATTIVITA\u2019 COMMERCIALI di Massimiliano #Mancini(1) Abstract: Il Tar Lombardia, con l\u2019ordinanza 754 del 23\/04\/2020 ha bocciato la Regione Lombardia sospendendone l\u2019ordinanza n.528 dell\u201911\/04\/2020 poich\u00e9 \u201canzich\u00e9 restringere, le attivit\u00e0 consentite, autorizzando il commercio al dettaglio di tutte le merci&#8221; quando il provvedimento del governo lo limitava &#8220;solo a precisate categorie merceologiche&#8221;. Keywords: #OrdinanzaRegioneLombardia #TarAnnullaOrdinanzaRegioneLombardia #RegioneLombardia #ProtezioneCivile #EmergenzaNazionale #PotereDiOrdinanza #OrdinanzeRegionali #TarLombardia\u00e0\u00e0 Sanit\u00e0Pubblica \u00a0#MassimilianoMancini #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana &nbsp; (1) Segretario Generale UPLI, gi\u00e0 comandante dirigente di Polizia Locale e Provinciale, DPO\/RPD e consulente privacy in enti pubblici e aziende private. &nbsp; Premessa La lotta che oppone la Regione Lombardia, che \u00e8 il motore economico dell\u2019Italia e protesa a tutelare gli imprenditori e la produttivit\u00e0, al governo nazionale, che ha posto al primo posto l\u2019obiettivo di fermare la diffusione del virus anche a qualsiasi costo, ha segnato la vittoria del secondo nel contrasto istituzionale che ha opposto le norme del governo a quelle della regione. Il ricorso promosso dai sindacati contro la Regione Lombardia, promosso per tutelare i lavoratori delle attivit\u00e0 produttive riaperte anticipatamente nel territorio regionale, \u00e8 stato accolto dal TAR lombardo che ha sospeso l\u2019efficacia dell\u2019ordinanza regionale ritenendo che non potesse estendere le limitate aperture delle imprese disposte dal governo. La questione, andando oltre le congetture politiche, pone uno spunto di riflessione metodologico nella questione della ripartizione delle competenze tra Stato e regioni, in particolar modo quando vige lo stato di emergenza, che nel caso di specie \u00e8 stato dichiarato nel Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020[1], preceduto dall\u2019ordinanza del Ministero della Salute del giorno precedente che aveva imposto \u201cMisure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 \u2013 nCoV). 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